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Dlgs 21 novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata - Stralcio - Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia
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Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita;
Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge n. 23 del 2014, a mente del quale i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 53, nonché del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto in particolare l'articolo 7 della predetta legge n. 23 del 2014, che nel delegare il Governo alla adozione di decreti legislativi in materia di semplificazione stabilisce che questi debbano essere orientati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'Amministrazione finanziaria ai fini della attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità, nonché alla revisione delle funzioni dei centri di assistenza fiscale, i quali debbono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri espressi pareri in data 7 agosto 2014 dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati ed in data 1° agosto 2014 della VI Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014;
Acquisiti i pareri della VI Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica, e della VI Commissione finanze della Camera dei deputati espressi nei termini di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Semplificazioni per le persone fisiche
Articolo 1
Dichiarazione dei redditi precompilata
(omissis)
Articolo 2
Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta
(omissis)
Articolo 3
Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti
(omissis)
Articolo 4
Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata
(omissis)
Articolo 5
Limiti ai poteri di controllo
(omissis)
Articolo 6
Visto di conformità
(omissis)
Articolo 7
Modifica compensi
(omissis)
Articolo 8
Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef
(omissis)
Articolo 9
Disposizioni di attuazione e finali
(omissis)
Articolo 10
Spese di vitto e alloggio dei professionisti
(omissis)
Articolo 11
Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare
(omissis)
Articolo 12
Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici
1. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
Capo II
Semplificazioni per i rimborsi
Articolo 13
Esecuzione dei rimborsi Iva
(omissis)
Articolo 14
Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale
(omissis)
Articolo 15
Compensazione dei rimborsi da assistenza
(omissis)
Capo III
Semplificazioni per le società
Articolo 16
Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione
(omissis)
Articolo 17
Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone
(omissis)
Articolo 18
Società in perdita sistematica
(omissis)
Capo IV
Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale
Articolo 19
Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
(omissis)
Articolo 20
Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento
(omissis)
Articolo 21
Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list
(omissis)
Articolo 22
Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
(omissis)
Articolo 23
Semplificazione elenchi intrastat servizi
(omissis)
Articolo 24
Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri
(omissis)
Articolo 25
Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat
(omissis)
Capo V
Eliminazione di adempimenti superflui
Articolo 26
Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate
(omissis)
Articolo 27
Ritenute su agenti — comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi
(omissis)
Articolo 28
Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari
(omissis)
Capo VI
Semplificazioni e coordinamenti normativi
Articolo 29
Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione
(omissis)
Articolo 30
Spese di rappresentanza — adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi
(omissis)
Articolo 31
Rettifica Iva crediti non riscossi
(omissis)
Articolo 32
Regime fiscale dei beni sequestrati
(omissis)
Articolo 33
Allineamento definizione prima casa Iva-registro
(omissis)
Articolo 34
Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo dopo le parole: "dall'obbligo di presentare" sono inserite le seguenti: "al Ministero dello sviluppo economico";
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.".
2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i tempi e le modalità di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Articolo 35
Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati
(omissis)
Articolo 36
Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello
(omissis)
Articolo 37
Disposizione finanziaria
(omissis)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2014.