Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 28 ottobre 2014, n. 1346

Danno ambientale e bonifiche - Inquinamento - Obblighi di bonifica del suolo - Terreno affittato a terzi - Competenza - Responsabilità del proprietario - Sussistenza

Tar Veneto

Sentenz 28 ottobre 2014, n. 1346

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2008, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

contro

Comune di Ceggia — (Ve), Consorzio bonifica Basso Piave — Venezia— (Ve);

 

nei confronti di

(A) Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

(omissis), (omissis);

 

per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Ceggia n. 1402 del 23 maggio 2007, notificata il 31 maggio 2007 a firma del responsabile del procedimento — Responsabile del Secondo settore — Ufficio lavori pubblici, manutenzione e viabilità del Comune di Ceggia, avente ad oggetto: P.i.r.u.e.a. Lr 23/1999 — Ditta (A) Snc — ordinanza di adozione di interventi di indagine preliminare di caratterizzazione e/o bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate dall'inquinamento, con la quale veniva ordinato ai sig.ri (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), in qualità di responsabili dell'inquinamento, di adottare con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 242, comma 2 e seguenti del Dlgs 152/2006, i necessari interventi di indagine preliminare, di caratterizzazione e di eventuale bonifica e ripristino ambientale delle aree di proprietà di (A) Snc e dei sig.ri (omissis) e (omissis) e di pertinenza del Comune di bonifica Basso Piave, sito in Comune di Ceggia, via (omissis);

del verbale della terza conferenza di servizi del Comune di Ceggia del 18 novembre 2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (A) Snc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Preliminarmente il collegio prende atto della rinuncia alla costituzione in giudizio da parte della controinteressata (A) Snc.

1. Con il ricorso, proposto in trasposizione da ricorso straordinario al presidente della repubblica, è impugnata l'ordinanza n. 142 del 2007 adottata dal responsabile del secondo settore del comune di Ceggia.

Con tale provvedimento è stato ordinato a parte ricorrente, nella sua qualità di ex proprietario del terreno interessato dall'inquinamento e di responsabile dell'inquinamento, di porre in essere i necessari interventi di indagine preliminare, di caratterizzazione e di eventuale bonifica e ripristino ambientale di aree site nel comune di Ceggia.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle seguenti circostanze.

Il terreno identificato nell'ordinanza impugnata è stato contaminato da idrocarburi.

Nel sottosuolo sono stati trovati manufatti, tra cui cisterne interrate, relativi all'attività di deposito e commercio di prodotti petroliferi svolti da diversi soggetti.

Parte ricorrente era proprietaria fino al 5 aprile 2000 dell'area nella quale era stata svolta l'attività di deposito e di commercio di prodotti petroliferi.

Lo stato di grave inquinamento dell'area è ascrivibile a tale pregressa attività di deposito e di commercio di prodotti petroliferi, come dimostra la presenza in loco delle cisterne interrate e la loro omessa rimozione e bonifica.

2. Parte ricorrente lamenta vizi della notifica del provvedimento impugnato.

La doglianza è infondata.

Infatti la notifica ha raggiunto il proprio scopo di mettere il destinatario a conoscenza del provvedimento impugnato, come si desume tra l'altro che parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento impugnato. Dunque, ai sensi dell'articolo 156 del Codice di procedura civile, non può essere pronunciata la nullità della notifica.

3. Parte ricorrente lamenta violazione del Dlgs n. 152 del 2006 con particolare riferimento agli articoli 264 e 265 del Dlgs n. 152 del 2006, eccesso di potere per perplessità dell'azione amministrativa e contraddittorietà manifesta.

Lamenta in particolare che il procedimento ha avuto inizio nel vigore della legge n. 22 del 1997 e del Dm n. 471 del 1999 e avrebbe dovuto proseguire e concludersi nel rispetto di dette previsioni normative.

Secondo parte ricorrente non le potevano essere imposti, con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 242 comma 2 e seguenti del Dlgs n. 152 del 2006, interventi di indagine preliminare, di caratterizzazione e di eventuale bonifica e ripristino ambientale alla luce della maggiore gravosità degli incombenti previsti dalla nuova normativa che, rispetto alla precedente, inserisce anche l'ulteriore sub procedura dell'analisi del rischio.

La doglianza è infondata.

Infatti l'amministrazione ha correttamente applicato la normativa vigente al momento in cui il provvedimento è stato adottato.

4. Parte ricorrente lamenta violazione dell'articolo 17 del Dlgs n. 22 del 1997, degli articoli 7, 8 e 9 del Dm n. 471 del 1999 e degli articoli 239, 242, 244, 245, e 250 del Dlgs n. 152 del 2006, omessa e/o erronea individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 244 del Dlgs n. 152 del 2006, eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto d'istruttoria.

La doglianza è infondata.

Infatti le risultanze istruttorie hanno evidenziato che parte ricorrente era proprietaria di area concessa in affitto per l'esercizio di attività di deposito e di commercio di prodotti petroliferi.

Parte ricorrente, essendo a conoscenza della pericolosità ambientale dell'attività che veniva svolta e delle conseguenze derivanti dall'abbandono dei depositi, era tenuta a rimuovere le cisterne e gli altri impianti contenenti idrocarburi una volta cessata l'attività sull'area.

Nel caso di specie:

— nel 1982 parte ricorrente è succeduta per via ereditaria alla madre, (omissis), nei rapporti afferenti il terreno in esame, per cui il ricorrente era chiamato a rispondere (anche) delle pregresse condotte della dante causa, che insediò per prima l'attività di deposito di prodotti petroliferi;

— dal 1982 al 1983 il ricorrente ha assunto la veste di proprietario affittante ed in quanto tale ha assunto le connesse responsabilità, considerato che chi concede in uso — e dunque in mera detenzione — a terzi un terreno per lo svolgimento di un'attività pericolosa conserva una sfera di controllo sui bene medesimo, assumendo quantomeno un obbligo di verifica sull'operato del conduttore e una corresponsabilità nel ripristino ambientale finale onde rimuovere le cause di potenziale contaminazione.

— dal 1983, vale a dire dalla cessazione dell'attività di deposito e vendita da parte della (B) parte ricorrente è tornata pieno possessore e custode del terreno e degli impianti rimasti per cui sarebbe stato suo onere assumere le iniziative necessarie a garantire la "inoffensività" degli impianti dismessi, ancora presenti sull'area, ed evitare che gli stessi e le sostanze presenti nei serbatoi di stoccaggio potessero dare luogo a fenomeni di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

— infine il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per smantellare e rimuovere tutte le strutture esistenti e per bonificare il suolo da eventuali sostanze contaminanti, in modo da riportare l'area alle condizioni ambientali precedenti all'insediamento di quell'attività "insalubre" che, per fatto notorio comporta fenomeni di contaminazione;

— a seguito della chiusura dell'attività della (B), egli prese in consegna gli impianti di stoccaggio degli idrocarburi e di tali impianti e attrezzature ha avuto il possesso e la custodia per circa diciassette anni (dal 1983 al 2000) sempre nella consapevolezza del potenziale di rischio.

I fenomeni di contaminazione, connessi in particolare alla presenza nel sottosuolo delle cisterne, erano conoscibili e prevedibili con l'uso dell'ordinaria diligenza in relazione appunto alla natura dell'attività che vi era stata esercitata.

La responsabilità dell'evento dannoso non può dunque essere negata, almeno sotto il profilo causale omissivo, anche in capo a parte ricorrente, sia con riferimento all'insorgere del fenomeno sia con riferimento al suo aggravarsi, essendo state omesse le iniziative idonee a impedire o se non altro a ridurre gli effetti della contaminazione.

La giurisprudenza ha affermato che nel caso di affitto del bene a terzi, anche il proprietario resta responsabile allorché sia a conoscenza della pericolosità dell'attività svolta e dello stato di inquinamento del sito, essendo ciò sufficiente a far sorgere un obbligo di attivarsi al fine di eliminare, nel più breve tempo possibile ed anche in assenza di intervento dell'autore dell'inquinamento, lo stato di contaminazione (così Tar Veneto III n. 336 del 2011).

Ma anche a prescindere da ciò parte ricorrente è responsabile in proprio perché dal 1983 al 2000 ha avuto il possesso e la detenzione dei terreni inquinati e non si è attivata per bonificare il sito.

Dunque la responsabilità di parte ricorrente dipende dall'inerzia e dal mancato assolvimento di obblighi, anche di ordinaria diligenza, che gravavano sulla stessa, quale proprietaria, in ragione della particolarità della situazione descritta.

5. Parte ricorrente lamenta che non sono stati rispettati i termini previsti per il compimento degli atti del procedimento.

La doglianza è infondata perché tali termini sono ordinatori, sono stabiliti nell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e non sono stabiliti a tutela del responsabile dell'inquinamento.

6. La motivazione del provvedimento impugnato ha evidenziato congruamente riguardo la presenza di idrocarburi nel sito interessato.

La circostanza che l'amministrazione abbia richiamato adempimenti tecnici posti in essere da uno studio incaricato dalla proprietaria dei terreni interessati non inficia la validità degli atti perché l'amministrazione ha comunque accertato autonomamente i fatti, anche attraverso l'esame della documentazione tecnica altrui.

7. Parte ricorrente lamenta che i risultati dei prelievi di restituzione dello scavo, eseguiti in data 3 febbraio 2006, avrebbero attestato l'avvenuta completa asportazione della contaminazione.

Il collegio evidenzia al riguardo che motivatamente l'amministrazione ha stabilito di procedere comunque alla caratterizzazione del sito per escludere la sussistenza di ulteriori fonti di contaminazione in altre parti del sito rispetto a quella parte in cui è stato già effettuato lo scavo.

8. Parte ricorrente lamenta che l'indagine ambientale del sito doveva essere fatta al momento in cui era stato approvato il programma di riqualificazione urbanistica relativo agli immobili risultati inquinati.

La doglianza è infondata perché anche se l'amministrazione avesse accertato l'inquinamento al momento dell'approvazione del programma di riqualificazione urbanistica ovverosia in data 28 Aprile 2004, non sarebbero mutate le responsabilità di parte ricorrente.

Il ricorso è pertanto infondato.

9. L'infondatezza del ricorso esime il collegio dall'esame dell'irricevibilità del ricorso straordinario.

Infatti parte ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al presidente della repubblica l'ordinanza del Comune di Ceggia n. 1402 del 2007, che è stata notificata in data 31 maggio 2007.

La stessa parte ricorrente dichiara a pagina 3 dell'atto di costituzione in giudizio che il ricorso straordinario è stato notificato in data 4 ottobre 2007.

Ne consegue l'irricevibilità del ricorso straordinario, essendo questo stato notificato oltre il termine di 120 giorni prescritto dall'articolo 9 del Dpr n. 1199 del 1971.

Al ricorso straordinario non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, operando questa solo per i termini processuali e non dunque per la notifica del ricorso straordinario (così Tar Friuli n. 46 del 2012 e Consiglio di Stato II n. 714 del 2009).

Dall'irricevibilità del ricorso straordinario conseguirebbe l'inammissibilità della costituzione nel presente giudizio di parte ricorrente.

Nulla spese.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 28 ottobre 2014.

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