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Decisione Commissione Ue 2015/253/Ue

Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo - Campionamento e relazioni da presentare

Ultima versione disponibile al 04/10/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 16 febbraio 2015, n. 2015/253/Ue

(17 febbraio 2015 n. L 41)

Decisione che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/Ce del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/32/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/Cee, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1-ter, e l'articolo 7, paragrafo 1-bis,

considerando quanto segue:

(1) L'attuazione e il rispetto coerenti ed efficaci sotto il profilo dei costi della direttiva 1999/32/Ce rivestono priorità elevata per l'ottenimento dei benefici previsti per la salute e l'ambiente derivanti dalla riduzione delle emissioni di anidride solforosa prodotte dai trasporti marittimi, promuovendo così una maggiore sostenibilità di questi ultimi e una concorrenza leale.

(2) Al fine di attuare in modo efficace gli articoli 3-bis, 4-bis e 4-ter della direttiva 1999/32/Ce, è necessario che gli Stati membri assicurino un campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile per uso marittimo fornito alle navi o utilizzato a bordo, accompagnato da ispezioni dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

(3) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 1999/32/Ce impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a bordo delle navi che si trovano nelle zone marittime e nei porti rilevanti. In tale contesto, il campionamento dovrebbe essere interpretato estensivamente in modo da coprire tutti i metodi per la verifica di conformità, di cui all'articolo 6, paragrafo 1-bis, lettere a) , b) e c) , della direttiva.

(4) Il prelievo di campioni di combustibile per uso marittimo utilizzati ai fini della verifica di conformità dovrebbe avvenire mediante l'acquisizione e l'analisi di un campione prelevato istantaneamente dall'impianto servizio combustibile della nave o analizzando i rilevanti campioni sigillati a bordo.

(5) La frequenza del campionamento dovrebbe essere determinata sulla base del numero di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro, della verifica della documentazione delle navi, dell'uso di tecnologie alternative mirate a garantire un'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e l'efficacia in termini di costi, nonché sulla base di specifiche segnalazioni relative a singole navi.

(6) Il campionamento di combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi dovrebbe riguardare i fornitori di combustibile per uso marittimo risultati ripetutamente non conformi a quanto indicato sul bollettino di consegna, tenendo conto del volume di combustibili per uso marittimo da loro venduto.

(7) Al fine di attuare la direttiva 1999/32/Ce in modo efficace sotto il profilo dei costi, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rispettare la frequenza di campionamento scegliendo navi da sottoporre a verifica di conformità per i combustibili sulla base di meccanismi di selezione che privilegiano il rischio o utilizzando tecnologie innovative per la verifica e condividendo le informazioni raccolte con altri Stati membri.

(8) Lo scopo dell'apposito sistema di informazione dell'Unione, sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, a disposizione degli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2015, è di fungere da piattaforma per la registrazione e lo scambio di informazioni in merito ai risultati dei singoli controlli di conformità ai sensi della direttiva 1999/32/Ce. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare il sistema perché contribuisce in maniera significativa a razionalizzare e ottimizzare la valutazione della conformità ai requisiti della direttiva.

(9) Per non imporre un onere amministrativo sproporzionato agli Stati membri senza una linea costiera, alle navi battenti la loro bandiera o ai loro fornitori di combustibile per uso marittimo, occorre che alcune disposizioni non si applichino a tali Stati membri.

(10) Per la compilazione delle relazioni occorre fare il miglior uso possibile di tutte le tecnologie disponibili e di punta in modo che l'onere amministrativo sia ridotto al minimo, pur consentendo agli Stati membri che lo desiderano di presentare relazioni in modalità più tradizionali. Pertanto, gli Stati membri possono far uso del sistema di informazione dell'Unione per adempiere all'obbligo di presentare le rilevanti relazioni annuali a norma della direttiva 1999/32/Ce.

(11) Gli Stati membri possono ricorrere al meccanismo di selezione basato sul rischio integrato nel sistema di informazione dell'Unione per dare priorità alla verifica sul combustibile delle navi in modo efficace dal punto di vista dei costi, ma non prima del 1° gennaio 2016 e in funzione della disponibilità di dati condivisi per il campionamento e le verifiche di conformità relativi allo zolfo.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 1999/32/Ce,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme concernenti i metodi e le frequenze di campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/Ce per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) "cassa di servizio", il serbatoio dal quale proviene il combustibile per alimentare gli apparati motori a olio combustibile a valle;

2) "impianto servizio combustibile", il sistema a sostegno di distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile dalle casse di servizio agli apparati motori a olio combustibile;

3) "rappresentante della nave": il comandante o l'ufficiale di guardia responsabile dei combustibili per uso marittimo utilizzati e della documentazione, e che concorda l'ubicazione del punto alternativo di campionamento per il combustibile;

4) "ispettore" zolfo"", la persona debitamente autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro a verificare il rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/32/Ce;

5) "sistema d'informazione dell'Unione", il sistema, gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che utilizza i dati sul porto di scalo delle singole navi nell'ambito di SafeSeaNet, il sistema di gestione delle informazioni istituito dall'articolo 22-bis della direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di registrare e scambiare informazioni in merito ai risultati delle singole verifiche di conformità ai sensi della direttiva 1999/32/Ce. Un meccanismo di selezione basato sul rischio viene elaborato a livello dell'Unione sulla base dei risultati delle singole verifiche di conformità ai sensi della direttiva 1999/32/Ce e delle relative risultanze.

Articolo 3

Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo utilizzati a bordo delle navi

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile presso almeno il 10% del numero totale di singole navi facenti annualmente scalo nello Stato membro rilevante.

Il numero totale di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro corrisponde al numero medio delle navi registrate nei tre anni precedenti attraverso SafeSeaNet.

2. A partire dal 1° gennaio 2016, il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo utilizzato a bordo è verificato anche mediante campionamento o analisi, o entrambi, per almeno le seguenti percentuali delle navi sottoposte a ispezione come dal paragrafo 1:

a) il 40%, negli Stati membri che confinano integralmente con le zone di controllo delle emissioni di SOx (Seca) ;

b) il 30%, negli Stati membri in parte confinanti con le Seca;

c) il 20%, negli Stati membri non confinanti con le Seca.

A partire dal 1o gennaio 2020, negli Stati membri non confinanti con le Seca, il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo utilizzato a bordo è verificato anche mediante campionamento o analisi, o entrambi, per almeno il 30% delle navi sottoposte a ispezione come dal paragrafo 1.

Gli Stati membri possono rispettare le frequenze specificate nel presente paragrafo ricorrendo a meccanismi di selezione nazionali basati sul rischio e a specifiche segnalazioni su singole navi registrate nel sistema d'informazione dell'Unione.

3. Il numero di singole navi che sono anche oggetto di controlli tramite campionamento o analisi, o entrambi, calcolato ai sensi del paragrafo 2, può essere modificato ma non può essere ridotto di oltre il 50% in uno dei seguenti modi:

a) sottraendo il numero di singole navi per le quali un'eventuale non conformità sia stata verificata utilizzando tecnologie di telerilevamento o metodi di analisi rapida (quick scan);

b) stabilendone un numero adeguato, nel caso in cui le verifiche documentali di cui al paragrafo 1 siano effettuate a bordo di almeno il 40% delle singole navi facenti annualmente scalo nello Stato membro interessato.

La modifica di cui ai punti a) e b) è registrata nel sistema d'informazione dell'Unione.

4. A partire dal 1° gennaio 2016, invece di rispettare la frequenza annuale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può applicare una frequenza annuale di campionamento sulla base del meccanismo unionale di selezione basato sul rischio.

5. Il presente articolo non si applica a Repubblica ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria e Slovacchia.

Articolo 4

Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi

1. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1-bis, lettera b), della direttiva 1999/32/Ce e tenendo conto del volume del combustibile per uso marittimo consegnato, gli Stati membri effettuano il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi da parte dei fornitori di tali combustibili, registrati nello Stato membro in questione, per i quali almeno tre volte nel corso di un anno sia stata riscontrata un'erogazione di combustibile non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna, sulla base delle segnalazioni nel sistema d'informazione dell'Unione o nella relazione annuale di cui all'articolo 7.

2. Il presente articolo non si applica a Repubblica ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria e Slovacchia.

Articolo 5

Metodi di campionamento per la verifica del tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo utilizzato a bordo

1. Conformemente all'articolo 3, quando viene verificato il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati a bordo, gli Stati membri applicano il seguente approccio graduale per il campionamento e la verifica della conformità alle norme sul tenore di zolfo:

a) ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile;

b) ove appropriato, uso di una o entrambe delle seguenti modalità di campionamento e analisi:

i) analisi dei campioni sigillati, prelevati conformemente alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI della convenzione Marpol, che si trovano a bordo delle navi e accompagnano il bollettino di consegna del combustibile;

ii) campionamento con prelievi istantanei, a bordo, di combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a bordo conformemente all'articolo 6, seguita dall'analisi dei campioni.

2. Dopo aver verificato e analizzato il tenore di zolfo, l'ispettore "zolfo" registra i dettagli dell'ispezione e le conclusioni relative al combustibile, in linea con il tipo di informazioni richieste di cui all'articolo 7, lettera a) .

Articolo 6

Campionamento con prelievi istantanei a bordo

1. Gli Stati membri prelevano istantaneamente, a bordo, dei campioni di combustibile per uso marittimo attraverso uno o più prelievi nel punto dell'impianto servizio combustibile dove è installata un'apposita valvola, come indicato sul sistema di tubature del combustibile della nave o sul piano generale delle sistemazioni e come approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto.

2. Se il punto di cui al paragrafo 1 non è reperibile, il punto di campionamento si situa dove è installata una valvola per il prelievo dei campioni che soddisfa tutte le condizioni elencate di seguito:

a) è accessibile in modo facile e sicuro;

b) tiene conto delle diverse qualità di combustibile utilizzato per ciascun apparato motore a olio combustibile;

c) è situato a valle della cassa di servizio dalla quale proviene il combustibile utilizzato;

d) è quanto più vicino possibile, in sicurezza, all'ingresso dell'apparato motore a olio combustibile, tenendo conto di tipo di combustibile, portata, temperatura e pressione dietro il punto di campionamento selezionato;

e) è proposto dal rappresentante della nave e accettato dall'ispettore "zolfo".

3. Gli Stati membri possono effettuare un prelievo istantaneo presso diversi punti dell'impianto servizio combustibile, per determinare se vi sia un'eventuale contaminazione incrociata di combustibile in assenza di impianti servizi completamente separati o in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio.

4. Gli Stati membri garantiscono che i prelievi istantanei siano raccolti in un contenitore che consente di riempire almeno tre fiale per campioni, rappresentative del combustibile per uso marittimo utilizzato.

5. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:

a) le fiale siano sigillate dall'ispettore "zolfo" con un mezzo di identificazione unico, affisso in presenza del rappresentante della nave;

b) due fiale per campioni siano portate a terra per analisi;

c) una fiala per campione sia conservata dal rappresentante della nave per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del prelievo.

Articolo 7

Informazioni che devono figurare nelle relazioni annuali

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'osservanza delle norme relative al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, che comprende almeno le seguenti informazioni:

a) il numero annuale totale e il tipo di casi di non conformità del tenore di zolfo nel combustibile esaminato, inclusa la gravità di ogni caso di non conformità del tenore di zolfo e il tenore medio di zolfo stabilito a seguito di campionamento e analisi;

b) il numero annuale totale delle verifiche documentali, inclusi i bollettini di consegna del combustibile, l'ubicazione del rifornimento di combustibile, il registro degli idrocarburi, i giornali di bordo, le procedure di sostituzione dei combustibili e le registrazioni;

c) le dichiarazioni di mancata disponibilità di combustibile per uso marittimo di cui all'articolo 4-bis, paragrafo 5-ter, della direttiva 1999/32/Ce, inclusi la descrizione della nave, il porto di rifornimento e gli Stati membri nei quali il combustibile non era disponibile, il numero di dichiarazioni in tal senso da parte della stessa nave e il tipo di combustibile non disponibile;

d) le notifiche e le lettere di protesta indirizzate ai fornitori di combustibile per uso marittimo nel loro territorio, riguardo al tenore di zolfo dei combustibili;

e) un elenco recante il nome e l'indirizzo di tutti i fornitori di combustibile per uso marittimo nello Stato membro interessato;

f) la descrizione dell'uso di metodi alternativi di riduzione delle emissioni, compresi le sperimentazioni e il monitoraggio continuo delle emissioni, o il ricorso a combustibili alternativi e i controlli sul rispetto della riduzione costante delle emissioni di SOx conformemente agli allegati I e II della direttiva 1999/32/Ce, per le navi battenti la bandiera dello Stato membro;

g) se del caso, la descrizione dei meccanismi di selezione nazionali basati sul rischio, comprese segnalazioni specifiche, nonché l'uso e i risultati del telerilevamento e di altre tecnologie disponibili per definire l'ordine di priorità delle singole navi da sottoporre a verifica di conformità;

h) il numero totale e il tipo di procedimenti di infrazione avviati o di sanzioni, o entrambi, l'importo delle ammende inflitte dalle autorità competenti sia agli operatori delle navi sia ai fornitori di combustibile per uso marittimo;

i) per ogni singola nave, a seguito dell'ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile o del prelievo di campioni, o di entrambi:

i) la descrizione della nave, compresi numero di registrazione Imo, tipo, età e stazza;

ii) le relazioni sul campionamento e sull'analisi, compresi il numero e il tipo di campioni, il metodo di campionamento utilizzato e i punti di prelievo, per la verifica di conformità rispetto al tipo di nave;

iii) le informazioni rilevanti sui bollettini di consegna del combustibile, l'ubicazione del rifornimento di combustibile, il registro degli idrocarburi, i giornali di bordo, le procedure di sostituzione dei combustibili e le registrazioni;

iv) misure coercitive e procedure giudiziarie avviate a livello nazionale o sanzioni, o entrambe, nei confronti di tale particolare nave.

Articolo 8

Formato in cui presentare la relazione

1. Subito dopo la verifica, gli Stati membri possono utilizzare il sistema di informazione dell'Unione per registrare direttamente tutti i risultati pertinenti e tutte le conclusioni dell'ispezione per quanto riguarda il combustibile, comprese le informazioni relative al campionamento.

2. Per adempiere ai suoi obblighi in materia di presentazione di relazioni, di cui all'articolo 7 della direttiva 1999/32/Ce, uno Stato membro che utilizza il sistema di informazione dell'Unione per registrare, scambiare e condividere dati sulla verifica di conformità può utilizzare i dati aggregati annuali relativi agli sforzi di contrasto forniti dal sistema di informazione dell'Unione.

3. Gli Stati membri che non usano il sistema di informazione dell'Unione facilitano il collegamento tra di esso e i rispettivi sistemi nazionali in grado di registrare, come minimo e se del caso, gli stessi campi presenti nel sistema di informazione dell'Unione, oppure forniscono una relazione in formato elettronico su tutti gli elementi di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2015

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