Cambiamenti climatici

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Regolamento Commissione Ue 666/2014/Ue

Cambiamenti climatici - Requisiti per il sistema di inventario dell'Ue dei gas a effetto serra

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 12 marzo 2014, n. 666/2014/Ue

(Guue 19 giugno 2014 n. L 179)

Regolamento che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è indispensabile per la valutazione dei progressi effettivi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nell'adempimento dei loro impegni in materia di limitazione o riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), approvata con decisione 94/69/Ce del Consiglio 1 , del relativo protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/Ce del Consiglio, e del cosiddetto "pacchetto clima ed energia", l'insieme di atti legislativi dell'Unione adottato nel 2009.

(2) La decisione 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione Unfccc che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto definisce le linee guida che le parti dovrebbero applicare ai propri sistemi nazionali. Per conformarsi alla suddetta decisione, è pertanto opportuno precisare le norme sul sistema di inventario dell'Unione in modo da garantire che la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra al segretariato dell'Unfccc avvenga in modo tempestivo, trasparente, accurato, coerente, comparabile e completo.

(3) Per garantire la qualità del sistema di inventario dell'Unione, è necessario definire ulteriori norme sul programma di assicurazione e controllo della qualità dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

(4) Per garantire la completezza dell'inventario dell'Unione in conformità delle linee guida per la preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra, è necessario stabilire le metodologie e i dati che la Commissione deve utilizzare all'atto di elaborare le stime dei dati mancanti dai singoli inventari degli Stati membri, in consultazione e in stretta cooperazione con ciascuno di essi, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013.

(5) Per garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi dell'Unione sanciti dal protocollo di Kyoto alla convenzione Unfccc è necessario definire i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Unione durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione in ambito Unfccc.

(6) Si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti apportati ai valori del potenziale di riscaldamento globale e alle linee guida, concordate a livello internazionale, sugli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi, in conformità delle relative decisioni adottate dagli organi della convenzione Unfccc e del protocollo di Kyoto.

(7) Per garantire la coerenza con l'attuazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla convenzione Unfccc e dal protocollo di Kyoto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2015,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. L'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra è la somma delle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi degli Stati membri, riferito al territorio dell'Unione europea di cui all'articolo 52 del trattato sull'Unione europea e stilato sulla base degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) n. 525/2013, per l'insieme delle serie storiche degli anni di inventario.

2. Il presente regolamento fissa i requisiti del sistema di inventario dell'Unione, precisando ulteriormente le norme in materia di preparazione e gestione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, comprese le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione degli inventari effettuato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc).

3. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative ai valori del potenziale di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale, che devono essere utilizzati dagli Stati membri e dalla Commissione all'atto di determinare e comunicare l'inventario dei gas a effetto serra.

Articolo 2

Inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

1. Per la preparazione e la gestione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, la Commissione si adopera per garantire:

a) la completezza dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013;

b) che l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra presenti in modo trasparente i dati nazionali aggregati delle emissioni di gas a effetto serra e dell'assorbimento tramite pozzi e rifletta in modo chiaro il contributo degli Stati membri, in termini di emissioni e assorbimento, all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;

c) che il totale delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti tramite pozzi dell'Unione per un determinato anno sia uguale alla somma delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti tramite pozzi degli Stati membri comunicati a norma dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (Ue) n. 525/2013 per l'anno in questione;

d) che l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra contenga serie storiche coerenti delle emissioni e degli assorbimenti tramite pozzi per tutti gli anni per i quali è stata effettuata la comunicazione.

2. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per migliorare la comparabilità degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri.

Articolo 3

Programma di assicurazione e controllo della qualità dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

1. Il programma di assicurazione e controllo della qualità attuato dall'Unione, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, letteraa), del regolamento (Ue) n. 525/2013, integra i programmi di assicurazione e controllo della qualità attuati dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati relativi alle attività, dei fattori di emissione e di altri parametri utilizzati per i rispettivi inventari nazionali dei gas ad effetto serra, anche mediante l'applicazione degli articoli 6 e 7.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente tutte le informazioni pertinenti provenienti dai loro archivi istituiti e gestiti conformemente al paragrafo 16, lettera a), dell'allegato alla decisione 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione Unfccc che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, qualora ne sorga la necessità nel corso della revisione in ambito Unfccc dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

Articolo 4

Completamento dei dati

1. Le stime elaborate dalla Commissione relative ai dati mancanti nell'inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013, si fondano sui metodi e sui dati seguenti:

a) se nel precedente anno di comunicazione lo Stato membro ha presentato, per la categoria di fonti interessata, una serie storica coerente di stime che non abbia subito adattamenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e si verifica una delle seguenti situazioni:

i) per l'anno X – 1 lo Stato membro ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013, che include le stime dei dati mancanti, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dei gas a effetto serra;

ii) per l'anno X – 1 lo Stato membro non ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013, ma l'Unione ha stimato le emissioni approssimative dei gas a effetto serra per l'anno X – 1 per gli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra;

iii) per le stime mancanti nel settore dell'energia, non è possibile utilizzare i dati dell'inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure non è opportuno in quanto si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si fondano sui dati ottenuti a norma del regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ;

iv) per le stime mancanti nei settori non energetici, non è possibile utilizzare i dati dell'inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure non è opportuno in quanto si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si fondano su quelle ricavate applicando gli orientamenti tecnici sulle metodologie per gli adattamenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, senza applicare il fattore cautelativo di cui agli orientamenti medesimi;

b) se in anni precedenti la stima per la categoria di fonti interessata è stata oggetto di adattamenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima, le stime si ricavano applicando il metodo di adattamento di base utilizzato dal gruppo di esperti incaricati della revisione e indicato negli orientamenti tecnici sulle metodologie per gli adattamenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto senza applicare il fattore cautelativo di cui agli orientamenti medesimi;

c) se in anni precedenti la stima per la categoria interessata è stata oggetto di correzioni tecniche a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (Ue) n. 525/2013 e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima, le stime si ricavano applicando il metodo utilizzato dal gruppo di esperti incaricati della revisione tecnica per calcolare la correzione tecnica;

d) se non è disponibile una serie storica coerente di stime per la categoria di fonti interessata e se la stima per la categoria di fonti non è stata oggetto di adattamenti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, le stime si fondano sugli orientamenti tecnici per gli adattamenti, senza applicare il fattore cautelativo di cui agli orientamenti medesimi.

2. La Commissione prepara le stime di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell'anno di comunicazione in consultazione con lo Stato membro interessato.

3. Per garantire la coerenza tra l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e gli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri, lo Stato membro utilizza le stime di cui al paragrafo 1 per la comunicazione dei dati nazionali al segretariato della convenzione Unfccc da effettuare entro il 15 aprile.

Articolo 5

Tempi per la cooperazione e il coordinamento durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione in ambito Unfccc

1. Lo Stato membro che intende trasmettere nuovamente il proprio inventario al segretariato della convenzione Unfccc entro il 27 maggio trasmette prima detto inventario alla Commissione entro l'8 maggio. Le informazioni comunicate alla Commissione non sono diverse da quelle trasmesse al segretariato della convenzione Unfccc.

2. Lo Stato membro che intende trasmettere nuovamente il proprio inventario al segretariato della convenzione Unfccc dopo il 27 maggio, con informazioni diverse da quelle già comunicate alla Commissione, comunica dette informazioni alla Commissione al massimo una settimana dopo averle trasmesse nuovamente al segretariato della convenzione Unfccc.

3. Lo Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a) le indicazioni ricevute dal gruppo di esperti incaricati della revisione dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra in merito a qualsiasi problema potenziale inerente ai requisiti di carattere vincolante, che potrebbe rendere necessario un adattamento o sollevare una questione di attuazione (il cosiddetto "Saturday paper"), al massimo una settimana dopo aver ricevuto le informazioni dal segretariato dell'Unfccc;

b) le correzioni delle stime delle emissioni di gas a effetto serra concordate tra lo Stato membro e il gruppo di esperti incaricati della revisione e apportate all'inventario dei gas a effetto serra presentato nel corso del processo di revisione, contenute nella risposta alle indicazioni di cui alla lettera a), al massimo una settimana dopo aver trasmesso detta risposta al segretariato dell'Unfccc;

c) il progetto di relazione individuale sulla revisione dell'inventario contenente gli aggiustamenti delle stime delle emissioni di gas a effetto serra oppure la questione riguardante l'attuazione qualora lo Stato membro non abbia risolto il problema sollevato dal gruppo di esperti incaricati della revisione, al massimo una settimana dopo aver ricevuto la relazione dal segretariato della convenzione Unfccc;

d) la risposta dallo Stato membro al progetto di relazione individuale sulla revisione dell'inventario nel caso in cui l'adattamento proposto non sia accettato, corredata di una sintesi nella quale lo Stato membro indica se accetta o respinge uno degli adattamenti proposti, al massimo una settimana dopo aver trasmesso la risposta al segretariato dell'Unfccc;

e) la relazione individuale definitiva sulla revisione dell'inventario, al massimo una settimana dopo averla ricevuta dal segretariato dell'Unfccc;

f) qualsiasi questione riguardante l'attuazione che sia stato presentata al comitato per il controllo dell'adempimento del protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su una questione riguardante l'attuazione e tutti i risultati preliminari e le decisioni che il comitato e i suoi organi abbiano adottato riguardo allo Stato membro, al massimo una settimana dopo avere ricevuto detta notifica dal segretariato dell'Unfccc.

4. I servizi della Commissione forniscono a tutti gli Stati membri una sintesi delle informazioni di cui al paragrafo 3.

5. I servizi della Commissione forniscono agli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 3 applicando tale paragrafo, mutatis mutandis, all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

6. Le eventuali correzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), da apportare all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra presentato sono effettuate in collaborazione con lo Stato membro interessato.

7. Se nell'ambito del sistema di controllo della conformità del protocollo di Kyoto sono apportati adattamenti all'inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro, quest'ultimo concorda con la Commissione la propria risposta al processo di revisione in relazione agli obblighi imposti dal regolamento (Ue) n. 525/2013, secondo il seguente calendario:

a) entro i tempi previsti dal protocollo di Kyoto, qualora gli aggiustamenti delle stime riferite ad un unico anno o gli aggiustamenti cumulativi riferiti a più anni successivi del periodo di impegno per uno o più Stati membri comportino un adattamento dell'inventario dell'Unione dei gas serra tale da causare un'inadempienza degli obblighi in materia di metodo e di comunicazione delle informazioni stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto ai fini delle disposizioni in materia di ammissibilità definite nelle linee guida adottate a norma dell'articolo 7 del protocollo di Kyoto;

b) entro due settimane prima della presentazione dei seguenti documenti:

i) la domanda, ai pertinenti organi del protocollo di Kyoto, di ripristino dell'ammissibilità;

ii) la risposta alla decisione di procedere in merito a una questione riguardante l'attuazione o la risposta al risultato preliminare cui è giunto il comitato per il controllo dell'adempimento.

8. Durante la settimana in cui è in corso la revisione dell'inventario dell'Unione condotta in ambito Unfccc, gli Stati membri forniscono nel più breve tempo possibile le risposte alle domande poste dai revisori della convenzione Unfccc in merito alle questioni di loro competenza a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 6

Linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra

Gli Stati membri e la Commissione determinano gli inventari dei gas a effetto serra di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (Ue) n. 525/2013, conformemente ai seguenti documenti:

a) le linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) (2006 Ipcc Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories);

b) la versione riveduta del 2013 dei metodi integrativi e degli orientamenti per le buone pratiche derivanti dal protocollo di Kyoto, elaborata dall'Ipcc (Ipcc 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol);

c) il supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guide Ipcc del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (2013 Supplement to the 2006 Ipcc Guidelines for National Greenhouse Gas inventories: Wetlands), per le attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (Ue) n. 525/2013;

d) le linee guida della convenzione Unfccc per la redazione delle comunicazioni nazionali cui sono tenute le parti che figurano nell'allegato I, parte I, della convenzione (Guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I to the Convention, part I): linee guida della convenzione Unfccc per la comunicazione degli inventari annuali definite nella decisione 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione Unfccc;

e) le linee guida per la preparazione delle informazioni richieste dall'articolo 7 del protocollo di Kyoto (Guidelines for the preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto Protocol), adottate dalla conferenza delle parti della convenzione Unfccc che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.

Articolo 7

Potenziali di riscaldamento globale

Gli Stati membri e la Commissione utilizzano i potenziali di riscaldamento globale di cui all'allegato III della decisione 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione Unfccc per determinare e comunicare gli inventari dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (Ue) n. 525/2013 e l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

 

Note ufficiali

1.

Decisione 94/69/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

2.

Regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

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