Imballaggi

Giurisprudenza

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Sentenza Tribunale di Roma 8 aprile 2014, n. 8131

Imballaggi - Contenitori in polietilene, "bins" - Natura di imballaggio - Esclusione - Contributo ambientale Conai - Pagamento - Non dovuto - Versamento contributo a Polieco - Legittimità

I grandi contenitori in polietilene (cosiddetti "bins") non sono "imballaggi" e i produttori quindi non devono pagare il Contributo a Conai ma il Contributo a Polieco. Lo ha deciso il Tribunale di Roma nella sentenza 8 aprile 2014, n. 8131.
Una società produttrice di tali contenitori in polietilene è chiamata in causa da Conai (il consorzio nazionale imballaggi) per il mancato pagamento del Contributo ambientale. La società si difende sostenendo che il prodotto in questione non è "imballaggio" ma "prodotto" e in quanto bene in polietilene essa ha correttamente versato i contributi a Polieco, il consorzio che ricicla i beni in polietilene.
I Tribunale dà ragione alla società produttrice. I prodotti in questione non sono assimilabili a contenitori fatti per l’utilizzo singolo e limitato nel tempo, ma destinati ad un utilizzo durevole e prolungato e hanno quindi caratteristiche costruttive non compatibili con l’utilizzo come mero imballaggio. Corretto quindi il comportamento della società che aveva sempre versato i contributi a Polieco.

Tribunale

Sentenza 8 aprile 2014, n. 8131

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Tribunale ordinario di Roma

Sezione X

 

Il Giudice dott. (omissis) ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

nella causa civile di primo grado 63932/09 R.g.a.c. vertente

 

Tra

Consorzio nazionale imballaggi — Conai

in persona del presidente e legale rappresentante p.t. (omissis), elettivamente domiciliato in Roma (omissis), presso lo studio dell'avocato (omissis) che, unitamente agli avvocati (omissis) e (omissis), lo rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione;

-Attore-

 

e

(A) Srl

in persona del legale rappresentante p.t. (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) di Prato e (omissis) di Firenze ed elettivamente domiciliata in Roma, (omissis), presso il secondo procuratore, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione notificato;

Convenuto-chiamante in causa

 

e

Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene (PolieCo)

in persona del presidente e legale rappresentante p.t. (omissis), elettivamente domiciliato in Roma, (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) che, unitamente all'avvocato (omissis), lo rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione;

-terzo chiamato-

 

nonché

Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica — Corepla

in persona del presidente e legale rappresentante p.t. (omissis), elettivamente domiciliato in Roma, (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) che, unitamente agli avvocati (omissis) e (omissis), lo rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione;

-terzo chiamato-

 

Oggetto: richiesta somme.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa

 

In decisione all'udienza in data 6 novembre 2013 con la concessione dei termini di legge, di cui all'articolo 190 C.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

 

Motivi della decisione

Il Consorzio nazionale imballaggi (di seguito Conai) conveniva in giudizio la (A) Srl chiedendo:

previo accertamento da parte della società convenuta della violazione, in relazione ai beni dalla stessa prodotti dal novembre 1998, agli obblighi di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e di versamento del relativo contributo ambientale, di condannare la società (A) al pagamento di detto contributo, oltre gli interessi, dalle singole scadenze al saldo, al tasso indicato nel regolamento Conai, nonché alla pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

La (A) Srl si costituiva i giudizio e chiamava in causa il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene (di seguito PolieCo) ed il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (di seguito Corepla), quest'ultimo nella sua qualità di consorzio di filiera della Conai al quale essa convenuta aveva aderito ed a cui aveva effettuato versamenti periodici di contributi.

Detta società convenuta eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Prato o di Milano, nonché la prescrizione quinquennale, ex articolo 2948 n. 4 C.c., del diritto alla riscossione periodica dei contributi ambientali; nel merito, previo accertamento che i "grossi contenitori" prodotti da essa convenuta sono esenti dal pagamento del contributo Conai, di rigettare la domanda attorea.

In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di condannare il Consorzio PolieCo a tenerla indenne, nonché a condannarlo alla restituzione di tutte le somme ricevute a titolo di contributo per il recupero e riciclaggio dei predetti grossi contenitori.

Nel corpo della comparsa la società convenuta chiedeva la condanna al risarcimento danni per lite temeraria della Conai, in quanto solo per i grandi contenitori in polietilene essa convenuta aveva inviato le informazioni sui quantitativi e pagato i relativi contributi alla PolieCo, mentre per gli altri prodotti, costituenti imballaggi, aveva regolarmente comunicato i quantitativi al Conai e pagato il relativo contributo ambientale.

Il Consorzio Corepla si costituiva in giudizio chiedendo di accogliere le domande avanzate dalla Conai nei confronti della società (A), consentendo ad essa chiamata in causa di acquisire la parte di contributo ambientale ad esso spettante.

Il Consorzio PolieCo si costituiva in giudizio chiedendo, come precisato nella prima memoria ex articolo183 VI comma C.p.c.:

in via pregiudiziale, previa sospensione del processo, di rimettere la questione di interpretazione alla Corte di Giustizia Ue della normativa nazionale in relazione alle disposizioni comunitarie in ordine ad un'eventuale illegittima estensione, nella normativa nazionale, della definizione di imballaggio;

nel merito, in via principale, di rigettare tutte le domande avversarie in quanto improcedibili ed inammissibili ed in subordine, previo accertamento della legittimità dei pagamenti dei contributi effettuati dalla società (A) ad esso Consorzio in relazione ai "grandi contenitori o bins" in polietilene, di rigettare la domanda avanzata dalla Conai e la domanda di garanzia avanzata dalla società (A).

In sede di prima memoria ex articolo 183 VI comma C.p.c., il Conai preso atto che la contestazione di imballaggio operata dalla società (A) riguardava solo i grandi contenitori in polietilene e non gli altri imballaggi in materiale plastico indicati nella prima pagina dell'atto di citazione – non contestando la produzione documentale allegata dalla società convenuta in ordine al pagamento del contributo in relazione agli imballaggi diversi dai grandi contenitori — limitava la domanda in relazione al prodotto in polietilene in contestazione, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento danni per lite temeraria.

In sede di prima memoria ex articolo 183 VI comma C.p.c., la società (A) aderiva, in via subordinata, alla richiesta di rimettere lai questione di interpretazione alla Corte di Giustizia ed affiancava, in via alternativa, alla domanda di manleva nei confronti della PolieCo quella di dichiarare detto Consorzio unico soggetto passivo della domanda attorea.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte, disposta perizia sui "grandi contenitori" oggetto del procedimento ed esaminati i testi (omissis) (funzionario commerciale della società (A)) e (omissis) (agricoltore).

Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Roma sia in relazione al luogo ove è sorta l'obbligazione sia in relazione al luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita.

Infatti, il momento costitutivo dell'obbligazione del pagamento del contributo al Conai per l'attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio è costituito dall'ammissione della società produttrice di imballaggi al Consorzio.

Detta ammissione si ritiene avvenga nella sede principale di Roma tramite la verifica delle domande di adesione — nel caso di specie presentate presso la sede secondaria di Milano — (ritenendo irrilevante che solo in una elaborazione successiva dello Statuto si parla espressamente di delibera dì immissione).

Altrettanto deve dirsi riguardo al luogo di esecuzione, considerato che essendo le somme richieste dal Conai liquide — in quanto determinabili in base a precisi criteri prefissati — ed esigibili, ai sensi dell'articolo 1182 III comma C.c., il luogo dell'esecuzione è il domicilio del creditore e, cioè, Roma, luogo ove vi è la sede principale del Conai.

Nel merito, va osservato che l'oggetto della controversia, per come sopra visto,— è stato limitato ai beni prodotti dalla società (A) consistenti nei grandi contenitori in polietilene in relazione ai quali, a seconda se si tratti di imballaggio o meno, il contributo per il recupero e riciclaggio del connesso rifiuto spetta al Conai od al PolieCo, come previsto nella disciplina introdotta dal Dlgs 22/1997 (articoli 38, 41 e 48) e dal successivo Dlgs 152/2006 (articoli 220, 221, 234 che per quanto di interesse non si differenzia in modo significativo dalla precedente normativa).

Poiché dette normative sono state emesse al fine di recepire le direttive della Ce sul punto, è opportuno, ai fini della risoluzione della questione partire dalla definizione di imballaggio data dalla Comunità europea.

Come emerge dall'articolo 3 della direttiva Ce n. 62/1994 (come integrata dalla direttiva 12/2004) per imballaggio si intende: "tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli a perdere usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.

In detto articolo è precisato che "l'imballaggio consiste soltanto di:

— imballaggio per la vendita o imballaggio primario: cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di,vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

— imballaggio multiplo o imballaggio secondario: cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

— imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per il trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei".

Nel comma aggiunto dalla direttiva del 2004 è altresì precisato che:

"la definizione di imballaggio è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:

— sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati consumati o eliminati insieme;

— sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano funzione di imballaggio;

-i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzione di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati ed eliminati insieme".

L'articolo 35 del Dlgs 22/1997 contiene la stessa definizione di imballaggio riportata nella direttiva (ante integrazione del 2004) e la sola circostanza che non venga riprodotta l'espressione “l'imballaggio consiste soltanto di" riportata nella direttiva dopo la prima descrizione della definizione di imballaggio non può far ritenere, di per sé sola, che Legislatore italiano volesse in tal modo mutare la definizione di imballaggio indicata nella direttiva europea, direttiva che la legge in parola aveva proprio l'obiettivo di recepire.

Pertanto detta circostanza deve ritenersi solo una mera modifica formale del testo.

L'articolo 218 del Dlgs 152/2006 ripete la precedente definizione di imballaggio richiamando le modifiche apportate dalla direttiva del 2004 ed aggiunge la seguente definizione: "imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo".

Non si ritiene che detta modifica sia diretta a modificare la definizione di imballaggio indicata dalla direttiva europea, ma a chiarirla ulteriormente.

Si ritiene, sul punto, che sulla scia di quanto indicato nella direttiva europea del 2004, ove si precisa che "sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio" e che, quindi, può essere imballaggio anche un prodotto che ha funzione prevalente di imballaggio accanto ad altre funzioni accessorie, la normativa italiana indica come non sia incompatibile con la nozione di imballaggio una limitata possibilità di riutilizzazione dello stesso "all'interno di un circuito di riutilizzo" e cioè consegna "dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione".

Alla luce di detta normativa va osservato, innanzitutto, che caratteristica dell'imballaggio non è semplicemente quella di essere adibito a contenere e a proteggere determinate merci, caratteristica propria di tutti i contenitori.

Detta qualità (contenitiva e di protezione) contribuisce a definire un prodotto come imballaggio solo nella misura in cui la sua funzione prevalente sia quella diretta a consentire la manipolazione e consegna delle merci (che siano materia prima o prodotto  finito) dal produttore della merce (come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia allegata dalla parte attrice in ordine alla causa 341/01, avente ad oggetto sacchetti di plastica forniti direttamente ai venditori al dettaglio ed ai negozianti) al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione per la vendita.

La successiva descrizione dell'imballaggio primario, secondario e terziario consiste in una specificazione di detta funzione, la cui necessaria presenza, ai fini di definire un prodotto come imballaggio emerge anche dal rilievo che di essa si fa nelle ulteriori indicazioni aggiunte dalla direttiva del 2004.

Per quanto detto non ogni contenitore deve definirsi imballaggio, ma solo quello destinato al predetto circuito — dal produttore al consumatore e passaggi intermedi.

Dalla perizia espletata, pienamente condivisibile per logicità e coerenza ed a cui integralmente ci si riporta, emerge che i grandi contenitori in argomento per le loro caratteristiche — alta resistenza meccanica, relativa stabilità al calore, buona tolleranza agli eventi atmosferici, condizioni igieniche sicure, resistenza alle basse temperature — sono stati progettati e fabbricati per resistere e durare a lungo.

Si evince, quindi, dall'elaborato peritale che detti prodotti non sono assimilabili a contenitori prodotti per l'utilizzo singolo o limitato nel tempo, ma destinati ad un utilizzo prolungato e durevole nel tempo per contenere materiali di varia natura e che, pertanto, hanno caratteristiche costruttive che non sono compatibili con l'utilizzo di detti prodotti come mero imballaggio,

Va osservato, quindi, come dall'analisi della struttura di detto prodotto lo stesso è destinato come ausilio duraturo all'attività dell'impresa all'interno del ciclo produttivo della medesima e non al fine di garantire un idoneo trasporto della merce nel circuito produttore/utilizzatore/consumatore (e passaggi intermedi).

Per quanto detto, considerato che i contenitori in oggetto non costituiscono imballaggi e che la società (A) ha correttamente pagato i relativi contributi per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti al consorzio PolieCo, vanno rigettate le domande attoree e quelle avanzate in adesione dal consorzio Corepla, ritenendo assorbita la questione della prescrizione e le domande oggetto della chiamata di terzo.

Per quanto sopra evidenziato in ordine all'effettiva portata della normativa introdotta dal Legislatore italiano in ricezione delle direttive Ue sul punto, si reputa non necessaria la rimessione della questione alla Corte di Giustizia Ue.

Va rigetta (rigettata – NdR) la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dalla società convenuta per assenza dei presupposti soggettivi, in considerazione dell'avvenuta limitazione dell'oggetto della domanda ad opera del Conai e della particolare natura della questione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del Dm 20 luglio 2012, n. 140 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe (Cassazione, Sezioni Unite, 17405/2012), di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa — indeterminato — (preso atto della nota spese allegata).

 

PQM

 

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara la competenza del Tribunale di Roma, rigetta le domande attoree, ritenendo assorbite le ulteriori questioni e domande;

condanna il Consorzio nazionale imballaggi —  Conai ed il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica — Corepla, in solido, alla rifusione, in favore della (A) Srl e del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene (PolieCo), delle spese di lite, che si liquidano complessivamente:

— in favore della (A) Srl in euro 10.100,00 di cui 9.000,00 per compensi ed euro 1.100,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge;

— in favore del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene (PolieCo) in euro 9.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge.

Roma, 1° aprile 2014.

 

Depositata in cancelleria l'8 aprile 2014.

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