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Regolamento Commissione Ue 657/2014/Ue

Importazioni di legname nella Comunità europea - Licenze Flegt - Modifiche del regolamento 2173/2005/Ue

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 15 maggio 2014, n. 657/2014/Ue

(Guue 27 giugno 2014 n. L 189)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2 vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 1 , considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni.

(2) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare i poteri conferiti alla Commissione a norma del regolamento (Ce) n. 2173/2005 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue).

(3) Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (Ce) n. 2173/2005, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue riguardo alle modifiche degli allegati I, II e III di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (Ce) n. 2173/2005, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione volte a valutare e ad approvare i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner affinché diventino la base di una licenza nel settore forestale, sulla governance e sul commercio (Forest Law Enforcement, Governance and Trade — Flegt), nonché ad adottare modalità di natura pratica e documenti standard, compresi i relativi possibili formati (elettronico o cartaceo) in relazione al sistema di licenze Flegt. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 2173/2005,

 

Hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 2173/2005 è così modificato:

1) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per fornire le necessarie garanzie di legalità del legno e dei prodotti derivati in questione, la Commissione valuta i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner e adotta atti di esecuzione per la loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

I sistemi approvati dalla Commissione possono formare la base di una licenza Flegt.

3. Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al legno e ai prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (Ce) n. 338/97 del Consiglio 3 .

La Commissione riesamina tale deroga tenendo conto degli sviluppi del mercato e dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito di tale riesame e, se necessario, presenta adeguate proposte legislative.

2) all'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali e i documenti standard, compresi i relativi formati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3.";

3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare l'elenco dell'allegato I che riporta i paesi partner nonché le autorità di rilascio delle licenze da questi designate.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare l'elenco di legni e di prodotti derivati di cui all'allegato II, cui si applica il sistema di licenze Flegt. Nell'adottare tali modifiche, la Commissione tiene conto dell'attuazione degli accordi di partenariato Flegt. Tali modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all'attuale versione dell'allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare l'elenco di legni e di prodotti derivati di cui all'allegato III, cui si applica il sistema di licenze Flegt. Nell'adottare tali modifiche, la Commissione tiene conto dell'attuazione degli accordi di partenariato Flegt. Esse comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all'attuale versione dell'allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e si applicano solo in relazione ai corrispondenti paesi partner di cui all'allegato III.";

4) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (Flegt). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.";

d) il paragrafo 4 è soppresso;

5) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2, e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

 

Dichiarazione della Commissione

Nell'ambito del presente regolamento, la Commissione rammenta l'impegno che ha assunto nel paragrafo 15 dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea di fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

Note ufficiali

1.

Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

2.

Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

3.

Regolamento (Ce) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (Gu L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

4.

Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

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