Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Normativa Vigente

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Decisione Commissione Ue 2014/896/Ue

Seveso ter - Formato per la trasmissione delle relazioni sull'attuazione della disciplina - Articolo 21, paragrafo 2, direttiva 2012/18/Ue

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 10 dicembre 2014, n. 2014/896/Ue

(Guue 12 dicembre 2014 n. L 355)

Decisione che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

 

[notificata con il numero C(2014) 9335]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/18/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2012/18/Ue dispone che entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione sull'attuazione della medesima direttiva.

(2)Per stabilire le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai fini della relazione sull'attuazione della direttiva, la Commissione ha elaborato un questionario.

(3)Il primo periodo di riferimento dovrebbe essere compreso tra il 1o giugno 2015, data dalla quale decorreranno gli effetti della direttiva negli Stati membri, e il 31 dicembre 2018, per dare agli Stati membri il tempo necessario per valutare le informazioni raccolte e presentarle alla Commissione entro il 30 settembre 2019. I successivi periodi di riferimento quadriennali saranno compresi tra il 1o gennaio del primo anno del periodo di riferimento e il 31 dicembre del quarto anno del periodo di riferimento.

(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 96/82/Ce del Consiglio,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri riferiscono sull'attuazione della direttiva 2012/18/Ue in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, della medesima direttiva rispondendo al questionario che figura nell'allegato della presente decisione1 .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

Allegato

Questionario

1. Informazioni generali

1. Fornire informazioni riguardanti l'autorità competente principale preposta a garantire l'applicazione della direttiva 2012/18/Ue. Le informazioni dovrebbero includere almeno il recapito e i compiti principali (monitoraggio dei rapporti di sicurezza, controllo dell'urbanizzazione, effetti domino, elaborazione e attuazione di piani di emergenza esterni, ispezioni, informazioni al pubblico, sanzioni). In alternativa: fare riferimento alla relazione precedente se non sono avvenuti cambiamenti significativi.

2. Indicare quando è stato effettuato l'ultimo aggiornamento delle informazioni sugli stabilimenti ai fini dell'inserimento nella banca dati eSpirs.

2. Effetto domino (articolo 9 della direttiva 2012/18/Ue)

Alla fine del periodo di riferimento, quanti gruppi di stabilimenti sono stati individuati per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti, in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2012/18/Ue?

3. Rapporti di sicurezza (articolo 10 della direttiva 2012/18/Ue)

1. Tutti gli stabilimenti di soglia superiore tenuti a presentare un rapporto di sicurezza durante il periodo di riferimento hanno ottemperato a quest'obbligo? In caso di risposta negativa, quanti non l'hanno fatto?

2. Tutti i rapporti di sicurezza sono stati aggiornati negli ultimi cinque anni? In caso di risposta negativa, quanti stabilimenti di soglia superiore tenuti ad aggiornare il rapporto di sicurezza non hanno ottemperato a quest'obbligo?

4. Piani di emergenza (articolo 12 della direttiva 2012/18/Ue)

1. Sono stati predisposti piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti di soglia superiore tenuti a quest'obbligo nel periodo di riferimento? In caso di risposta negativa, per quanti stabilimenti di soglia superiore non sono stati predisposti piani di emergenza esterni?

2. Per quanti stabilimenti di soglia superiore le autorità hanno deciso, conformemente all'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2012/18/Ue, che non era necessario predisporre un piano di emergenza esterno?

3. Se la risposta alla domanda 4.2 è almeno uno, fornire la motivazione addotta dalla pertinente autorità competente in ciascun caso.

4. I piani di emergenza esterni sono stati sperimentati negli ultimi tre anni per tutti gli stabilimenti di soglia superiore? In caso di risposta negativa, in quanti stabilimenti il piano di emergenza esterno non è stato sperimentato?

5. Fornire informazioni sulle principali modalità di consultazione del pubblico interessato sui piani di emergenza esterni.

6. Illustrare brevemente come vengono sperimentati i piani di emergenza esterni (es. test parziale, test completo, coinvolgimento dei servizi di emergenza, simulazione informatica ecc.). Precisare i criteri utilizzati per considerare adeguato un piano di emergenza esterno.

5. Controllo dell'urbanizzazione (articoli 13 e 15 della direttiva 2012/18/Ue)

1. Nel periodo di riferimento la popolazione interessata è stata consultata su tutti i singoli progetti specifici (nuovi stabilimenti, modifiche significative di quelli esistenti, nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti) ed è stata tenuta una consultazione pubblica sui piani o sui programmi generali relativi a nuovi stabilimenti o nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti? In caso di risposta negativa, fornire una sintesi dei principali motivi per cui il pubblico non è stato consultato.

2. Facoltativo: la legislazione nazionale prevede procedure coordinate o congiunte per applicare le disposizioni sul controllo dell'urbanizzazione a norma della direttiva Seveso e gli obblighi derivanti da altri atti legislativi, quali le direttive 2011/92/Ue  e 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio?

6. Informazioni sulle misure di sicurezza (articolo 14 e allegato V della direttiva 2012/18/Ue)

1. Le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante sono state messe attivamente a disposizione del pubblico negli ultimi cinque anni per tutti gli stabilimenti di soglia superiore? In caso di risposta negativa, per quanti stabilimenti di soglia superiore ciò non è stato fatto?

2. Indicare da chi (gestore, autorità) e, se possibile, con quali strumenti (ad esempio, opuscoli, volantini, messaggi di posta elettronica, sms a cura del gestore o dell'autorità) sono messe a disposizione le informazioni di cui al punto 6.1.

3. Le informazioni di cui all'allegato V della direttiva 2012/18/Ue sono messe a disposizione in modo permanente per tutti gli stabilimenti, anche per via elettronica, e aggiornate, se necessario? In caso di risposta negativa, indicare la percentuale di stabilimenti per i quali ciò non avviene e le misure adottate per porre rimedio alle lacune.

4. Indicare da chi (gestore, autorità) e, se possibile, con quali strumenti (ad esempio, avvisi, siti web del gestore o dell'autorità,) sono messe a disposizione in modo permanente le informazioni di cui al punto 6.3.

5. Al termine del periodo di riferimento, in quanti stabilimenti si ritiene che potrebbero verificarsi incidenti rilevanti con effetti transfrontalieri? In quanti casi sono state fornite le dovute informazioni a uno Stato membro potenzialmente interessato?

7.  Ispezioni (articolo 20 della direttiva 2012/18/Ue)

1. A quale livello o livelli sono stati predisposti piani di ispezione? Sono stati resi disponibili al pubblico, oppure al pubblico è stato comunicato per via elettronica dove richiedere informazioni più dettagliate sul piano di ispezione? Facoltativo: se accessibili via Internet, fornire un link.

2. Sono stati predisposti i programmi delle ispezioni ordinarie, comprendenti la frequenza delle visite in loco, per tutti gli stabilimenti? È stata resa pubblica la data dell'ultima visita in loco, oppure l'indicazione di dove reperire per via elettronica questa informazione? Facoltativo: se accessibile via Internet, fornire un link.

3. Per quanti stabilimenti di soglia superiore il programma di ispezione, compresa la frequenza delle visite in loco, è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi allo stabilimento interessato? In quanti stabilimenti le visite in loco sono previste a cadenza annuale?

4. Per quanti stabilimenti di soglia inferiore il programma di ispezione, compresa la frequenza delle visite in loco, è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi allo stabilimento interessato? In quanti stabilimenti le visite in loco sono previste a cadenza almeno triennale?

5. La legislazione nazionale o gli orientamenti amministrativi prevedono ispezioni congiunte o coordinate con le ispezioni effettuate in conformità di altra normativa dell'Unione (ad esempio a norma della direttiva sulle emissioni industriali)?

8. Divieto di esercitare l'attività, sanzioni e altri strumenti coercitivi (articoli 19 e 28 della direttiva 2012/18/Ue)

1. A quanti stabilimenti è stata vietata l'attività o l'avvio dell'attività nel periodo di riferimento?

2. Quanti altri tipi di misure coercitive sono state adottate nel periodo di riferimento? Indicare i tipi di azioni più frequentemente intraprese (ad esempio, divieto di esercizio dell'attività, sanzione amministrativa, sanzione penale o altre misure). Se possibile, fornire una ripartizione statistica.

9. Accesso alla giustizia (articolo 23 della direttiva 2012/18/Ue)

Spiegare in che modo è stato garantito il rispetto dell'articolo 23 della direttiva 2012/18/Ue sull'accesso alla giustizia e descrivere l'esperienza acquisita nell'applicazione di questo articolo durante il periodo di riferimento.

10. Altre informazioni

Facoltativo: fornire eventuali informazioni generali inerenti all'attuazione della direttiva Seveso, casi, relazioni ecc. che potrebbero essere di interesse pubblico, in merito ai seguenti punti:

a) insegnamenti tratti da incidenti gravi e meno gravi per impedire che si ripetano;

b) strumenti informatici utilizzati per monitorare l'attuazione della direttiva e per la condivisione dei dati;

c) se del caso, qualsiasi misura di tipo "Seveso" (in termini di notifica di attività, gestione della sicurezza, rapporti di sicurezza, informazione del pubblico, piani di emergenza e ispezioni), applicate agli impianti e alle attività non contemplati dalla direttiva 2012/18/Ue, ad esempio condotte, porti, scali ferroviari di smistamento, impianti in mare, esplorazione del gas, sfruttamento ecc.

Note ufficiali

1.

Disponibile anche sul sito della Commissione europea: http://ec.europa.eu/environment/seveso/

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