Albo gestori ambientali

Normativa Vigente

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Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 23 luglio 2014, n. 1

Modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 23 luglio 2014, prot. n. 01/Albo/Cn

Modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011.

Modalità per la fruizione telematica dei contenuti informativi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011.

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'articolo 212 dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, l'articolo 6, comma 2, lettera h), e l'articolo 21, commi 2 e 4;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, il quale stabilisce che gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, modificato e integrato con decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e, da ultimo, con decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visti, in particolare, l'articolo 3-bis, l'articolo 20, commi 3 e 4, l'articolo 21, comma 2, l'articolo 22, commi 2 e 3, l'articolo 23-bis, commi 1 e 2, l'articolo 23-ter, commi 3, 4 e 5, l'articolo 40, comma 1, e l'articolo 41, comma 2-bis, del suddetto Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, recante "comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma l, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, il quale dispone che, a decorrere dal l° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debbano avvenire esclusivamente in via telematica;

Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, di approvazione del Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo;

Vista l'istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro per l'esame del progetto sulla fruibilità dei dati dell'Albo, nominato dal Comitato nazionale, sulla base dello studio presentato da Ecocerved, società delle Camere di Commercio per l'ambiente, nel quale sono state analizzate le diverse modalità tecniche per la fruizione dei dati dell'Albo;

Ritenuto di dover promuovere la fruibilità dei dati dell'Albo nelle modalità consentite dalla attuale tecnologia, come previsto dalle suddette disposizioni legislative e regolamentari;

Delibera

Articolo 1

1. Le modalità di fruizione dei contenuti informativi dell'Albo nelle forme generali individuate nell'allegato "A", sono riportate nell'allegato "B".

2. I documenti, anche elettronici, che riportano i dati richiesti sono rilasciati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Dm 28 aprile 1998, n.406, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina i diritti di segreteria del registro delle imprese.

Allegato "A"

Servizi per la consultazione telematica dell'Albo

I servizi pcr la consultazione attraverso la retc internet mediante apposito portale web e la condivisione dei dati dell'Albo sono strutturati nel modo seguente:

1. Canale per il collegamento su porta applicativa delle P.a.

Le Pubbliche amministrazioni, gli organi di controllo e di Polizia, accedono ai dati dell'Albo attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (Spc) secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-bis del Codice per l'amministrazione digitale (Cad), sulla base della stipula di specifiche convenzioni come definito nelle linee guida di Agid in relazione all'articolo 58, comma 2, del Cad.

2. Servizi di consultazione web ad accesso libero

L'accesso libero alla consultazione dei dati dell'Albo consente di interrogare l'archivio dei soggetti iscritti indicando almeno la Sezione regionale competente e di ottenere le informazioni essenziali indicate nell'allegato "B", paragrafo 1.

3. Servizi di base e avanzati di consultazione web ad accesso autenticato

Il portale web per l'interrogazione dei dati dell'Albo mette a disposizione una apposita procedura che consente agli utenti di accreditarsi e di ottenere autonomamente le credenziali per un accesso autenticato al servizio di interrogazione. Il servizio consente l'accesso alle informazioni di cui all'allegato "B", paragrafo 2.

L'accesso autenticato ai servizi avanzati prevede una facoltativa estensione delle condizioni di utilizzo del servizio che consente all'utente di abilitare ulteriori funzionalità all'interno del proprio profilo d'accesso. L'utente può avvalersi di una offerta informativa modulare che consente la composizione in modo strutturato delle risposte fornite dal portale dell'Albo.

4. Servizi per l'accesso informatico per mezzo di interfaccia applicativa

Il servizio di accesso ai dati dell'Albo mediante interfaccia informatica applicativa è destinato a soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni, che hanno la necessità di collegare i propri sistemi informativi di tipo gestionale, per mezzo di un collegamento informatico tra calcolatori.

Il servizio consente di consultare i dati relativi ai soggetti iscritti all'Albo per le seguenti finalità:

1. ottenimento di visure d'iscrizione in forma ridotta o complessa, in cui i dati sono resi all'utente in modalità informatica strutturata elaborabile,

2. produzione di elenchi semplici o complessi mediante aggregazione libera dei vari blocchi informativi disponibili,

3. verifica puntuale degli elementi relativi all'iscrizione di un determinato soggetto, con ottenimemo di risposta marcata digitalmente;

Il canale di accesso all'Albo mediante interfaccia applicativa avviene in modalità autenticata, ed è subordinato alla preventiva accettazione di un contratto di servizio con il quale sono regolate le modalità di fruizione dei dati, nonché l'accettazione della tariffazione per l'utilizzo dei servizi secondo le varie forme disponibili.

Il servizio per l'accesso informatico mediante interfaccia applicativa sulla rete internet è erogato alle condizioni previste dall'allegato"B", paragrafi 3 e 4.

5. Condizioni economiche di erogazione dei servizi

L'accesso in forma libera previsto al paragrafo 2 e l'accesso autenticato ai servizi di base previsto al paragrafo 3 non sono soggetti ad alcun pagamemo.

Le funzionalità avanzate per l'interrogazione dell'Albo previste al paragrafo 3, ed i servizi per l'interrogazione mediante interfaccia applicativa previsti al paragrafo 4, sono forniti, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Dm 28 aprile 1998, n. 406, alle condizioni di cui alla "tabella A" allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, e successive modificazioni e interrogazioni.

Allegato "B"

1. Servizi di consultazione web ad accesso libero

Le informazioni essenziali qualificanti l'iscrizione rese da tale servizio sono:

a. Estremi dell'iscrizione all'Albo;

b. Dari anagrafici dell'impresa;

c. Indicazione delle categorie e classi d'iscrizione.

2. Servizi di base e avanzati di consultazione ad accesso autenticato

Il servizio di consultazione consente l'utilizzo di criteri per l'interrogazione puntuale come il Codice fiscale o il numero d'iscrizione o la ragione sociale, la targa del veicolo, le tipologie di rifiuti (Cer) autorizzate, e, inoltre, consente l'impostazione di criteri più generali di tipo territoriale o sulla base del profilo d'iscrizione (categorie e classi), ottenendo in risposta dal sistema i risultati di base di cui al paragrafo 1.

I documenti che si possono ottenere dall'interrogazione del sistema sono predefiniti ncl formato "documento standard', come ad esempio "Visura Ordinaria" o "Certificato". Inoltre, l'utente può scegliere ed aggregare ulteriori blocchi informativi disponibili.

La risposta fornita dall'Albo è munita di marcatura temporale; dove richiesto, è possibile l'informazione sulla presenza eventuale di provvedimenti di sospensione in atto o sulla eventuale presenza di pratiche in fase istruttoria.

3. Servizi forniti per mezzo di interfaccia applicativa

Le informazioni messe a disposizione del pubblico attraverso l'interfaccia applicativa sono le stesse descritte per i servizi di consultazione attraverso il portale web, con la differenza che la risposta ottenuta dal sistema consiste nella fornitura di dati elaborabili in forma scrutturata (es. Xml).

La risposta fomita ad ogni interrogazione puntuale dell'Albo eseguita allo scopo di verifica anche parziale dello stato dell'iscrizione di una singola impresa avviene in tempo reale. La risposta è corredata da una marcatura temporale attestante in modo esatto il momento in cui la risposta stessa è stata prodotta. Inoltre, la risposta è marcata digitalmente dal sistema prima di essere resa al richiedente.

4. Condizioni per la fornitura dei servizi per l'accesso informatico per mezzo di interfaccia applicativa

L'accesso all'utilizzo dei servizi mediante interfaccia applicativa è riservato ai soggetti obbligati agli adempimenti di cui agli articoli 188-ter o 190 o 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

I contratti di adesione al servizio sono gestiti centralmente in modalità telematica, anche per la disposizione dei pagamenti dei corrispettivi definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

È vietata la rivendita, la distribuzione informatica, la riproduzione; la diffusione per copie in qualunque forma dei dati e dei documenti estratti tramite l'accesso al servizio.

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