Imballaggi

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 22 aprile 2014

(Gu 14 giugno 2014 n. 136)

Attuazione della direttiva 2013/2/Ue della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

e

Il Ministro della salute

Vista la direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la direttiva 2013/2/Ue della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l'articolo 264, comma 2-bis;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuta la necessità di recepire la citata direttiva 2013/2/Ue provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo 1

1. Al punto 2) dell'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi previsti ai punti i), ii) e iii) sono sostituiti dagli esempi illustrativi riportati all'allegato al presente decreto.

Articolo 2

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 22 aprile 2014

Allegato

 

Esempi illustrativi per il criterio i).

Articoli considerati imballaggio.

Scatole per dolci.

Pellicola che ricopre le custodie di CD.

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste).

Pizzi per torte venduti con le torte.

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita.

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli).

Grucce per indumenti (vendute con un indumento).

Scatole di fiammiferi.

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto).

Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso.

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori.

 

Articoli non considerati imballaggio.

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.

Cassette di attrezzi.

Bustine da tè.

Rivestimenti di cera dei formaggi.

Budelli per salsicce.

Grucce per indumenti (vendute separatamente).

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato.

Cartucce per stampanti.

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette).

Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD).

Bustine solubili per detersivi.

Lumini per tombe (contenitori per candele).

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).

 

Esempi illustrativi per il criterio ii).

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita.

Sacchetti o borse di carta o di plastica.

Piatti e tazze monouso.

Pellicola retrattile.

Sacchetti per panini.

Fogli di alluminio.

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie.

 

Articoli non considerati imballaggio.

Agitatori.

Posate monouso.

Carta da imballaggio (venduta separatamente).

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote).

Pizzi per torte venduti senza le torte.

 

Esempi illustrativi per il criterio iii).

Articoli considerati imballaggio.

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto.

 

Articoli considerati parti di imballaggio.

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti.

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio.

Graffette.

Fascette di plastica.

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi.

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe).

 

Articoli non considerati imballaggio.

Etichette di identificazione a radiofrequenza (Rifid).

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