Imballaggi

Giurisprudenza

print

Sentenza Tribunale di Roma 20 maggio 2014, n. 11074

Imballaggi - Definizioni - Nozione di imballaggio - Anime delle bobine di film termoretraible ed estensibile - Rientra - Contributo ambientale Conai - Obbligo di versamento - Sussistenza

Tribunale

Sentenza 20 maggio 2014, n. 11074

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale di Roma

Sezione XI civile

 

nella persona del Giudice monocratico dott.ssa (omissis) ha pronunziato la seguente

 

Sentenza

 

nella causa civile iscritta al n. 7497 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 posta in decisione all'udienza del 24 gennaio 2014 e vertente

 

TRA

 

(A) Srl, in persona del legale rappresentante (omissis), elettivamente domiciliata a Roma, via (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato (omissis) del foro di Lucca, come da mandato a margine dell'atto di citazione

Attrice

 

E

 

Consorzio nazionale imballaggi— Conai, in persona del Presidente e legale rappresentante ing. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato (omissis), dall'avvocato (omissis) e dall'avvocato (omissis) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, (omissis)

Convenuto

 

Oggetto: pagamento contributi

 

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni i  procuratori delle parti così concludevano:

— per l'attrice: "Piaccia all'Ecc.mo sig. Giudice del Tribunale di Roma: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire del Conai in ordine alla domanda riconvenzionale volta a sentir disporre che la restituzione del contributo ambientale versato per le anime avvenga secondo meccanismi che impongano alla (A) di versarlo alle imprese che glielo hanno a suo tempo corrisposto; dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali avversarie non sussistendo i requisiti previsti dall'art. 36 c.p.c.; in via istruttoria ammettere la C.t.u. al fine di: accertare l'ammontare dei quantitativi delle anime delle bobine prodotte e commercializzate dalla società attrice sulle quali è stato indebitamente versato il contributo Conai nonché l'ammontare del contributo indebitamente corrisposto anche in ipotesi subordinata determinando il contributo Conai che sarebbe stato applicabile per il materiale in cartone con il quale erano stati realizzati i mandrini. Nel merito: accertare che la (A) Srl ha corrisposto indebitamente il contributo Conai relativamente alle anime delle bobine di film termoretraibile ed estensibile dalla stessa prodotti e commercializzati negli anni dal 2002 al 2007; accertare l'effettivo ammontare dei contributi ambientali indebitamente corrisposti in tale periodo dalla (A) Srl al Conai e, conseguentemente, condannare detto Consorzio, ex articolo 2033 C.c., a restituire alla società attrice tutte le somme corrisposte sine titulo, in quanto esenti da ogni e qualsiasi contributo obbligatorio e comunque soggette a contributo in misura inferiore rispetto a quanto versato— ove ritenuto applicabile il contributo previsto per il cartone, nella misura di euro 1.319.596,38 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di causa"

— per la convenuta: "precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa di risposta. Rinuncia espressamente alla domanda riconvenzionale ivi contenuta a pago 23, sub. C, relativa all'accertamento della natura di imballaggi dei beni diversi dai mandrini, atteso che tale profilo della controversia è stato deciso da codesto Tribunale con la sentenza n. 23265/2013 emessa all'esito del giudizio R.G. n. 485812008 pendente tra le stesse parti."

 

Fatto e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la società (A) Srl conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Consorzio nazionale imballaggi — Conai al fine di sentire accertare che aveva indebitamente corrisposto il contributo Conai relativamente alle anime delle bobine di film termoretraible ed estensibile dalla stessa prodotte e commercializzate negli anni dal 2002 al 2007, nonché al fine di accertare l'ammontare dei contributi ambientali indebitamente corrisposti ed ottenere la condanna del Consorzio convenuto alla restituzione in suo favore, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di tutte le somme versate sine titulo.

A sostegno della domanda la società attrice esponeva di avere aderito al Conai, versando periodicamente il contributo obbligatorio sin dall'anno 2002 sui materiali in plastica realizzati, di cui una quota consistente si riferiva alle bobine di film recanti anime di varie tipologie da gr. 350 a bobina a gr. 3700/ml, per un importo complessivo pari ad euro 1.319.596,38.

La attrice, richiamando la nozione di imballaggio prevista dall'articolo 35 del DIgs n. 22 del 1997, evidenziava che non era l'astratta attitudine a proteggere o contenere un prodotto che qualificava il contenitore come imballaggio, ma piuttosto la concreta funzione ad accompagnare quel prodotto o quella merce nelle varie fasi di commercializzazione, con la conseguenza che le anime delle bobine, o meglio i mandrini realizzati in cartone, non potevano essere considerati come imballaggi. Assumendo che tale interpretazione risultava pienamente confermata dal nuovo Testo unico ambientale, allegato E, nel quale veniva richiamato quanto già previsto nell'allegato I della direttiva 2004/12, secondo cui anime, tubi e carte adesive non potevano considerarsi imballaggi, rassegnava le conclusioni sopra riportate.

Si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta il consorzio Conai, il quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla società attrice, replicando che pendeva altro giudizio tra le stesse parti volto ad accertare la natura di imballaggi dei film in polietilene e polipropilene prodotti dalla (A) Spa e facendo presente che le anime (o mandrini) sulle quali venivano avvolte le bobine dei film in polietilene erano elementi strettamente connessi ai films, in quanto costituivano il supporto fisico che consentiva ai films stessi di essere trasportati e utilizzati.

Spiegava quindi domanda riconvenzionale chiedendo che venisse accertato che la società attrice era tenuta al pagamento del contributo ambientale Conai in relazione alle anime di bobine e che, qualora fosse stato riconosciuto il diritto della attrice alla restituzione del contributo ambientale, detta restituzione avvenisse secondo meccanismi idonei ad assicurare che la (A) non trattenesse presso di sé il denaro restituito, ma lo versasse alle imprese che glielo avevano a suo tempo corrisposto; chiedeva altresì che si accertasse che la (A) Spa era obbligata al pagamento del contributo ambientale Conai in relazione ai beni di imballaggio diversi dalle anime delle bobine dei film in polietilene prodotti dal 30 maggio 1999, con conseguente condanna al pagamento del contributo.

Il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 183, sesto comma C.p.c., e, all'esito, respinta la richiesta di espletamento di C.t.v. avanzata dalle parti, tratteneva la causa in decisione alla udienza del 24 gennaio 2014.

In Via preliminare deve rilevarsi che alla udienza di precisazione delle conclusioni il Consorzio Conai ha espressamente rinunciato alle domande riconvenzionali spiegate in comparsa di risposta sub letto C) delle conclusioni dell'atto difensivo.

La questione centrale della presente controversia è la verifica della assoggettabilità al contributo ambientale Conai delle anime, o mandrini, sulle quali vengono avvolte le bobine in polietilene prodotte dalla (A) Spa.

Al fine di esaminare nel merito le domande avanzate, è necessario delineare preliminarmente il quadro normativo della materia oggetto del presente giudizio, atteso che, in ragione delle domande fatte valere dalla parte attrice, che riguardano un arco temporale molto ampio, e precisamente dal 2002 al 2007, esso comprende sia la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 22/1997, attuativo delle direttive 91/158/Cee sui rifiuti, 91/889/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/82/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, sia le norme dettate dal Dlgs n. 152/2006, attuativo della direttiva 2004/12/Ce (modificativa della richiamata direttiva del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi), recante un Testo unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, che ha espressamente abrogato (articolo 264) il decreto n. 22 del 1997 e ha sostanzialmente riprodotto il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi contenute nell'abrogato decreto n. 22/1997.

Tale ultimo decreto ha introdotto una specifica disciplina per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi, di qualunque materiale costituiti, ed ha previsto un sistema finalizzato alla gestione degli imballaggi, ripartendo competenze e responsabilità tra i produttori, gli utilizzatori dei medesimi e la pubblica amministrazione (articolo 36 del decreto Ronchi). È stata quindi prevista la possibilità dei produttori di imballaggi di aderire ad uno dei consorzi di filiera costituiti per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio (articoli 38 e 40 del decreto Ronchi), oppure di organizzare in maniera autonoma l'attività di raccolta, riutilizzo, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti degli imballaggi da essi stessi prodotti o di attivare un sistema di deposito cauzionale (articolo 38 decreto Ronchi).

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa comunitaria, recepita dal decreto Ronchi, è stata quindi prevista la costituzione tra tutti i produttori e gli utilizzatori di imballaggio del Consorzio nazionale imballaggi (Conai), a cui, come previsto dall'articolo 38, 2° comma, del decreto n. 22 del 1997, sono obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, obbligati per legge alla "raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo"; tale obbligo, come emerge dalla lettura del decreto Ronchi, prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come "primario" (articolo 35, lettera b), o "secondario" (articolo 35, lettera c) ovvero "terziario" (articolo 35, lettere d), in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che è deputato a svolgere, è in ogni caso destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico (articolo 41, 2° comma, lettera h, del decreto n. 22/1997).

Al consorzio Conai è attribuito il compito di "ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale" (articolo 41, 2° comma, letto h del decreto n. 22/1997).

Per conseguire tale obiettivo il consorzio Conai ha provveduto alla ripartizione dei costi determinandone criteri e modalità nel proprio statuto e nel relativo regolamento di attuazione ed il relativo contributo finanziario è denominato "contributo ambientale Conai", al cui pagamento sono tenuti tutti i produttori di imballaggi, a prescindere dalla utilizzazione degli stessi come imballaggi primari, secondari o terziari.

Il decreto Ronchi è stato abrogato dal successivo Dlgs n. 152/2006, che ha a sua volta recepito la direttiva comunitaria 12/2004/Ce sugli imballaggi, ma non ha modificato nella sostanza il sistema di gestione dei rifiuti di imballaggi prevista dal precedente decreto Ronchi.

Da quanto detto si desume che sia la vecchia normativa che quella attualmente in vigore riconoscono al consorzio Conai il compito di gestire ed organizzare l'attività di recupero, raccolta e riciclaggio degli imballaggi, compresi quelli in plastica, e l'articolo 224, comma 9, del Dlgs n. 152/2006 ha espressamente confermato che "l'applicazione del contributo ambientale Conai esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta" del nuovo decreto legislativo "o comunque istituiti in applicazione" di tale decreto.

Sulla base della normativa sopra richiamata è dunque necessario accertare, tenuto conto della nozione di imballaggio, la natura delle anime (ossia dei tubi cavi o pieni) sulle quali vengono avvolte le bobine dei film in polietilene, considerato che la (A) Spa sostiene che le anime sarebbero escluse dall'assoggettamento alla disciplina degli imballaggi e sarebbero conseguentemente esentate dal pagamento del contributo ambientale Conai.

L'imballaggio, sulla base della definizione contenuta nel cd. decreto Ronchi, è quel ''prodotto, composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentirne la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o ali 'utilizzatore, ed a assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo"(articolo 35 lettera a) del decreto n. 22/1997).

L'imballaggio può essere di tipo primario se "è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, una unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore" (articolo 35, comma 1, lettera b), di tipo secondario, se costituisce "nel punto di vendita il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita e può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche" (articolo 35, comma 1, lettera c), oppure di tipo terziario, se facilita "la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (articolo 35, comma 1, lettera d).

Una definizione sostanzialmente identica è contenuta nel Dlgs n. 152/1996, secondo cui è imballaggio "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finali, a proteggerle, a consentirne la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o ali 'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione" (articolo 218, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 152/2006).

Risulta dunque evidente che sia il decreto Ronchi sia il Dlgs n. 152/2006 stabiliscono che un prodotto è qualificato come "imballaggio" con riguardo alla sua funzione, che è quella di contenimento, di protezione o di manipolazione delle merci per consentirne la consegna e la presentazione dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente quindi dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli stessi imballaggi, con la conseguenza che la merce imballata può essere indifferentemente materia prima, semilavorato o prodotto finito.

La nozione di "imballaggio" è dunque molto ampia, tanto che l'articolo 34 del decreto Ronchi e successivamente l'articolo 217, comma 2, del Dlgs n. 152/2006, nell'individuare l'ambito di applicazione, hanno chiarito che la disciplina contenuta nel decreto "riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, nuclei domestici".

La società attrice nei propri scritti difensivi, facendo riferimento ai tubi su cui viene avvolto il nastro adesivo, ha dedotto che il mandrino non può in alcun modo considerarsi imballaggio dato che non viene "utilizzato, consumato o eliminato insieme al nastro adesivo", ed ha pure rilevato che le "anime" o "mandrini" non servono né ad agevolare il trasporto, né alla manipolazione del prodotto trasportato, atteso che esauriscono la loro funzione nella arrotolatura del film, con la conseguenza che potrebbero essere eventualmente definiti come "ausiliari dell'avvolgimento".

Le argomentazioni difensive della parte attrice non sono condivisibili.

Le norme sopra richiamate evidenziano chiaramente che la nozione di imballaggio voluta dal legislatore sia molto estesa, atteso che le norme prevedono che rientra nella nozione di imballaggio il prodotto composto di "materiale di qualsiasi natura" e, quanto alla conformazione fisica rispetto ad altri beni, vi ricomprendono tutto ciò che serve a "contenere", "proteggere" le merci, "consentirne la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore" ed ad "assicurarne la loro presentazione", nonché "gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

La direttiva n. 2004/12/Ce ha lasciato inalterata la nozione di imballaggio contenuta nell'articolo 3, comma 2, della direttiva 94/62/Ce, prevedendo che "i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso" e pertanto la funzione accessoria del mandrino, che è un componente dell'imballaggio, fa ritenere che esso stesso sia un imballaggio.

Deve infatti considerarsi che i film in polietilene non potrebbero essere utilizzati come imballaggio se non fossero avvolti in mandrini, sicché questi ultimi ne costituiscono una componente essenziale.

Tale interpretazione trova conforto anche nel parere della Commissione del 10 settembre 2003, COM (2003) 536, richiamato dalla convenuta (doc. 6), concernente una proposta di direttiva di modifica della n. 94/62/Ce; secondo tale parere, escludere dalla nozione di imballaggio "i tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile", come era inizialmente stato previsto da un emendamento, poi non accolto, avrebbe finito per "contraddire l'articolo 3 della direttiva del 1994".

Come già motivato da questo Tribunale con la sentenza n. 21623/2008, "il tubo interno alle pellicole prodotte dalla società attrice, sia esso di plastica o di cartone, ha proprio la funzione di permettere la vendita del prodotto stesso e con esso è inscindibilmente collegato, dato che la pellicola non potrebbe essere venduta se non fosse avvolta al rotolo interno, in mancanza del quale sarebbe sostanzialmente impossibile consegnarla o venderla". Ciò comporta che le parti accessorie agli imballaggi, pur essendo elementi autonomi, sono intrinsecamente connessi a questi ultimi e dunque vanno considerati beni da assoggettare alla disciplina degli imballaggi. Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve quindi ritenersi che le anime delle bobine sono assoggettate al contributo ambientale Conai e che la attrice non può pretendere la restituzione integrale del contributo già versato sui mandrini.

Neanche può affermarsi, come sostenuto dalla parte attrice, che i mandrini dovrebbero essere assoggettati al contributo Conai previsto per il cartone e non invece al contributo previsto per i materiali plastici e che di conseguenza il Conai sarebbe tenuto a restituire parte delle somme percepite.

Al riguardo è sufficiente rilevare che sia in base alla disciplina nazionale che in base alla disciplina comunitaria l'accessorio dell'imballaggio va assoggettato allo stesso contributo ambientale previsto per quest'ultimo, anche se costituito da un diverso materiale; ne consegue che, poiché nel caso in esame l'imballaggio è costituito dal film in polietilene assoggettato al contributo ambientale per la plastica e l'accessorio è il mandrino sul quale è avvolto il film, sul mandrino deve essere versato il contributo ambientale relativo alla plastica.

La parte attrice in comparsa conclusionale, al fine di supportare la domanda avanzata, ha ulteriormente argomentato che "è lo stesso Conai nella circolare del 29 marzo 2013 che si allega a confermare che, soltanto sulla base della nuova direttiva 2013/2/Ue, è stata riconosciuta la natura di imballaggio ai "rotoli, tubi, cilindri (di seguito anime) attorno ai quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), esclusi quelli usati come parte dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita" (pag. 16 comparsa conclusionale).

Premesso che la fattispecie che ci occupa si riferisce ad un periodo temporale antecedente alla emanazione della direttiva 2013/2/Ue, non può non rilevarsi che essa conferma la natura di imballaggi dei mandrini in quanto inserisce espressamente tra gli esempi di articoli considerati imballaggi ai sensi del criterio esplicativo di cui all'articolo 3, comma 2, della direttiva n. 94/62/Ce, "i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, ad eccezione soltanto di quelli che sono parti di macchinari di produzione e che non sono utilizzati per presentare un prodotto come una unità di vendita".

Avendo la stessa società attrice riconosciuto che i films da essa prodotti vengono commercializzati sotto forma di bobine realizzate mediante avvolgimento dei film su anime (si veda pago 2 dell'atto di citazione), non può porsi in dubbio che i mandrini non vengano utilizzati dalla attrice come parti strutturali di macchinari di produzione, sicché essi possono essere qualificati come imballaggi anche in base alla recente direttiva n. 2013/2/Ue.

Con la circolare del 29 marzo 2013, peraltro, il Conai, richiamando la direttiva n. 2013/2/Ue, ha inteso fornire chiarimenti sulla natura di imballaggi delle "anime", sottolineando che la direttiva comunitaria aveva fissato l'obbligo di applicare alle anime considerate imballaggio il contributo ambientale dal 1° gennaio 2014 (inizialmente previsto per il 1° luglio 2013) e, con riferimento al periodo antecedente al 1° luglio 2013, si è limitato ad affermare che i nuovi criteri non potevano assumere valore e che "prendeva atto della applicazione del contributo ambientale Conai, o della sua esclusione, effettuata dai consorziati". Non può quindi ritenersi che il Conai con la circolare del 29 marzo 2013 abbia per la prima volta riconosciuto la natura di imballaggi dei beni in questione.

Le domande di parte attrice, per i motivi esposti, vanno dunque integralmente respinte.

La infondatezza delle domande proposte dalla attrice rende ovviamente superfluo l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare il quantitativo di anime delle bobine prodotte e commercializzate dalla attrice, nonché a quantificare l'ammontare del contributo ambientale indebitamente corrisposto.

Il rigetto delle domande di parte attrice esime dall'onere di esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dal Conai in via subordinata (punto B delle conclusioni di parte convenuta).

Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal Dm n. 55/2014 (entrato in vigore il 3 aprile 2014), in euro 5.000,00 per la fase di studio, in euro 3.500,00 per la fase introduttiva, in euro 8.500,00 per la fase istruttoria ed in euro 7.000,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oneri previdenziali e fiscali, tenuto conto del valore della causa e delle questioni di particolare complessità trattate.

 

PQM

 

Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante n. 7497/11 R.G., disattesa ogni altra eccezione e difesa, così decide:

a) rigetta le domande avanzate dalla società (A) Srl e, per l'effetto, dichiara che la (A) Spa è obbligata al pagamento del contributo ambientale Conai in relazione alle anime delle bobine dei film in polietilene;

b) condanna l'attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 24.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.a. ed Iva come per legge.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2014.

 

Depositata in cancelleria il 20 maggio 2014.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598