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Normativa Vigente

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Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 22/03/2019

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 17 ottobre 2014

(Gu 10 novembre 2014 n. 261)

Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi ambientali

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva 2008/56/Ce, che individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di modifica del citato decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il Comitato Tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 13/09/2013, registro n. 9 — foglio n. 203, con il quale è stato conferito al Dr. Renato Grimaldi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare di cui all'art. 4 del citato D.P.R. 3 agosto 2009 n. 140;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2014 emanata dal Sig. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con dec. prot. n. 49 del 31 gennaio 2014, con la quale sono state individuate le priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni", ed il successivo comma 5, il quale stabilisce che "La valutazione è effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10";

Visto l'articolo 9, comma 3, del citato decreto n. 190 del 2010, cosi' come modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III";

Visto l'articolo 9, comma 6, del citato decreto n. 190 del 2010, il quale prevede che "Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012";

Visto l'articolo 10, comma 1, del citato decreto n. 190 del 2010, il quale stabilisce che "sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV";

Visto l'articolo 10, comma 4, del citato decreto n. 190 del 2010, il quale dispone che "il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012";

Visto le valutazioni espresse dalla Commissione europea il 20 febbraio 2013;

Vista la nota prot. n. 1240020 del 22 aprile 2014 della Commissione europea contenente le specifiche raccomandazioni rivolte all'Italia;

Considerato che ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto n. 190 del 2010 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attività si avvale di un apposito Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le Amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo n. 190 del 2010, nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle Province italiane e dell'Associazione nazionale Comuni italiani;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra) ha provveduto ai sensi dell'articolo 16 a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali, attraverso la pubblicazione su sito web appositamente dedicato, affinché tali informazioni fossero sottoposte alle osservazioni del pubblico;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto a trasmettere alla Commissione europea, il 30 aprile 2013 la proposta finale relativa alla valutazione iniziale, alla determinazione del buono stato ambientale ed alla definizione dei traguardi ambientali, anche ai fini della valutazione prevista dall'articolo 12 "Comunicazioni e valutazione della Commissione" della direttiva 2008/56/Ce;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha conseguentemente attivato uno specifico processo per la verifica del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali al fine di predisporre la versione definitiva degli stessi;

Considerato che la proposta di versione definitiva del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali è stata sottoposta al Comitato tecnico che ne ha condiviso i contenuti;

Rilevato pertanto che è necessario procedere, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a determinare i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine ed a definire i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale;

Considerato che tali adempimenti costituiscono fondamento presupposto necessario per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 190 del 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 settembre 2014;

Decreta

Articolo 1

Determinazione dei requisiti del buono stato ambientale

I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, sono determinati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Definizione dei traguardi ambientali

I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, sono definiti nell'allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2014

Allegato I

Buono stato ambientale

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 241 KB


Allegato II

Traguardi ambientali

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 295 KB


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