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Dm Politiche agricole 28 agosto 2014, n. 9083

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori  ortofrutticoli

Abrogato da:

Dm Politiche agricole 29 agosto 2017 (01/01/2018)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 01/01/2018

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 28 agosto 2014, n. 9083

(Gu 20 ottobre 2014 n. 244)

Integrazione della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi

 

Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (Ue) di esecuzione n. 543/2011, della commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento delegato (Ue) n. 499/2014, della commissione dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti (Ue) n. 1308/2013 e (Ue) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 543/2011 della commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'articolo 103-septies del regolamento (Ce) n. 1234/2007 del consiglio;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12704, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la strategia nazionale 2009-2013 e la disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (Cee) n. 992/72, (Cee) n. 234/79, (Ce) n. 1037/2001 e (Ce) n. 1234/2007 del consiglio, ed in particolare l'articolo 32, che ha esteso alle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli la possibilità di costituire un fondo di esercizio per il finanziamento dei programmi operativi, prima concesso soltanto alle organizzazioni di produttori;

Visto l'articolo 33 dello stesso regolamento (Ue) n. 1308/2013, che al paragrafo 3 ha introdotto nuove misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, in particolare alle lettere a), b. ed e);

Considerato opportuno integrare la predetta strategia nazionale per recepire le nuove disposizioni introdotte dagli articoli 32 e 33, relativamente alla costituzione del fondo di esercizio da parte delle associazioni di organizzazioni di produttori, alla gestione e prevenzione delle crisi tramite la realizzazione di investimenti per la gestione dei volumi immessi sul mercato, il reimpianto dei frutteti e le iniziative di formazione;

Considerato che il citato regolamento (Ue) n. 1308/2013, all'articolo 36 prevede che la strategia nazionale applicabile ai programmi operativi includa gli strumenti che lo Stato membro intende attivare, nonché i relativi indicatori di rendimento;

Considerato, inoltre, necessario assicurare la coerenza e la complementarietà tra le misure dell'organizzazione comune di mercato e quelle dello sviluppo rurale;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'allegato che costituisce la strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 conseguentemente alle premesse;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 5 agosto 2014;

Decreta:

Articolo 1

Aggiornamento della strategia nazionale

1. Alla strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, prorogata fino al 31 dicembre 2017 con decreto ministeriale 17 ottobre 2013 n. 12704, al capitolo 3, le parti "Selezione degli indicatori"; "3.1 Coerenza e complementarietà tra Ocm e SR"; "Misura 3.2.5. attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza"; "Misura 3.2.6. misure di prevenzione e gestione delle crisi"; "3.4.1. aiuto finanziario comunitario", sono sostituite da quelle in allegato al presente decreto.

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (Ue) n. 1308/2013, relativamente ai programmi operativi approvati in conformità al regolamento (Ce) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2014

Allegato

Capitolo 3

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 544 KB


 

 

 

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