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Nota Agenzia delle dogane 24 settembre 2014, prot. n. 99902/ RU

Importazione di oli e grassi di origine animale e vegetale di cui al codici NC da 1507 a 1518 impiegati per generare energia elettrica - Aliquota Iva applicabile

Agenzia delle dogane

Nota 24 settembre 2014, prot. n. 99902/ RU

Importazione di oli e grassi di origine animale e vegetale di cui al codici NC da 1507 a 1518 impiegati per generare energia elettrica. Aliquota Iva applicabile

Con la risoluzione n.17/E del 18 marzo 2013, su parere, per gli aspetti di competenza, della ex Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, l'Agenzia delle entrate ha affermato che gli oli e grassi di origine animale e vegetale rientranti nei codici delle voci da 1507 a 1518, in quanto "prodotti energetici", se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore a 1 (uno) kW, sono equiparabili agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al Dpr n.633 del 1972, alla cui cessione si applica l'Iva ridotta del 10 per cento.

In altri termini, il trattamento fiscale agevolato, già previsto per l'olio di palma con risoluzione n. 217/E del 12 agosto 2009, è stato esteso anche agli altri oli e grassi di origine animale e vegetale rientranti nelle voci della nomenclatura combinata da 1507 a 1518.

Con riferimento all'olio di palma, questa Direzione centrale aveva provveduto, ad aggiornare la banca dati Taric integrando per il codice NC/TARIC 1511 1010 00,— olio di palma destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana-, l'aliquota Iva del 10% se "Impiegato come olio combustibile per generare, direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata sia superiore a 1 kW" (cadd. Q089).

In merito alla suddetta posizione, l'Agenzia delle entrate, di seguito alla nota della Scrivente prot. n.55867/RU del 30/04/2010 della ex Dcgtru, relativa ad un quesito posto da un operatore, si era espressa favorevolmente "nel presupposto che le procedure doganali consentano di verificare che il prodotto importato sia poi effettivamente utilizzato in conformità alla destinazione risultante dalla dichiarazione doganale".

Per quanto sopra, questa Direzione centrale aggiornerà la Taric associando il codice addizionale Q089 suddetto in corrispondenza di tutti i codici, delle voci da 1507 a 1518, relativi agli oli e grassi di origine animale e vegetale, per i quali, sotto il profilo doganale, è prevista "la destinazione particolare ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana", regime sottoposto alle regole procedurali dettate dagli art. 291-300 del regolamento Cee 2454/93.

Anche ai casi suddetti, pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva del 10%, si applicheranno le stesse modalità operative già previste per l'olio di palma e comunicate a codeste Direzioni con nota prot. n.55867/RU sopracitata, che ad ogni buon fine si allega.

 

Codeste Strutture sono invitate a dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando eventuali problematiche operative.

Allegato

Nota Agenzia delle dogane 30 aprile 2010, prot. n. 55867/RU

Importazione di olio di palma da utilizzare come combustibile per la produzione di energia elettrica – Aliquota Iva applicabile — Risoluzione del 12 agosto 2009 n. 217 dell'Agenzia delle entrate

 

Con la risoluzione n. 217/E del 12 agosto 2009, su parere della scrivente per gli aspetti di competenza, l'Agenzia delle entrate ha affermato che l'olio di palma, utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore ad 1 kW, può essere ritenuto equiparabile agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al Dpr n. 633/1972.

Conseguentemente, in risposta al quesito dell'interpello proposto, la suddetta Agenzia ha ivi concluso che alla cessione dell'olio di palma — utilizzato per la suddetta finalità — ed all'estrazione del medesimo prodotto da un deposito Iva (di cui all'articolo 50-bis del Dl n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427/1993) è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10%.

Relativamente a tale risoluzione dell'Agenzia delle entrate, è stato posto quesito alla scrivente circa le modalità da adottare per l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% anche alle importazioni di olio di palma destinato ad essere utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore ad 1 kW.

In base alla citata risoluzione n. 217/E, infatti, sembra evidente che si applica l'aliquota IVA del 10% nell'ipotesi in cui il soggetto che effettua l'importazione di olio di palma sia il medesimo che lo impiega direttamente come olio combustibile per generare energia elettrica nel proprio impianto avente una potenza installata superiore ad 1 kW.

E' stato posto in dubbio, invece, che detta aliquota Iva ridotta possa applicarsi anche nel caso in cui l'importazione del bene in questione venga effettuata da un soggetto diverso dal "produttore" di energia elettrica, al quale, tuttavia, l'olio di palma viene ceduto ed è già destinato, come lo stesso importatore dichiara, all'atto dell'espletamento delle relative formalità doganali.

Per una completa analisi della problematica, ad avviso di questa Direzione Centrale, è necessaria la seguente premessa di carattere più specificatamente doganale.

Ai fini dell'applicazione del dazio, così come altri oli vegetali, l'olio greggio di palma può beneficiare di un trattamento tariffario favorevole se, all'atto dell'immissione in libera pratica, è dichiarato alla voce NC 15111010, in quanto "destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana": in base alla vigente Tariffa doganale comune, infatti, in tale caso il dazio applicabile è nullo.

L'articolo 82 del regolamento Cee n. 2913/92 stabilisce, al primo paragrafo, che le "merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. …" e, al paragrafo 2, aggiunge che a dette merci "si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 88 e 90".

Seppure con riferimento ai regimi sospensivi ed ai regimi doganali economici (per come vengono definiti dal precedente articolo 84), l'articolo 90 stabilisce che " i diritti e gli obblighi del titolare di un regime doganale economico possono essere successivamente trasferiti, alle condizioni stabilite dall'autorità doganale, ad altre persone che soddisfino le condizioni richieste per fruire del regime considerato".

Posto che la destinazione particolare di una merce soggetta a controllo doganale comporta il rilascio da parte dell'autorità doganale di una apposita autorizzazione secondo la procedura di cui agli articoli 291-300 del regolamento Cee n. 2454/93, ne consegue che, in base al citato art. 90 ed alle condizioni ivi previste, i diritti e gli obblighi del titolare di detta autorizzazione possono essere trasferiti ad altro soggetto, titolare anch'egli di autorizzazione (cfr Linee guida, articolo 293, par. 1, in Guce C207 del 31 agosto 2002).

Dunque, alla luce della disamina delle suddette disposizioni, non v'è dubbio che, nel caso di specie, il diritto al trattamento tariffario favorevole con applicazione del dazio nullo – per l'importazione di olio di palma destinato ad essere utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore ad 1 kW — può essere trasferito, alle condizioni stabilite dall'autorità doganale, unitamente agli altri diritti ed obblighi.

Tuttavia, tali conclusioni si fondano su disposizioni aventi carattere doganale.

Sotto il profilo fiscale, occorre invece fare riferimento, da un lato, ai principi generali dettati in materia dal Dpr n. 633/1972, vale a dire dall'articolo 69 — in base al quale ai beni in importazione si applica l'Iva secondo le aliquote previste dall'articolo 16 — dall'altro al contenuto della citata risoluzione n. 217/E dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, quest'ultima sembra riferirsi al bene (olio di palma) in termini oggettivi, precisando che alle sue cessioni si applica, per assimilazione ad altri prodotti, un trattamento Iva agevolato in virtù del suo particolare impiego, a nulla influendo che il cessionario sia un "distributore" che commercializza il bene, ovvero un "utilizzatore" dello stesso che lo impiega direttamente per produrre energia elettrica.

Salvo diverso avviso dell'Agenzia delle entrate, a parere di questa Direzione centrale, ciò comporta che l'aliquota Iva del 10% può essere applicata all'importazione di olio di palma non soltanto nel caso in cui l'importatore sia colui che lo utilizza per la destinazione particolare (produzione energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore ad 1 kW), ma anche nel caso in cui l'utilizzazione finale sia effettuata da un soggetto che lo commercializza, purché anch'esso titolare di una autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 291-300 del citato regolamento Cee n. 2454/93 nel quadro della vigilanza doganale a ciò prevista.

È di tutta evidenza che la mancata assegnazione dell'olio di palma alla destinazione particolare dichiarata all'importazione ed autorizzata nelle modalità suddette, comporta, secondo i principi generali, il pagamento del dazio previsto dalla Tariffa doganale per l'intera partita (o per la parte non assegnata all'uso finale), e l'applicazione, a decorrere dal sorgere dell'obbligazione doganale, dell'aliquota Iva nella misura del 20%.

Resta inteso che, per ciò che riguarda il regime fiscale delle accise, l'articolo 21 del Dlgs n. 504/1995, modificato dal Dlgs 26/2007 e dal Dlgs n. 48/2010, indica gli oli vegetali, quando destinati a fini energetici, tra i prodotti sottoposti ad accisa al pari degli altri prodotti energetici e, pertanto, a fronte di tale destinazione d'uso, gli oli vegetali sono sottoposti al medesimo regime fiscale e, quindi, all'osservanza dei vincoli di circolazione e deposito specifici, applicati agli altri prodotti energetici con le modalità illustrate da questa Direzione con le circolari n. 17/D del 28 maggio 2007, n. 37/D del 28 dicembre 2007 e n. 32/D del 5 agosto 2008.

***

In tal senso saranno adottati i provvedimenti di competenza per le conseguenti modifiche alla Taric.

Codeste Strutture sono invitate a dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando eventuali problematiche operative.

Si prega, infine, l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa di voler fornire eventuali diverse valutazioni in proposito, con cortese urgenza.

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