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Dlgs 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata - Stralcio - Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia

Parole chiave Parole chiave: Energia | Efficienza energetica | Sanzioni | Edilizia | Edilizia | Certificazioni | Efficienza energetica | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Tasse / Tariffe / Contributi

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita;

Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge n. 23 del 2014, a mente del quale i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 53, nonché del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visto in particolare l'articolo 7 della predetta legge n. 23 del 2014, che nel delegare il Governo alla adozione di decreti legislativi in materia di semplificazione stabilisce che questi debbano essere orientati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'Amministrazione finanziaria ai fini della attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità, nonché alla revisione delle funzioni dei centri di assistenza fiscale, i quali debbono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri espressi pareri in data 7 agosto 2014 dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati ed in data 1° agosto 2014 della VI Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014;

Acquisiti i pareri della VI Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica, e della VI Commissione finanze della Camera dei deputati espressi nei termini di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Semplificazioni per le persone fisiche

Articolo 1

Dichiarazione dei redditi precompilata

(omissis)

Articolo 2

Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta

(omissis)

Articolo 3

Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti

(omissis)

Articolo 4

Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata

(omissis)

Articolo 5

Limiti ai poteri di controllo

(omissis)

Articolo 6

Visto di conformità

(omissis)

Articolo 7

Modifica compensi

(omissis)

Articolo 8

Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef

(omissis)

Articolo 9

Disposizioni di attuazione e finali

(omissis)

Articolo 10

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

(omissis)

Articolo 11

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

(omissis)

Articolo 12

Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici

1. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

Capo II

Semplificazioni per i rimborsi

Articolo 13

Esecuzione dei rimborsi Iva

(omissis)

Articolo 14

Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale

(omissis)

Articolo 15

Compensazione dei rimborsi da assistenza

(omissis)

Capo III

Semplificazioni per le società

Articolo 16

Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione

(omissis)

Articolo 17

Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone

(omissis)

Articolo 18

Società in perdita sistematica

(omissis)

Capo IV

Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

Articolo 19

Semplificazione delle dichiarazioni delle società o  enti  che  non    hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato

(omissis)

Articolo 20

Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

(omissis)

Articolo 21

Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list

(omissis)

Articolo 22

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

(omissis)

Articolo 23

Semplificazione elenchi intrastat servizi

(omissis)

Articolo 24

Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri

(omissis)

Articolo 25

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat

(omissis)

Capo V

Eliminazione di adempimenti superflui

Articolo 26

Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate

(omissis)

Articolo 27

Ritenute su agenti — comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

(omissis)

Articolo 28

Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

(omissis)

Capo VI

Semplificazioni e coordinamenti normativi

Articolo 29

Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione

(omissis)

Articolo 30

Spese di rappresentanza — adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

(omissis)

Articolo 31

Rettifica Iva crediti non riscossi

(omissis)

Articolo 32
Regime fiscale dei beni sequestrati

(omissis)

Articolo 33

Allineamento definizione prima casa Iva-registro

(omissis)

Articolo 34

Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo dopo le parole: "dall'obbligo di presentare" sono inserite le seguenti: "al Ministero dello sviluppo economico";

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.".

2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i tempi e le modalità di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Articolo 35

Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati

(omissis)

Articolo 36

Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello

(omissis)

Articolo 37

Disposizione finanziaria

(omissis)

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2014.

Prassi correlata

Circolare Agenzia delle entrate 30 dicembre 2014, n. 31 Chiarimenti sulle novità fiscali del Dlgs 21 novembre 2014, n. 175 - Stralcio - Detrazioni fiscali per efficientamento energetico in edilizia e attestato di prestazione energetica

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