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Commissione europea

Direttiva 28 ottobre 2014, n. 2014/100/Ue

(Guue 29 ottobre 2014 n. L 308)

Direttiva recante modifica della direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/Cee del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La competitività del trasporto marittimo europeo può essere agevolata mediante un uso più efficiente delle risorse e un migliore utilizzo delle informazioni elettroniche.

(2) Al fine di massimizzare l'efficienza ed evitare la duplicazione degli sforzi, è necessario basarsi su piattaforme nazionali e dell'Unione e soluzioni tecniche già esistenti, nonché sulla normalizzazione, sfruttando anche i benefici degli investimenti in sistemi già effettuati.

(3) Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), istituito ai sensi della direttiva 2002/59/Ce, oltre a migliorare la sicurezza marittima e dei porti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento, consente lo scambio, in conformità alla legislazione dell'Unione, di informazioni supplementari volte a promuovere l'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.

(4) Per consentire un risparmio sui costi, evitare di creare molteplici gruppi di esperti di alto livello e approfittare dell'esperienza dell'Hlsg, i principi di gestione di SafeSeaNet e le mansioni a esso assegnate dovrebbero essere adeguati per estendersi agli ulteriori ambiti disciplinati dalla direttiva.

(5) La direttiva 2002/59/Ce prevede che gli Stati membri e la Commissione collaborino per sviluppare e aggiornare il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, sulla base dell'esperienza acquisita circa il funzionamento del sistema, il suo potenziale e le sue funzioni, al fine di migliorarlo ulteriormente, tenendo conto degli sviluppi nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

(6) Sono state acquisite esperienze e sono stati compiuti progressi tecnologici, in particolare in materia di sviluppo di un sistema di scambio di dati interoperabili in grado di combinare le informazioni di SafeSeaNet con le informazioni di altri sistemi di monitoraggio e di localizzazione esistenti nell'Unione (CleanSeaNet, Centro dati dell'Unione europea per l'identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro dati europeo Lrit) e Thetis) nonché di altri sistemi esterni (ad esempio, satellite Ais), facilitando ulteriormente l'integrazione dei servizi marittimi. Sono state avviate diverse iniziative via satellite Ais, anche da parte degli Stati membri, il che conferma i vantaggi operativi dell'accesso ai dati Sat-Ais.

(7) I sistemi e le applicazioni accettati dall'Emsa sono in grado di fornire alle autorità degli Stati membri e agli organismi dell'Unione informazioni complete relative, ad esempio, alle posizioni delle navi, ai carichi pericolosi, all'inquinamento ecc. Essi possono altresì fornire servizi di sostegno in ambiti quali il controllo delle coste, le operazioni antipirateria e le statistiche, nel rispetto dei diritti di accesso attribuiti in conformità al documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (Ifcd), elaborato e aggiornato a norma dell'articolo 22 bis e dell'allegato III della direttiva.

(8) La gestione del sistema e i suoi miglioramenti tecnologici vengono regolarmente discussi con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (Hlsg), istituito mediante la decisione 2009/584/Ce 2 della Commissione. Anche i miglioramenti apportati che consentono l'integrazione tecnica di diversi sistemi e applicazioni sviluppati vengono discussi da tale gruppo. Tali miglioramenti e la sperimentazione di un ambiente integrato di dati marittimi da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima hanno dato luogo a sinergie e a un miglioramento dei servizi e delle specificità dei sistemi.

(9) L'allegato III della direttiva 2002/59/Ce deve pertanto essere modificato per tenere conto dei progressi tecnici compiuti alla luce dell'esperienza acquisita con SafeSeaNet.

(10) L'allegato III alla direttiva sui sistemi di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, che riguarda il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi e fa riferimento ad altre normative pertinenti dell'Unione, dovrebbe essere reso più esplicito, specificando gli atti dell'Unione nell'ambito dei quali SafeSeaNet è attualmente utilizzato, come la direttiva 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/16/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Per quanto riguarda i citati atti giuridici, l'uso di SafeSeaNet può agevolare ulteriormente lo scambio e la condivisione di informazioni e dovrebbe agevolare ulteriormente l'utilizzo del sistema, del sistema di informazione integrato e di una piattaforma per assicurare la convergenza e l'interoperabilità dei sistemi e delle applicazioni marittimi, comprese le tecnologie spaziali.

(11) Gli sviluppi che si riflettono nella presente direttiva possono svolgere un ruolo centrale anche nella realizzazione dell'iniziativa/azione per un sistema comune per la condivisione delle informazioni (Cise) per il settore marittimo, che rappresenta un processo di collaborazione volontaria nell'Unione europea inteso a rafforzare e promuovere la condivisione di informazioni pertinenti tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima.

(12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Coss),

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2002/59/Ce è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 novembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014

Allegato

"Allegato III

Messaggi elettronici e sistema dell'unione per lo scambio di dati marittimi

(Safeseanet)

1. Concetto generale e architettura

Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.

SafeSeaNet è un sistema specializzato istituito per agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico tra Stati membri e fornire alla Commissione e agli Stati membri le informazioni rilevanti ai sensi della normativa dell'Unione. Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet ubicati in ciascuno Stato membro e di una banca dati centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale.

Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet istituiti in conformità alla presente direttiva e include il sistema centrale SafeSeaNet.

2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione

2.1. Responsabilità

2.1.1. Sistemi nazionali SafeSeaNet

Gli Stati membri istituiscono e provvedono alla manutenzione di un sistema nazionale SafeSeaNet che consenta lo scambio di dati marittimi tra gli utenti autorizzati sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente (Nca).

L'Nca è responsabile della gestione del sistema nazionale, che comprende il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori di dati, assicura la creazione dei codici Onu/Locode, nonché l'istituzione e il mantenimento della necessaria infrastruttura informatica nazionale e delle procedure descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.

Il sistema nazionale SafeSeaNet consente l'interconnessione degli utenti autorizzati sotto la responsabilità di un'Nca e può essere reso accessibile ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo identificati (armatori, agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in tal senso dall'Nca, in particolare allo scopo di facilitare la presentazione e la ricezione elettroniche di relazioni ai sensi della normativa comunitaria.

2.1.2. Sistema centrale SafeSeaNet La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri, mentre, secondo il regolamento (Ce) n. 1406/2002 4 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, è responsabile: — dell'attuazione tecnica e della documentazione di SafeSeaNet; — dello sviluppo, del funzionamento e dell'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici nonché del mantenimento delle interfacce con il sistema centrale SafeSeaNet, compresi i dati AIS raccolti dal satellite, e i diversi sistemi d'informazione previsti dalla presente direttiva di cui al punto 3.

Il sistema centrale SafeSeaNet, che funge da punto nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea la necessaria infrastruttura informatica e le necessarie procedure come descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.

(1) Regolamento (Ce) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Gu L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

2.2. Principi di gestione

La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello che adotta il proprio regolamento interno,

composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di:

— formulare raccomandazioni al fine di migliorare l'efficacia e la sicurezza del sistema,

— fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo del sistema,

— assistere la Commissione nella revisione delle prestazioni del sistema,

— fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo della piattaforma di scambio di dati interoperabili che combina

le informazioni provenienti da SafeSeaNet con i dati provenienti dagli altri sistemi di informazione di cui al punto 3,

— approvare il documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3 e le sue eventuali

modifiche,

— adottare gli orientamenti per la raccolta e la distribuzione di informazioni attraverso SafeSeaNet in relazione

alle autorità competenti designate dagli Stati membri per svolgere le pertinenti funzioni ai sensi della presente

direttiva,

— servire da collegamento con altri consessi lavorativi pertinenti, in particolare il gruppo per la semplificazione amministrativa marittima e i servizi elettronici di informazione.

2.3. Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità e documentazione tecnica

La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (Ifcd).

L'Ifcd descrive in dettaglio i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali del sistema SafeSeaNet ai fini della conformità ai requisiti pertinenti dell'Unione.

L'Ifcd include norme su:

— diritti di accesso, orientamenti per la gestione della qualità dei dati,

— integrazione di dati, come stabilito al punto 3, e loro distribuzione tramite il sistema SafeSeaNet,

— procedure operative per l'Agenzia e gli Stati membri che definiscono i meccanismi di controllo per la qualità

dei dati di SafeSeaNet,

— specifiche concernenti la sicurezza della trasmissione e dello scambio di dati,

— archiviazione delle informazioni a livello nazionale e centrale.

L'Ifcd indica i mezzi per la conservazione e disponibilità delle informazioni sulle merci pericolose o inquinanti riguardanti servizi di linea cui è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15.

La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali le norme concernenti il formato per lo scambio dei dati, l'interoperabilità con altri sistemi e applicazioni, i manuali di utilizzo, le specifiche per la sicurezza della rete e le banche dati di riferimento utilizzata per adempiere agli obblighi di segnalazione, è elaborata e mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri.

3. Scambio e condivisione dei dati

Il sistema utilizza norme del settore ed è in grado di interagire con sistemi pubblici e privati impiegati per creare, fornire e ricevere informazioni all'interno di SafeSeaNet.

La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di valutare la fattibilità e lo sviluppo delle funzionalità che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori di dati, compresi capitani, armatori, agenti, operatori, spedizionieri/ caricatori e le competenti autorità, debbano fornire le informazioni solo una volta, tenendo conto degli obblighi previsti dalla direttiva 2010/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dalla pertinente normativa dell'Unione. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi di segnalazione, notifica, condivisione delle informazioni e Vtmis (sistema di informazione e gestione del traffico marittimo).

Gli Stati membri sviluppano e mantengono le interfacce necessarie per la trasmissione automatica dei dati per via elettronica verso SafeSeaNet.

Il sistema centrale SafeSeaNet è utilizzato per la diffusione di dati e messaggi elettronici scambiati o condivisi ai sensi della presente direttiva e della pertinente normativa dell'Unione, tra cui:

— direttiva 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3;

— direttiva 2005/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento, in particolare l'articolo 10;

— direttiva 2009/16/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, in particolare l'articolo 24;

— direttiva 2010/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/Ce, laddove di applica l'articolo 6.

Il funzionamento del sistema SafeSeaNet dovrebbe promuovere l'agevolazione e la creazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere.

Laddove le norme adottate a livello internazionale permettano l'instradamento di dati Lrit relativi ad imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet è utilizzato per distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di sicurezza, le informazioni Lrit ricevute in conformità all'articolo 6 ter della presente direttiva.

4. Sicurezza e diritti di accesso

Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi nazionali SafeSeaNet sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni nonché ai principi e alle specifiche in materia di sicurezza descritti nell'Ifcd, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.

Gli Stati membri identificano tutti gli utenti ai quali sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di accesso conformemente all'Ifcd."

 

Note ufficiali

1.

Gu L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

2.

Decisione 2009/584/Ce della Commissione, del 31 luglio 2009, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (Gu L 201 dell'1.8.2009, pag. 63).

 

 

3.

Direttiva 2010/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/Ce (Gu L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

4.

Regolamento (Ce) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Gu L 208 del 5.8.2002, pag. 1)

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