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Decisione Commissione Ue 2014/363/Ue

Assegnazione del marchio Ecolabel alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas - Modifica alla decisione 2007/742/Ce

Ultima versione disponibile al 23/04/2024

Commissione europea

Decisione 13 giugno 2014, n. 2014/363/Ue

(Guue 17 giugno 2014 n. L177)

Decisione che modifica la decisione 2007/742/Ce relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas

 

[notificata con il numero C(2014) 3838]

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Le pompe di calore ad aria/salamoia/acqua-acqua che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua rientrano nell'ambito della decisione 2014/314/Ue della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) al riscaldamento ad acqua.

(2) La decisione 2007/742/Ce della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas, si applica fino al 31 ottobre 2014.

(3) È stata effettuata una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione in oggetto. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di revisione della presente decisione, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica ivi stabiliti. Occorre prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/Ce fino al 31 dicembre 2016.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/742/Ce,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La decisione 2007/742/Ce è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) destinate a fornire calore ad un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua";

2) all'articolo 4, la data "31 ottobre 2014" è sostituita dalla data «31 dicembre 2016».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

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