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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 5 agosto 2014, n. 8631

Acque - Scarichi - Autorizzazioni - Scarichi provenienti da attività artigianali o di servizi - Natura - Acque reflue industriali - Sussistenza

Tar Lazio

Sentenza 5 agosto 2014, n. 8631

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(Sezione Seconda quater)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 5549 del 2010, proposto da: Società Acea Spa (Società Acea Ato 2 Spa), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocato (omissis);

Regione Lazio;

 

per l'annullamento

determinazione dirigenziale 4269/2009 avente ad oggetto: Dlgs 152/2006 e Lr 41/82 — autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane — depuratore pubblico Acea Ato 2 Spa via Tenuta del Cavaliere snc Comune di Guidonia Montecelio — atto di costituzione ex articolo 10 Dpr 1199/2971

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio è stata impugnata la determinazione dirigenziale con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha rilasciato alla società ricorrente l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti da depuratore ubicato nel comune di Roma, nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso del Cavaliere": autorizzazione gravata nella parte in cui ha prescritto alla spa istante di:

— c3) "presentare entro 180 giorni dalla data di ritiro dell'autorizzazione, relazione idrogeologica con l'indicazione dell'eventuale periodo di portata nulla, nel corso di un anno del corpo idrico superficiale denominato Fosso di Pratolungo;

— c4): realizzare opportuna sezione di abbattimento dei carichi inquinanti, ai fini del rispetto dei limiti tabellari del Dm 185/2003 nel caso in cui, nella relazione idrogeologica, dovesse essere rilevata una portata naturale nulla per oltre 120 gg/anno del corpo idrico ricettore dello scarico. Tale sezione dovrà entrare in funzione entro 180 giorni dalla data di consegna della relazione idrogeologica e dovrà essere tempestivamente comunicata a quest'amministrazione";

— a1): il rispetto dei parametri di cui alla tabella 1 (concernente i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane) ed alla tabella 3 ( concernente i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue industriali) di cui all'allegato 5 alla Parte III^ del Dlgs n. 152/2006;

Considerato che l'atto dirigenziale di cui in premessa è stato inizialmente gravato con ricorso straordinario al Capo dello Stato e, di seguito ad opposizione della contro interessata amministrazione, trasposto innanzi a questo Giudice con atto – riproduttivo del citato rimedio straordinario – notificato alle altre parti in lite in data 13 aprile 2010 e depositato il successivo 28 aprile 2010;

Considerato che il primo mezzo di gravame del ricorso di cui trattasi è sostanzialmente, ed unicamente, volto a contestare la violazione di legge e l'eccesso di potere che, sotto più profili, si ritiene inficiare la prescrizione c3); ritenendosi la prescrizione c4) viziata per illegittimità derivata;

Considerato che l'amministrazione provinciale, costituitasi in giudizio, ha, con articolata memoria in cui affronta anche il merito delle censure avverse, preliminarmente eccepito, in parte qua, la sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere atteso che parte attrice:

— dopo la proposizione del ricorso, ha provveduto, in ottemperanza alla prescrizione c3), a consegnare la necessaria relazione idrogeologica;

— dalla relazione citata e emerso che il corpo ricettore prescelto presenta una portata naturale diversa zero per più di 245 giorni l'anno; non ha quindi trovato applicazione la successiva prescrizione C4) e subordinata la realizzazione della sezione di abbattimento dei carichi inquinanti ed il rispetto dei limiti del Dm 185/2003 all'accertamento della portata naturale nulla del corpo ricettore per oltre 120 gg/anno;

Considerato che la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla resistente Amministrazione – e, come di seguito verrà chiarito la manifesta infondatezza della residua censura — consentono al Collegio di prescindere dall'accertamento della ritualità della trasposizione in questa sede giurisdizionale del rimedio amministrativo originariamente intentato;

Considerato che avendo sua sponte la ricorrente aderito alla prescrizione C3) ed essendosi rilevata la prescrizione C4) inattuale [in quanto la Relazione dalla stessa prodotta ha consentito di appurare che il corpo idrico ricettore ha una portata (non nulla, ma) utile per oltre un terzo dell'anno; e dunque presenta idonea capacità di auto depurazione che esclude la necessità della realizzazione di una sezione di abbattimento dei carichi inquinanti], è venuto meno l'interesse di parte attrice alla perdurante coltivazione del primo mezzo di gravame dal cui eventuale accoglimento nessun utile potrebbe trarre;

Considerato – con riferimento alla residua censura relativa all'ulteriore prescrizione di cui alla lettera a1) sopra specificata – che, nell'instare per il rinnovo dell'autorizzazione di cui in premessa (che inerisce allo scarico per le acque reflue urbane provenienti da depuratore biologico con capacità parametrata a 10.000 abitanti equivalenti), la ricorrente ha dichiarato di "non disporre dei dati relativi alla presenza di scarichi industriali nella pubblica fognatura afferente al depuratore" e quindi ha, quantomeno indirettamente, ammesso l'esistenza di scarichi industriali dichiarando solo di ignorare il dato numerico ad essi relativo: dichiarazione questa che ha un suo fondamento logico atteso:

— che il depuratore in questione è posto a servizio di buona parte della città di Guidonia Montecelio;

— il condivisibile indirizzo assunto in materia dalla Corte di Cassazione penale secondo il quale rientrano nel concetto di acque reflue industriali anche gli scarichi provenienti da attività artigianali o di servizi (cfr. Sezione III^, 29 maggio 2007 n. 21119; e 5 febbraio 2009, n. 12865): attività e servizi ovviamente presenti in un significativo contesto urbano come quello sopra specificato;

Considerato che fattispecie del tutto analoga a quella in trattazione è stata già scrutinata e definita dalla Sezione (affermandosi la legittimità di identica prescrizione imposta dalla Provincia di Roma) con la decisione n.1821/2013 cui è consentito il rinvio anche a norma dell'articolo 74 del C.p.a.; a tanto accedendo l'infondatezza della doglianza in questione;

Considerato che la peculiarità della fattispecie trattata consente la compensazione tra le parti delle spese di lite;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda quater), dichiara, per le ragioni rassegnate in parte motiva, in parte improcedibile ed in parte infondato il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 5 agosto 2014.

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