Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Ordinanza Tar Veneto 19 marzo 2014, n. 185

Rifiuti - Abbandono - Ordinanza comunale di rimozione - Istanza di annullamento in via cautelare - Periculum in mora - Escluso

Tar Veneto

Ordinanza 19 marzo 2014, n. 185

 

Repubblica italiana

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

Ordinanza

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2014, proposto da:

(omissis) Ditta Individuale, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso Segreteria Tar Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis); 
Provincia di Vicenza, 
Arpav Veneto — Padova;

nei confronti di

(omissis) Srl, (omissis) Srl, (omissis) Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza del Capo Area IV, Arch. (omissis), del Comune di (omissis) n. 18 di Reg. Prot. n. 20234 del 26 novembre 2013, notificata il 17 dicembre 2013, nella parte in cui viene ordinato al ricorrente di procedere alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti fluidi contenuti nei due pozzetti e nel pozzo pendente ubicati nell'area nord del sito di (omissis), via (omissis), previa trasmissione di un programma di smaltimento alla Provincia di Vicenza ed all'Arpav, Dipartimento provinciale di Vicenza, nonché di eseguire le analisi di caratterizzazione dei rifiuti, con verbali di campionamento e referti analitici da presentare ai predetti Enti al fine di predisporre l'evenutale progetto di bonifica;

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di (omissis) n. 10 di Reg. Prot. n. 10058 del 14 giugno 2013, con la quale è stata ritirata la precedente ordinanza del Commissario prefettizio n. 7/2013 emessa nei confronti della (omissis) Srl per la rimozione dei rifiuti rinvenuti nell'area di via dell'Industria n. 19;

del rapporto tecnico dell'Arpav, Dipartimento Provinciale di Vicenza, del 18 novembre 2013;

dei verbali di sopralluogo del 2 maggio 2013 e del 19 maggio 2013.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 C.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile.

La bonifica dei luoghi comporta un pregiudizio patrimoniale che può eventualmente essere ristorato in seguito alla fase di merito del presente giudizio.

Inoltre il pregiudizio ambientale da rimuovere è superiore al pregiudizio economico per parte ricorrente.

L'istanza cautelare non può dunque essere accolta.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

(omissis)

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2014

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