Appalti e acquisti verdi

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 13 febbraio 2014

(Gu 11 marzo 2014 n. 58)

Criteri ambientali minimi per "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e "Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro"

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto l'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito Pan Gpp);

Visti i commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del Dlgs n. 163/2006 concernente l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni riguardanti i bandi di gara per lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che, ai sensi del citato articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 296/2006, ha adottato il Pan Gpp;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 aprile 2013 recante "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione — Revisione 2013", che aggiorna il citato Pan Gpp ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gab/Dec/2012/000077 dell'11 aprile 2012 con il quale si integra e si sostituisce il Comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione) che secondo quanto indicato al punto 6 del citato Pan Gpp, sovraintende alla gestione del Piano stesso;

Visto l'articolo 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, che prevede l'emanazione di "Criteri ambientali minimi", per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 Pan Gpp, tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note dell'11 novembre 2013 n. Dva-2013-0025625 e del 6 dicembre 2013 n. Dva-2013-0028457 è stato chiesto al Ministero dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni rispettivamente ai documenti dei Criteri ambientali minimi: "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (allegato 1) e "Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro" (allegato 2);

Considerato che entro il termine indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note dell'11 novembre 2013 n. Dva-2013-0025627 e del 6 dicembre 2013 n. Dva-2013-0028451 è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni rispettivamente ai documenti dei Criteri ambientali minimi: "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (allegato 1) e "Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro" (allegato 2);

Considerato che entro il termine indicato nelle citate note il Ministero dell'economia e delle finanze con nota dell'11 dicembre 2013 n. 20477 ha comunicato di non esprimere ulteriori osservazioni o integrazioni sul documento "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (allegato 1), inoltre lo stesso Dicastero non ha formulato ulteriori osservazioni sui Criteri Ambientali Minimi "Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro" (allegato 2);

Visto i documenti tecnici allegati al presente decreto, relativi ai Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (allegato 1) e "Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro" (allegato 2), elaborati nell'ambito del citato Comitato di gestione con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario procedere all'adozione dei Criteri ambientali minimi in questione;

Decreta:

Articolo 1

Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, citato in premessa e s.m.i., che prevede l'emanazione dei "Criteri ambientali minimi" per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del Pan Gpp, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso, per i prodotti/servizi: "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (allegato 1) e "Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro" (allegato 2).

Articolo 2

Monitoraggio

Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del Pan Gpp, di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 7 comma 8 del Dlgs n. 163/2006, le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi adottati con i presenti allegati.

Articolo 3

Modifiche

I criteri ambientali minimi verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica, del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.

 

Il presente decreto unitamente agli allegati saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2014

Allegato 1

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'azione nazionale sul green public procurement (Pan Gpp)
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1 Premessa

Questo documento tiene conto di quanto proposto nelle comunicazioni della Commissione europea su consumo e produzione sostenibile (COM (2008) 397) e sul Gpp (COM (2008) 400) e di quanto proposto nel Gpp Toolkit messo a punto a cura della stessa Commissione europea ed è parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (di seguito Pan Gpp)1 .

In relazione a quanto indicato al par. 5.1 della comunicazione COM (2008) 400 ed al punto 4.2 "obiettivo nazionale" del Pan Gpp, l'obiettivo da raggiungere entro il 2014 è la quota del 50% (in numero e in valore) di appalti "verdi", come definiti nel seguito, sul totale degli appalti pubblici stipulati per l'affidamento di servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del Pan Gpp, ai sensi dell'articolo 7 comma 8 del Dlgs 163/20062 , le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture — Avcp , nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti che utilizzano i criteri ambientali minimi adottati con il presente allegato.

Questo documento sarà oggetto di aggiornamento periodico per tener conto dell'evoluzione della  normativa, della tecnologia e dell'esperienza.

 

2 Oggetto e struttura del documento

Questo documento riguarda essenzialmente la parte del servizio di gestione dei rifiuti3 relativa alla raccolta dei rifiuti, rimandando a futuri aggiornamenti l'eventuale definizione di criteri relativi anche alle altre fasi del servizio.

Esso contiene, oltre ad alcune indicazioni di carattere sia generale sia specifico relative alla preparazione ed all'espletamento degli appalti ed alla gestione dei contratti (capitolo 3), i criteri ambientali minimi – Cam — che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare, nell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per realizzare appalti sostenibili come definiti nel seguito (capitolo 4).

I Cam, finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale degli acquisti pubblici, sono definiti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, tenendo presente in particolare quanto stabilito dall'articolo 2 "Principi" comma 2: "Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali; nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile", dall'articolo 68 "Specifiche tecniche" comma 1: "... Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale," e comma 2: "Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza”, nonché dalle norme a tutela della concorrenza e della par condicio. Le stazioni appaltanti che utilizzano i Cam per i propri acquisti sono in linea con i principi del Pan Gpp e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali ivi stabiliti.

Allo scopo di evidenziarne le caratteristiche di sostenibilità, nell'oggetto di una procedura di acquisto che utilizza i Cam definiti in questo documento devono essere citati gli estremi del decreto del Ministro dell’ambiente di approvazione dei Cam stessi.

Allo scopo di facilitarne l'uso da parte della stazione appaltante nelle proprie procedure d'acquisto, i Cam sono raggruppati in sezioni come di seguito descritto:

selezione dei candidati (criteri di base): contiene requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica dei candidati ad eseguire l'appalto in modo da ridurne gli impatti ambientali;

specifiche tecniche (criteri di base): contiene specifiche tecniche definite nel rispetto dell'articolo 68 del Codice dei contratti pubblici atte a migliorare la sostenibilità del servizio;

condizioni di esecuzione (criteri di base): contiene criteri di sostenibilità che l'appaltatore si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto;

criteri premianti (criteri di aggiudicazione): contiene criteri di valutazione dell'offerta che, conformemente a quanto stabilito all'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo a ciascuno di essi un punteggio premiante stabilito nei documenti di gara. I criteri premianti sono atti a selezionare prodotti, servizi, lavori più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base di cui sopra.

Coerentemente con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici4 , per ogni criterio ambientale alla voce "verifica" sono indicati:

— la documentazione che l'offerente, l'aggiudicatario provvisorio o l'appaltatore è tenuto a presentare per

comprovare la conformità del servizio al criterio,

— i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette, ove esistenti.

Nel caso delle specifiche tecniche (criteri di base) e dei criteri premianti (criteri di aggiudicazione), ove non sia possibile fare riferimento a specifici mezzi di prova, la stazione appaltante accetta una dichiarazione dell'offerente che, se riferita ad asserzioni di carattere ambientale, deve essere resa conformemente alla norma Uni En Iso 14021:2012 "Etichette e dichiarazioni ambientali — Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)''.

Nel caso delle condizioni di esecuzione (criteri di base) la verifica del rispetto del criterio viene effettuata in fase di esecuzione del contratto; in sede di offerta l'offerente deve presentare una dichiarazione d'impegno del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

3 Indicazioni relative all'appalto

Le indicazioni contenute in questo capitolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti mirati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei Cam negli appalti pubblici.

I Cam sono finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale degli appalti pubblici. Questa esigenza di sostenibilità è particolarmente sentita nel settore dei rifiuti che da anni rappresenta una grave emergenza nazionale e non solo può causare all'Italia sanzioni da parte dell'Unione europea, ma alimenta un preoccupante sviluppo di attività illegali e costituisce una grave minaccia all'economia del territorio ed alla salute delle popolazioni.

Come previsto dalle norme vigenti, tutte le prestazioni richieste dalla stazione appaltante ed esplicitate nei documenti di gara, comprese quelle relative ai criteri ambientali definiti in questo documento, debbono trovare un corrispettivo nel prezzo a base d'asta e in quello di aggiudicazione.

Allo scopo di favorire ed ampliare l'offerta di servizi sostenibili, la stazione appaltante informa periodicamente gli operatori economici sulle modalità e sugli obiettivi delle proprie procedure d'acquisto, nel rispetto dei principi generali di parità di trattamento, massima partecipazione, proporzionalità e trasparenza.

 

3.1 Riferimenti normativi

Nella definizione dei criteri ambientali di cui al cap. 4 si è tenuto conto tra l'altro delle seguenti norme nazionali:

— decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce" e Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e s. m. i.;

— decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1525 e s.m. e i., tra cui quelle recate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", con particolare riferimento alla Parte IV, recante "Norme in materia di rifiuti e gestione dei siti inquinati";

— decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" e s. m. i.;

— decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 maggio 2012 che adotta i "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada" e s. m. i.

I Cam sono definiti in modo tale da poter essere applicati da ogni stazione appaltante in Italia.

Poiché sono finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità degli acquisti pubblici, in relazione ai più significativi aspetti/impatti ambientali e ove pertinente sociali dei servizi oggetto dell'appalto, essi definiscono caratteristiche, prestazioni e condizioni di esecuzione superiori a quelle prescritte dalle leggi e dalle norme nazionali vigenti. Questo non esclude che esistano Leggi regionali che prescrivono prestazioni ancor meno impattanti di quelle definite dai Cam; in tal caso evidentemente tali leggi prevalgono sui corrispondenti criteri definiti in questo documento.

I Cam definiti in questo documento possono essere utilizzati per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani a prescindere dalla forma scelta o definita per legge per l'affidamento stesso ed in particolare quindi possono essere utilizzati anche nel caso di affidamento a società "in house". In questo caso il termine "appaltatore" indica il gestore del servizio, l'espressione "stazione appaltante" indica l'ente che stipula con il gestore il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti e l'espressione "contratto pubblico" indica lo stesso "contratto di servizio".

 

3.2 Appalti "verdi" e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che cita esplicitamente nell'oggetto dell'appalto il Dm di adozione di questo documento e che rispetta tutti i Cam "di base" che vi sono definiti (nelle sezioni Selezione dei candidati, Specifiche tecniche e Condizioni di esecuzione) è classificato come "verde" ai fini del monitoraggio dell'Avcp di cui al capitolo 1. Ai fini della classificazione dell'appalto come "verde" è invece facoltativo l'utilizzo dei criteri descritti nella sezione criteri premianti (criteri di aggiudicazione).

Fermo restando il rispetto dei criteri di base, i criteri premianti possono essere utilizzati se l'appalto è aggiudicato con la forma dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come prevista dal Codice dei contratti pubblici e disciplinata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp)6 . In linea con le indicazioni del Pan Gpp, le stazioni appaltanti sono invitate ad utilizzare ogniqualvolta possibile tale forma di aggiudicazione che appare quella preferibile al fine di promuovere appalti pubblici più sostenibili. Infatti, attraverso l'attribuzione di punteggi tecnici a criteri ambientali e, ove possibile, sociali, essa consente di far emergere le offerte che si qualificano per caratteristiche e prestazioni più sostenibili di quelle corrispondenti ai soli criteri "di base".

L'utilizzo di criteri premianti, che devono essere definiti nel bando di gara unitamente ai punteggi attribuibili a ciascuno di essi, consente di premiare l'innovazione e l'eccellenza per la sostenibilità senza imporre a tutti gli offerenti il rispetto di prestazioni/caratteristiche dei prodotti, servizi o lavori che possono essere meno diffuse o più complesse e che potrebbero scoraggiare la partecipazione alla gara ed il suo stesso esito.

Tenendo conto delle indicazioni della Commissione europea, nel caso di aggiudicazione in base al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di fornire al mercato un segnale efficace sulla rilevanza dei criteri ambientali, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino complessivamente ai criteri ambientali premianti punti tecnici in misura non inferiore al 15% del punteggio totale disponibile.

 

3.3 Indicazioni specifiche per la stazione appaltante

3.3.1 Prevenzione della produzione dei rifiuti

La Parte quarta del Dlgs 152/2006 Norme in materia ambientale e s. m. i. costituisce il principale riferimento normativo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. In particolare:

— l'articolo 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabilisce la gerarchia nel cui rispetto deve avvenire la gestione dei rifiuti e, tra l'altro, al comma 5 indica alcune iniziative che le pubbliche amministrazioni devono perseguire nell'esercizio delle rispettive competenze per favorire il rispetto di tale gerarchia. T ali iniziative riguardano tra l'altro lo sviluppo di tecnologie pulite, lo sviluppo e l'immissione sul mercato di prodotti atti a produrre meno rifiuti e/o contenenti meno sostanze pericolose, la promozione del recupero di materiali e la promozione di materiali e prodotti recuperati;

— l'articolo 180 Prevenzione della produzione di rifiuti al comma 1 stabilisce che al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui sopra possano riguardare tra l'altro la promozione di strumenti economici, di sistemi di certificazione ambientale, dell'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, delle analisi del ciclo di vita dei prodotti, di azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori; ed inoltre possano valorizzare nei bandi di gara le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e comprendere accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa.

Lo stesso articolo 180 al comma 1-bis stabilisce che il Ministero dell'ambiente adotti un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabori indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti che le Regioni debbono definire, ai sensi dell'articolo 199, sentite le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito;

— l' articolo 180-bis7 Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti al comma 1 prevede che le pubbliche Amministrazioni promuovano, nell'esercizio delle rispettive competenze, il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti attraverso specifiche iniziative tra le quali: misure logistiche (come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo), l'utilizzo nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei criteri definiti dal Ministero dell'ambiente ai sensi del Dm 11 aprile 20088 , misure educative e promozione di accordi di programma.

Tutto ciò premesso e fermo restando il rispetto delle norme vigenti, in attesa dell'adozione del Programma nazionale di prevenzione da parte del Ministero dell'ambiente, la stazione appaltante può realizzare, anche attraverso il contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, azioni mirate a prevenire la  produzione dei rifiuti e l'impatto ad essi associato che possano costituire esperienze e fornire dati utili alla definizione del Programma nazionale di cui sopra. A questo fine è opportuno che tali azioni, basate sulla conoscenza della specifica situazione locale (dal punto di vista demografico, territoriale, infrastrutturale, economico-commerciale, dei servizi, dei flussi di rifiuti e della loro criticità), coinvolgano i soggetti interessati lungo il ciclo di vita dei beni e dei servizi ed in particolare siano sinergiche alle attività del servizio di gestione dei rifiuti e prevedano anche il monitoraggio dei risultati9 .

La criticità dei singoli flussi di rifiuti e quindi le priorità, i soggetti da coinvolgere, i luoghi in cui intervenire e le specifiche misure da intraprendere dipendono dal contesto territoriale e sociale; tuttavia si sono dimostrate generalmente efficaci le azioni mirate a:

1. ridurre lo spreco di cibo.

I prodotti alimentari spesso diventano rifiuti anche quando potrebbero invece essere ancora utilizzati.

Accordi con operatori del settore della ristorazione e della Gdo possono evitare che tali prodotti ancora edibili entrino nel ciclo dei rifiuti, ad es. consentendone la raccolta presso mense, mercati, super e iper mercati ed immettendoli nei circuiti di distribuzione gratuita a indigenti garantita dalla legge cosiddetta "del buon Samaritano"10 , carne anche previsto dal Dm 25 luglio 2011 Criteri ambientali minimi per ristorazione collettiva e derrate alimentari11 ;

 

2. riutilizzare beni e prodotti.

Una percentuale importante dei rifiuti attualmente è costituita da oggetti usati o invenduti, ma ancora utilizzabili e che a volte hanno anche un valore di mercato. È possibile allungare la vita di molti prodotti, rimandando il loro ingresso nel ciclo dei rifiuti, attraverso molteplici iniziative. Innanzitutto è necessario consentire/organizzare la raccolta di tali prodotti. Allo scopo, la stazione appaltante o l'ente comunque preposto può stipulare accordi con enti caritatevoli o organizzazioni del settore dell'usato12 e può realizzare (ove possibile, preferibilmente accanto ai centri di raccolta) "centri del riuso" dove i beni possono essere oggetto di baratto, vendita o cessione gratuita.

 

3.3.1.1 Beni riutilizzabili e preparazione per il riutilizzo

Molti oggetti che oggi entrano nel circuito dei rifiuti sono ancora in grado di svolgere la funzione per la quale sono stati prodotti e potrebbero, invece, essere "riutilizzati". Vi sono molte esperienze positive, fatte in diverse realtà territoriali, di gestione dei beni usati, compresa la loro vendita/cessione, da parte di cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, di volontariato, Onlus, ecc. In particolare tali organizzazioni possono trovare in questa attività anche un'occasione di creazione di posti di lavoro.

Risulta pertanto necessario favorire a livello locale i circuiti di riutilizzo di beni usati (mercatini, punti vendita ecc.) attraverso iniziative di promozione, quali ad esempio la messa a disposizione, ove possibile gratuita, di locali e spazi dedicati, l'informazione e la formazione.

Altri rifiuti, non direttamente riutilizzabili, debbono essere sottoposti ad operazioni di "preparazione per il riutilizzo" (controllo, pulizia, smontaggio e riparazione), in modo da poter essere recuperati e nuovamente impiegati.

Al fine di agevolare i conferimenti, da parte degli utenti, sia di prodotti riutilizzabili sia di rifiuti differenziati è opportuno che le aree per la raccolta di beni usati ed i centri di raccolta dei rifiuti siano adiacenti o comunque vicini e logisticamente connessi tra loro. In tal modo, infatti, si riducono il percorso ed il tempo necessari agli utenti per portare alla corretta destinazione i rifiuti e per accedere ai "mercatini" ed ai centri di raccolta e distribuzione dei beni usati.

 

3.3.2 Compostaggio domestico

Il compostaggio domestico può assumere un ruolo molto significativo, in particolare nelle situazioni ove siano presenti case sparse e giardini. Infatti consente di ridurre la quantità dei rifiuti da raccogliere e di fornire al contempo agli stessi compostatori ammendanti per il loro terreno.

Allo scopo di promuovere il compostaggio è opportuno realizzare attività di sensibilizzazione e prevedere incentivi, tra cui ad esempio la riduzione del tributo/tariffa sui rifiuti per coloro che effettuano il compostaggio domestico, una volta verificata l'effettiva produzione di compost13 ed il suo utilizzo, a fronte della corrispondente riduzione delle quantità di rifiuti posti a carico del servizio di raccolta.

Al fine della promozione del compostaggio inoltre la stazione appaltante, che non abbia altrimenti provveduto, può:

— prevedere che l'appaltatore fornisca, agli utenti interessati, compostiere domestiche, eventualmente in comodato gratuito o in altra forma agevolata,

— istituire uno specifico Albo dei compostatori in cui iscrivere coloro che, utilizzando correttamente il compostaggio, contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e l'onere del servizio di raccolta.

È opportuno che la promozione del compostaggio riguardi sia singole abitazioni sia comunità (mense, grandi condomini, ecc.); in quest'ultimo caso la stazione appaltante deve tener conto dell'esigenza che gli impianti di compostaggio siano autorizzati ai sensi della normativa vigente.

La stazione appaltante deve assicurarsi che l'appaltatore del servizio di gestione dei rifiuti urbani le fornisca con cadenza periodica tutte le informazioni relative allo svolgimento dell'attività di compostaggio domestico, che avrà raccolte in uno specifico Registro dei compostatori, per l'aggiornamento del relativo Albo formalmente istituito dalla stessa stazione appaltante.

 

3.3.3 Raccolta differenziata

Per aumentare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti è necessario attuare la raccolta differenziata, che prevede la separazione dei rifiuti da parte dei produttori "a monte" della raccolta, anziché demandare la separazione dei rifiuti, "a valle" della raccolta, ad impianti che oltre tutto possono non essere disponibili sul territorio interessato dal servizio, né a breve distanza da esso, e che comunque sono essi stessi causa di impatti ambientali.

In particolare è opportuno raccogliere separatamente:

— la frazione secca,

— la frazione umida/organico,

— la carta e il cartone (raccolta monomateriale),

— gli imballaggi in plastica unitamente ai metalli (raccolta del "multimateriale leggero''),

— il vetro (raccolta monomateriale).

Allo scopo di aumentare la qualità ed il valore della frazione vetro, è opportuno che, laddove sussistano le condizioni idonee (tipologia di utenze servite, ecc), la stazione appaltante preveda la raccolta degli imballaggi in vetro separata per colore (vetro chiaro separato dal vetro scuro).

In questo modo è possibile aumentare la quantità e soprattutto la qualità delle singole frazioni di rifiuti raccolte, che è condizione necessaria per incrementarne il riciclaggio e quindi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

A questo riguardo, fermo restando che le specifiche misure da intraprendere dipendono dal contesto territoriale e che in alcuni luoghi tali misure possono anche rivestire carattere di complessità o comportare inizialmente costi non trascurabili, l'esperienza mostra che i migliori risultati in relazione alla qualità delle frazioni raccolte vengono raggiunti con la raccolta domiciliare (c. d. "porta a porta").

La raccolta domiciliare deve essere basata sul coinvolgimento e sulla partecipazione degli utenti e su verifiche puntuali. Essa richiede quindi una progettazione accurata, un'esecuzione puntuale, azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione, di promozione dei comportamenti virtuosi ed inoltre azioni di verifica, controllo e di sanzione degli errati conferimenti, tali da scoraggiare comportamenti scorretti.

A fronte di un'organizzazione più complessa, la raccolta domiciliare è in grado di fornire flussi di rifiuti di qualità che, in quanto tali, possono essere collocati sul mercato e produrre un risultato economico altrimenti irrealizzabile.

La raccolta porta a porta deve essere applicata almeno alla frazione "residua" e a quella "umida" (rifiuti organici) dei rifiuti domestici. Nel primo caso infatti comporta, per differenza, il miglioramento della qualità della raccolta differenziata delle altre frazioni. Nel secondo caso consente lo sviluppo di un'attività di compostaggio di qualità, con la conseguenza sia di ridurre il peso dei rifiuti da avviare in discarica la frazione umida ha un elevato peso specifico), con ciò contribuendo al raggiungimento degli obiettivi cogenti fissati a livello europeo e nazionale sulla raccolta differenziata, sia di fornire prodotti di qualità ad agricoltura e giardinaggio, con ciò riducendo il fabbisogno di materie prime che altrimenti si dovrebbero impiegare allo stesso scopo.

La raccolta differenziata stradale, più semplice da realizzare di quella domiciliare, non consente però controlli sui conferimenti, né sistemi correttivi di tipo sanzionatorio e, attraverso il mescolamento dei rifiuti, non tracciabili, conferiti da più utenti nello stesso cassonetto, porta alla riduzione del livello di qualità delle frazioni di rifiuti; con la conseguenza di non poter raggiungere i livelli di qualità necessari per alimentare attività di riciclo e recupero, livelli peraltro richiesti dai regolamenti europei che fissano le modalità per consentire ai rifiuti di cessare di essere considerati tali (il c.d. End ofWaste)14 .

Senza considerare l'''effetto discarica" che molto spesso è provocato dai cassonetti stradali, determinato dall'abbandono attorno agli stessi cassonetti di rifiuti ingombranti, di rifiuti che non trovano spazio nei cassonetti già pieni, ecc.

Data la diversità di situazioni esistenti, le abitudini radicate, gli sforzi e gli investimenti a volte necessari per realizzare nuovi sistemi di raccolta e di gestione dei rifiuti, probabilmente ancora per qualche tempo il sistema di raccolta differenziata prevalente sarà di tipo "misto" (in cui coesistono la raccolta domiciliare e quella stradale).

Questo non dovrà tuttavia impedire alle stazioni appaltanti di intraprendere azioni che garantiscano livelli di qualità sempre maggiori delle frazioni di rifiuti raccolte.

Al fine di realizzare un'efficace raccolta differenziata in particolare degli imballaggi, ma anche di altri materiali, è opportuno che le stazioni appaltanti valutino anche l'opportunità di realizzare/promuovere accordi con la grande distribuzione organizzata presente sul territorio.

Un ruolo cruciale nel sistema della raccolta differenziata è svolto dai centri di raccolta dei rifiuti15 che debbono essere realizzati e funzionare nel rispetto delle norme vigenti e debbono corrispondere per numero, dimensione e ubicazione al fabbisogno degli utenti dell'ambito territoriale oggetto del servizio16 .

Infine, allo scopo di raggiungere i migliori risultati in relazione alle priorità individuate dal Dlgs 152/2006 è opportuno che la stazione appaltante valuti la possibilità di:

— porre a carico dell'appaltatore, parzialmente o in toto, il costo dei conferimenti alla discarica, ad impianto di smaltimento finale e ad impianto di trattamento prima dello smaltimento finale;

— far incassare direttamente all'appaltatore il ricavato della vendita alle piattaforme di conferimento delle varie frazioni di raccolta differenziata ed i contributi eventualmente versati dal Conai,

— premiare all'interno del sistema di remunerazione del contratto:

  • il raggiungimento di elevati valori di qualità delle frazioni di raccolta differenziata (ad es. "prima fascia"/"fascia A" di qualità di cui all'Accordo Quadro Anci-Conai),
  • il raggiungimento, anche graduale, di obiettivi di aumento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite nel contratto.

 

3.3.4 Informazioni

Informazioni ai cittadini:

la stazione appaltante deve prevedere programmi e campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle scuole sui temi della riduzione sia della quantità dei rifiuti sia della presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti (prevenzione) e sul tema del riciclaggio e del recupero dei rifiuti.

Tali campagne, se la stazione appaltante non provvede ad attuarle direttamente, possono essere comprese nel contratto di servizio di gestione dei rifiuti ed attuate dall'appaltatore, sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla stazione appaltante.

Allo scopo di facilitare il riciclaggio dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e l'utilizzo dei materiali riciclati, la stazione appaltante deve provvedere affinché siano facilmente accessibili a tutti i soggetti interessati, anche attraverso la rete informatica, informazioni aggiornate in merito a tipo, quantità, qualità ed ubicazione dei rifiuti raccolti separatamente e in merito agli impianti di riciclaggio esistenti sul territorio.

Informazioni alla stazione appaltante:

per consentire la massima efficacia del servizio di gestione dei rifiuti è necessario che la stazione appaltante abbia costante controllo sul suo svolgimento e disponga di dati quali-quantitativi sempre aggiornati sul servizio, tali da consentirne la valutazione rispetto alle esigenze dei cittadini e al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti e da consentire altresì di definire ed attuare eventuali modifiche al servizio stesso. A questo scopo l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, con cadenza periodica definita nel contratto, tutti i dati relativi allo svolgimento del servizio, relativi sia agli aspetti tecnici sia a quelli economici.

Informazioni agli offerenti:

per consentire un'offerta il più attenta possibile alla situazione ed alle esigenze del territorio considerato e la migliore organizzazione del servizio da parte dell'appaltatore, è opportuno che la stazione appaltante fornisca, nei documenti di gara, dati il più possibile aggiornati relativamente a tutti gli aspetti utili a consentire sia la valutazione delle esigenze del territorio e dei cittadini, sia il raggiungimento degli obiettivi fissati di prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti. In particolare deve fornire le seguenti informazioni:

1 piano di prevenzione dei rifiuti;

2 popolazione residente in un periodo di tempo sufficiente a mostrare la tendenza in atto e come minimo negli ultimi due censimenti Istat e negli ultimi 5 anni;

3 attività produttive insediate ed eventuale relativo pendolarismo in un periodo di tempo sufficiente a mostrare la tendenza in atto e come minimo negli ultimi 5 anni;

4 eventuali fluttuazioni periodiche della popolazione dovute al turismo, alle seconde case ecc (ad es. stagionali o nei fine settimana);

5 produzione dei rifiuti negli ultimi 5 anni con indicazione, per ciascun anno, di:

5.1 codice Cer17 ,

5.2 percentuale di raccolta differenziata per tipologia di rifiuto,

5.3 analisi merceologiche (rappresentative dei rifiuti prodotti nel territorio oggetto dell'appalto) per le diverse frazioni raccolte e stima della composizione media del rifiuto totale prodotto,

5.4 frequenza e modalità di raccolta delle diverse frazioni merceologiche per tipo di utenza (domestica e non domestica, suddivise per categorie secondo la legge),

5.5 dati sul compostaggio domestico (numero dei compostatori, quantità di rifiuti trattate, sistemi di compostaggio utilizzati, ecc.) ,

5.6 numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione e caratterizzazione dei rifiuti, compresi quelli da eventuali servizi di ristorazione collettiva,

5.7 centri per il riutilizzo dei beni e per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti,

5.8 impianti di trattamento, recupero e smaltimento, comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche utilizzati/utilizzabili dal servizio di gestione dei rifiuti,

5.9 numero dei mezzi correntemente impiegati nella raccolta, divisi per tipologia, modalità e frequenza di uso,

6 potenzialità del compostaggio domestico (numero di abitazioni dotate di giardino, superficie media delle aree verdi, sottratte le unità che già effettuano con certezza il compostaggio domestico);

7 numero, tipologia e localizzazione delle utenze iscritte al tributo 1 tariffa sui rifiuti.

Al fine della promozione dei comportamenti virtuosi da parte degli utenti e del successo delle iniziative previste per la riduzione degli impatti ambientali del servizio, è opportuno che la stazione appaltante dia la massima evidenza, ad esempio attraverso la rete informatica (web), al fatto di aver utilizzato i Cam adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e diffonda tutte le informazioni utili a caratterizzare la qualità ambientale del servizio di gestione dei rifiuti oggetto dell'appalto, o del conferimento, ed i risultati progressivamente ottenuti.

 

3.3.5 Ulteriori indicazioni

La conformità ai criteri ambientali minimi definiti in questo documento deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

A questo riguardo è opportuno che nel contratto siano specificatamente previste le sanzioni (dalle "penali" alla risoluzione del contratto) da applicare nel caso di mancato rispetto degli impegni da parte dell'appaltatore.

Infine è opportuno che il servizio non sia appaltato "a corpo", con un canone mensile che copra tutti i costi complessivamente considerati, ma con voci di costo disaggregate (ad es. raccolta differenziata, indifferenziata, smaltimento, invio a recupero, centro di raccolta, ecc.) e monitorabili.

 

4 Criteri ambientali minimi

4.1 Oggetto dell'appalto

Nei documenti della procedura d'acquisto la stazione appaltante deve indicare in modo esplicito che l'oggetto dell'appalto riguarda l'affidamento di un servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione (Pan Gpp) e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ........... (citare gli estremi del Dm di adozione di questo documento).

I codici Cpv (Common Procurement Vocabulary) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono:

90500000-2 "Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici"

90510000-5 "Trattamento e smaltimento dei rifiuti"

90600000-3 "Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi"

90610000-6 "Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade".

 

4.2 Selezione dei candidati (criteri di base)

La stazione appaltante deve provvedere affinché, oltre a rispettare tutte le leggi vigenti, i candidati ammessi alla gara d'appalto rispettino le seguenti prescrizioni:

1) dispongano di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendo ne gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:

— normativa pertinente,

— elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,

— corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,

— modalità di conservazione dei documenti,

— metodi di acquisizione e gestione dati,

— conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione, prima che questo prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato;

2) abbiano la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il regolamento Ce 1221/2009-Emas, la norma Iso 14001 o equivalente)18 .

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente di:

1) documentazione attestante che le singole persone da adibire al servizio, con riferimento agli specifici ruoli:

— hanno frequentato specifici corsi di formazione gestiti da personale/organizzazioni con le necessarie competenze e/o accreditamento, oppure

— hanno esperienza almeno biennale negli stessi ruoli,

2) per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di gestione ambientale (Sga), l'offerente deve dimostrare la specifica competenza di uno o più dipendenti/collaboratori.

La registrazione Emas e la certificazione Iso 14001 dell'offerente, in corso di validità, rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove attestanti l'attuazione, da parte dell'offerente, di un Sga, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del Sga, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

 

4.3 Specifiche tecniche (criteri di base)

4.3.1 Contenitori per i rifiuti

L'appaltatore deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia stradale (sacchi o cassonetti), sia presso l'utenza (sacchetti e/o contenitori rigidi), che:

— rechino il logo della stazione appaltante;

— siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica, ove esistente;

— siano conformi ai criteri ambientali minimi per l'arredo urbano eventualmente adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e comunque contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che debbono essere in materiale compostabile (19);

19 Articolo 182-ter del Dlgs n. 152/2006, come modificato dal Dlgs 205/2010: "La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 13432-2002".

— rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;

— limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

I contenitori destinati a condomini qualora posti in aree accessibili al pubblico debbono essere dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (ad es. tessera magnetica, chiave, ecc.).

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza.

La stessa documentazione deve essere presentata alla stazione appaltante per i nuovi contenitori che vengano eventualmente forniti durante l'esecuzione del contratto.

 

4.3.2 Automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

Fermo restando il rispetto di specifici Cam sugli automezzi eventualmente adottati dal Ministro dell'ambiente, almeno il 30 % (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti debbono:

— avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure

— essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare. La stessa documentazione deve essere presentata alla stazione appaltante per ulteriori mezzi che vengano eventualmente utilizzati durante l'esecuzione del contratto.

 

4.3.3 Proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali

Nella relazione tecnico-illustrativa prevista dall'articolo 202 del Dlgs 152/2006, redatta sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla stazione appaltante nei documenti di gara, l'offerente deve proporre alla stazione appaltante, tra l'altro:

— obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a:

riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire,

riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti

— azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti,

modalità e tempi di attuazione e competenze e numerosità del personale necessario,

eventuale peso previsto sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico,

— ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione di rifiuti e dell'impatto ambientale ad essa associato.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di relazione tecnico-metodologica.

 

4.4 Condizioni di esecuzione (Criteri di base)

4.4.1 Realizzazione/adeguamento normativo dei centri di raccolta

Questo criterio non si applica se i centri di raccolta esistono e sono a norma o se il loro adeguamento non rientra nell'oggetto dell'appalto.

L'appaltatore deve attuare tutti gli interventi necessari ad assicurare che i centri di raccolta previsti nelle località indicate nei documenti di gara, per i quali siano state ottenute le necessarie autorizzazioni, siano realizzati e funzionanti nel rispetto delle norme vigenti 19 .

A questo scopo l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto degli interventi. Il progetto, approvato dalla stazione appaltante, deve essere realizzato ed i centri di raccolta debbono essere funzionanti entro nove mesi dall'aggiudicazione.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

4.4.2 Gestione dei centri di raccolta

Questo criterio non si applica se la gestione dei centri di raccolta non rientra nell'oggetto dell'appalto.

L'appaltatore deve:

— mantenere i centri di raccolta aperti al pubblico in orari che tengano conto del numero e della tipologia degli utenti potenziali; tali orari comunque non dovranno essere inferiori a 12 ore a settimana e dovranno comprendere almeno il sabato o la domenica,

— accettare nel centro di raccolta tutti i rifiuti di cui al Dm 8 aprile 2008 e s. m. i. o, se autorizzato con procedure ordinarie, tutti quelli previsti dall'autorizzazione,

— predisporre i centri di raccolta in modo tale che i rifiuti siano raccolti per flussi omogenei, cosi da poter essere trasportati separatamente agli impianti di trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero,

— mettere a disposizione degli utenti, presso i centri di raccolta, le informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video e altri strumenti informatici, cartellonistica o materiale cartaceo) ed inoltre contenitori per rifiuti, sacchetti e compostiere.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

4.4.3 Raccolta differenziata

L'appaltatore deve effettuare il servizio di raccolta differenziata in modo tale da massimizzare quantità e qualità dei materiali raccolti affinché, nel rispetto delle norme vigenti, questi possano essere recuperati, con priorità alle operazioni di riciclo, con i migliori risultati. A questo scopo:

— la raccolta differenziata domiciliare (c. d. "porta a porta") deve riguardare almeno:

  • le seguenti frazioni di rifiuti:

rifiuti organici (frazione umida)20

frazione residua

  • il 70% o il 50% delle utenze, a seconda che il servizio riguardi complessivamente fino a 100.000 utenze o più di 100.000 utenze.

Inoltre:

  • l'appaltatore deve dotarsi di un sistema di verifica della qualità dei conferimenti, registrare gli errati conferimenti e segnalarli all'utenza, applicando eventuali sanzioni, e alla stazione appaltante,
  • l'appaltatore deve assicurare, su richiesta, la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, compresi i Raee, presso le utenze domestiche,
  • la raccolta differenziata domiciliare deve essere a regime entro il primo anno dall'aggiudicazione del contratto,

— la raccolta differenziata non domiciliare deve riguardare:

  • nel caso in cui la raccolta domiciliare si limiti alla raccolta separata dei soli rifiuti organici e di quelli indifferenziati, almeno le seguenti frazioni di rifiuti (a meno che una o più di queste non siano specificatamente escluse dalla stazione appaltante, nei documenti di gara, sulla base di analisi merceologiche):

carta e cartone,

plastica e metalli, sia singolarmente che in combinazione tra loro,

pile e farmaci scaduti,

vetro,

  • i rifiuti ingombranti, attraverso raccolte itineranti svolte con i mezzi e nei luoghi indicati nei documenti di gara e con periodicità non inferiore e 3 volte/anno.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

4.4.4 Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi

In occasione dei mercati, delle feste, delle fiere o sagre periodiche, di cui la stazione appaltante ha indicato il numero e la dimensione nei documenti di gara, l'appaltatore deve svolgere un servizio specifico di raccolta differenziata predisponendo in loco i contenitori carrellabili e la cartellonistica necessari. Tale raccolta deve riguardare almeno le seguenti frazioni:

— carta/cartone,

— plastica e metalli, sia singolarmente sia in combinazione tra loro,

— vetro,

— frazione umida,

— frazione secca residua.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

4.4.5 Realizzazione ed utilizzo di sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio

Questo criterio non si applica se un tale sistema è già realizzato e funzionante presso la stazione appaltante.

L'appaltatore deve realizzare un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. A questo scopo l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro tre mesi dall'aggiudicazione, un progetto di tale sistema che consenta di evidenziare l'andamento temporale (su base mensile), in relazione all'estensione ed al tipo di territorio servito, in particolare delle seguenti informazioni:

— numero e tipo di utenze servite,

— numero di abitanti serviti,

— estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata,

— quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici Cer21 , compresi i Raee, i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani), della frequenza e delle modalità di raccolta (porta a porta, cassonetto stradale, centri di raccolta), del tipo di utenza (domestica e non domestica e delle altre categorie previste dalle norme) e delle modalità di rilevazione (manuale o automatica),

— flussi giornalieri di utenti e di materiali nei centri di raccolta,

— tipo e frequenza dei disservizi verificatisi,

-destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte: centri di trattamento, di recupero e di smaltimento (comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche) utilizzati, ecc.)22 ,

— dati sul compostaggio domestico e di comunità (numero dei compostatori, quantità di rifiuti trattate,

sistemi di compostaggio utilizzati, ecc.).

— numero dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia e per produttività (quantità di rifiuti

trasportate),

— numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione di rifiuti specificatamente individuati e comprensivi di quelli prodotti da eventuali servizi di ristorazione collettiva compresi nei singoli eventi, tutte le informazioni necessarie al rispetto dei successivi criteri "informazioni agli utenti" e "rapporti periodici sul servizio".

Il sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio deve accettare e gestire anche informazioni relative alle precedenti gestioni del servizio ed in particolare informazioni "storiche" eventualmente messe a disposizione dalla stazione appaltante. Esso inoltre deve essere strutturato in modo da poter essere coordinato con la banca dati gestita da Ancitel energia e ambiente.

Il progetto del sistema deve comprendere la descrizione degli strumenti e delle apparecchiature necessari al suo funzionamento.

Il progetto, approvato dalla stazione appaltante, deve essere realizzato e funzionante entro sei mesi dall'aggiudicazione e mantenuto in funzione per tutta la durata del contratto. Al termine del contratto il sistema deve essere ceduto alla stazione appaltante o ad organizzazione da questa indicata.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

4.4.6 Informazioni

Entro tre mesi dall'inizio del contratto l'appaltatore deve rendere disponibili per l'utenza:

— un numero telefonico (eventualmente con chiamata gratuita — numero verde) attivo:

  • in modalità automatica, per 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana,
  • con operatore, per almeno 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana,

— un numero di fax,

— un indirizzo e-mail e un sito web.

Alle comunicazioni ricevute attraverso internet l'appaltatore deve dare riscontro entro 48 ore. Il sito deve rispettare gli standard di cui alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (c. d. "Legge Stanca"), le linee guida inerenti ai siti della pubblica Amministrazione e le linee guida del WCAG 2.023 e s. m. i.

I contatti telefonici e internet debbono consentire agli utenti di:

— segnalare particolari esigenze, disservizi o criticità nell'erogazione del servizio,

— prenotare interventi di raccolta di ingombranti, Raee ecc.,

— fornire suggerimenti sulla corretta gestione dei rifiuti,

— ottenere informazioni su:

  • orari e modalità di erogazione del servizio,
  • modalità corrette di utilizzo del servizio,
  • ubicazione e funzionamento dei centri di raccolta,
  • ubicazione e funzionamento dei centri cui si possono conferire beni usati riutilizzabili,
  • mercatini dell'usato, eventi per lo scambio e il baratto ecc,
  • produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti raccolti, su base annuale,
  • compostaggio domestico e di comunità (ove tali attività siano praticate sul territorio) e istruzioni utili al corretto funzionamento delle compostiere domestiche,
  • modalità di contatto con la ditta e con la stazione appaltante.

Queste informazioni devono essere redatte in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione e debbono essere messe a disposizione degli utenti, ove necessario, anche attraverso dépliant, lettere ed altro materiale informativo cartaceo; debbono inoltre essere a disposizione del pubblico presso i centri di raccolta, le scuole e gli edifici pubblici.

Infine, allo scopo di facilitare il recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, l'appaltatore deve fornire a tutti i soggetti interessati, anche attraverso il sito web, le informazioni relative a:

— tipo,

— quantità,

— qualità

dei rifiuti raccolti separatamente disponibili presso ciascun centro di raccolta.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

4.4.7 Rapporti periodici sul servizio

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio che consenta di valutare l'efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità.

Nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

In particolare i rapporti periodici debbono contenere i seguenti dati:

— modalità di raccolta dei rifiuti, per ambito territoriale e numero di utenti serviti,

— orari di apertura dei singoli centri di raccolta,

— quantità di rifiuti delle diverse frazioni giunte mensilmente ai singoli centri di raccolta,

— numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti,

— quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare, in rapporto alle diverse tipologie di utenti,

— quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata stradale, in rapporto all'ubicazione dei punti di raccolta,

— quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, in rapporto alle aree di provenienza,

— quantità di rifiuti delle diverse frazioni consegnate mensilmente dall'appaltatore ai diversi centri di trattamento, riciclaggio (compreso il compostaggio), recupero, smaltimento e alle piattaforme di selezione e valorizzazione,

— somme eventualmente pagate dall'appaltatore a tali impianti,

— somme eventualmente pagate all'appaltatore da tali impianti, nonché i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera del sistema Conai o dagli altri Consorzi per la raccolta il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,

— qualità documentata dei lotti di rifiuti raccolti in modo differenziato e loro destinazione,

— numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata domiciliare e per quella stradale,

— numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità di raccolta e produttività (quantità di rifiuti trasportati),

— ogni altra informazione necessaria alla compilazione del Mud o documento equivalente,

— descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne effettuate per la sensibilizzazione degli utenti e degli studenti,

— numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti,

ed inoltre, se la stazione appaltante ha utilizzato nella procedura d'acquisto il criterio premiante "Compostiere domestiche e di comunità":

infine

— numero degli iscritti nel Registro dei compostatori e risultati delle relative verifiche ispettive,

— i rapporti periodici debbono essere corredati dalla documentazione relativa a:

  • i rapporti dell'appaltatore con i Consorzi di filiera del sistema Conai e con gli altri Consorzi per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,
  • le somme pagate o incassate dall'appaltatore per il conferimento dei rifiuti ad organizzazioni autorizzate alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti,

— i dati numerici debbono essere forniti alla stazione appaltante anche in formato elettronico.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate. La certificazione relativa alla classificazione dei rifiuti nelle fasce di qualità di cui all'Accordo Quadro Anci-Conai costituisce mezzo di prova della qualità dei lotti di rifiuti interessati.

 

4.4.8 Elementi per l'individuazione di azioni di riduzione dei rifiuti

Entro un anno dall'aggiudicazione del contratto l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte della stazione appaltante stessa o di organismo altrimenti competente, di azioni per la riduzione dei rifiuti. Tali elementi possono, ad esempio, essere:

— elenco dei principali produttori di rifiuti,

— metodi per la diffusione del compostaggio domestico e/o per migliorarne l'efficacia,

— individuazione di situazioni idonee alla diffusione del compostaggio di comunità,

— modalità di promozione del riutilizzo di beni usati, del miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti,

— individuazione di luoghi e modalità per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alle attività di riutilizzo dei beni,

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

4.4.9 Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti

Questo criterio non si applica se campagne di sensibilizzazione di utenti e studenti sufficientemente capillari ed efficaci vengono realizzate o sono programmate dalla stazione appaltante o da altro ente/organizzazione preposto e se non rientrano nell'oggetto dell'appalto.

L'appaltatore deve realizzare campagne di sensibilizzazione sia degli utenti sia degli studenti, delle scuole indicate nei documenti di gara, sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti. Le campagne devono essere mirate in particolare alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) attraverso la raccolta differenziata ed il compostaggio domestico.

A questo scopo, se progetti di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti, dotati del necessario livello di qualità, aggiornamento e dettaglio per la loro realizzazione non sono già compresi nel Piano di prevenzione fornito dalla stazione appaltante tra i documenti di gara e se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione del criterio premiante "Progetto di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti" (4.5.5), entro tre mesi dall'aggiudicazione del contratto, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante un progetto di tali campagne redatto secondo i requisiti descritti nel citato criterio premiante.

Il progetto, approvato dalla stazione appaltante, deve iniziare entro sei mesi dall'aggiudicazione del contratto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

4.4.10 Pubblicità

L'appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso degli edifici pubblici indicati nei documenti di gara (come minimo le sedi dei Comuni e delle Asl e le scuole primarie e secondarie), appositi cartelloni/targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'ambiente.

Tali cartelloni/targhe debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

— gli estremi del decreto del Ministro dell'ambiente di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;

— i dati annuali relativi a: produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti raccolti.

Entro tre mesi dall'aggiudicazione del contratto l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, per accettazione, il progetto dei cartelloni/targhe, comprensivo dell'indicazione della loro collocazione. I cartelloni/targhe devono essere realizzati e collocati nelle sedi previste entro sei mesi dall'aggiudicazione del contratto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

 

4.5 Criteri premianti (criteri di aggiudicazione)

Fermo restando il rispetto dei criteri di base (selezione dei candidati, specifiche tecniche e condizioni di esecuzione), nel caso di appalti con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa possono essere utilizzati i seguenti criteri.

 

4.5.1 Automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che per la raccolta e il trasporto dei rifiuti prevede l'utilizzo di automezzi con le seguenti caratteristiche:

— più del 40% (in numero) degli automezzi hanno motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure sono elettrici, ibridi o alimentati a gas e

— almeno il 50% (in numero) degli automezzi per la raccolta dei rifiuti sono dotati di vasche di carico monomateriali e/o di dispositivo di lettura automatica dell'identificativo dell'utenza.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione al numero di veicoli che rispettano i requisiti sopra descritti.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare. La stessa documentazione deve essere presentata alla stazione appaltante per ulteriori mezzi che vengano eventualmente utilizzati durante l'esecuzione del contratto.

 

4.5.2 Orari dei centri di raccolta

Questo criterio non si applica se la gestione dei centri di raccolta non rientra nell'oggetto dell'appalto.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che preveda che i centri di raccolta siano aperti al pubblico oltre che nell'orario di cui al criterio di base "Gestione dei centri di raccolta" (4.4.2.) anche il sabato per l'intera giornata e la domenica per almeno mezza giornata.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alla percentuale dei centri di raccolta che effettuano tale orario esteso.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di descrizione degli orari di apertura dei singoli centri di raccolta.

 

4.5.3 Raccolta separata del vetro chiaro

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che preveda la raccolta separata del vetro chiaro e di quello scuro.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione all'estensione di tale raccolta sul territorio oggetto del servizio.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, del progetto di sistema di raccolta separata del vetro chiaro e di quello scuro, comprensivo dell'indicazione dell'utenza servita, delle modalità di realizzazione del sistema e della frequenza della raccolta.

 

4.5.4 Compostiere domestiche e di comunità

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che, sulla base delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante nei documenti di gara in relazione alla fattibilità e alla potenzialità del compostaggio domestico (ad es. numero di abitazioni dotate di giardino e superficie media delle aree verdi, sottratte le unità che già effettuano con certezza il compostaggio domestico, ecc.), preveda la realizzazione di un servizio relativo alle compostiere domestiche. Tale servizio deve comprendere:

— la realizzazione di seminari informativi e/o la distribuzione, ai potenziali interessati e nei centri di raccolta, di materiale informativo sul compostaggio,

—  la distribuzione di compostiere, complete dell'attrezzatura necessaria per il loro corretto utilizzo (attivatori, attrezzi per rivoltare il materiale, ecc), in comodato gratuito o con altra modalità agevolata se esplicitamente previsto nei documenti di gara, agli utenti domestici con giardino/orto che ne facciano motivata richiesta e che accettino di sottoporre tali compostiere ai previsti controlli presso i luoghi di impiego,

— la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, attraverso ispezioni effettuate annualmente su un campione scelto sulla base di selezione casuale,

— la rilevazione e la gestione, in apposito registro, dei dati relativi alle compostiere domestiche attive (distribuite dall'appaltatore o meno).

Un ulteriore punteggio premiante è attribuito all'offerente che preveda la realizzazione di un servizio relativo alle compostiere di comunità per le grandi utenze (mense, grandi condomini, ecc) specificatamente individuate nei documenti di gara e munite delle necessarie autorizzazioni o in procinto di ottenerle. Tale servizio deve comprendere:

— l'assistenza tecnica per la scelta di compostiere di caratteristiche e prestazioni adeguate alle specifiche situazioni e per la loro gestione,

— la rilevazione e la gestione, in apposito registro, dei dati relativi alle compostiere di comunità attive.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto relativo al servizio di gestione delle compostiere domestiche e/o di comunità.

 

4.5.5 Progetto di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenti in sede di offerta il progetto delle campagne di sensibilizzazione sia degli utenti sia degli studenti, delle scuole indicate nei documenti di gara, sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti. Le campagne devono essere mirate in particolare alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) attraverso la raccolta differenziata ed il compostaggio domestico (vedi criterio di base "Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti" 4.4.9).

Tali campagne devono:

— svilupparsi lungo l'intero arco di tempo della durata del contratto di servizio, anche attraverso la ripetizione di singoli eventi specificamente progettati,

— comprendere l'organizzazione di almeno una giornata ecologica all'anno caratterizzata da eventi dimostrativi,

Il progetto deve contenere:

— la descrizione dettagliata delle attività,

— l'indicazione delle modalità e dei tempi per la loro realizzazione,

— l'indicazione delle competenze e del numero delle persone necessarie.

Nel caso in cui il personale da utilizzare nell'attività di sensibilizzazione non sia dipendente dell'appaltatore, questi deve fornire alla stazione appaltante indicazioni esaustive riguardo alle modalità di collaborazione di tale personale.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, del progetto di campagna di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle scuole indicate nei documenti di gara, corredato dalla documentazione attestante qualifica e rapporto di lavoro del personale da impiegare.

Allegato 2

(abrogato)

Allegato 2

Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro

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Note ufficiali

1.

Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione - Pan Gpp), redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126, 1127, 1128, è stato adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 (in Gu n. 107 del 8 maggio 2008) ed aggiornato con decreto ministeriale 10 aprile 2013 (in Gu n.102 del 3 maggio 2013).

2.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce" (in Gu n. 100 del 2 maggio 2006 - So n. 107).

3.

Vedi Dlgs 152/2006 articolo 183 "Definizioni", come modificato dal Dlgs n. 205 del 2010.

4.

Articolo 68 comma 10 del Dlgs 163/2006: "... le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di eco-etichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto". Per organismi riconosciuti si intendono, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 68, i laboratori di prova, di taratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee.

5.

Il Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 (in Gu n. 88 del 14 aprile 2006) recepisce la direttiva Ce/98/2008.

6.

Determina dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) n. 7 del 24 novembre 2011 "Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture" (in Gu n. 291 del 15 dicembre 2011).

7.

Articolo introdotto dall'articolo 6 del Dlgs 205 del 2010.

8.

Decreto interministeriale del 11 aprile 2008 (in Gu n. 107 del 8 maggio 2008) di adozione del Pan Gpp.

9.

Tra i riferimenti metodologici utili per lo sviluppo di queste attività vi possono essere le Linee guida europee "Guidelines on the preparation of food waste prevention programmes" e le Linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani Federambiente-Onr.

10.

Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale".

11.

In Gu n. 220 del 21 settembre 2011.

12.

Legge 27 febbraio 2009, n.13 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" all'articolo 7-sexies prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare la forma dell'accordo volontario per valorizzare a fini ecologici i mercati dell'usato.

13.

Dlgs 152/2008, articolo 183 "Definizioni', comma 1 punto t): "compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità"

14.

Vedi regolamento (Ue) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 "recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/ Ce... " e regolamento (Ue) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 "recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/ Ce... "

15.

Dm 8 aprile 2008 e s.m.i.

16.

Vedi Dm 8 aprile 2008 "recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" e s.m.i.

17.

Cer Catalogo europeo dei rifiuti relativo a rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'allegato D al Dlgs 152/2006.

18.

Articoli 40, 42 e 44 del decreto legislativo 12 aprile 2006 il. 163 e art. 281 del Dpr 5 ottobre 2010 n. 207.

19.

Vedi Dm 8 aprile 2008 "recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" e s. m. e i.

20.

La frazione umida dei rifiuti domestici ha un peso specifico elevato e quindi può dare un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre, raccolta in modo da garantire un elevato livello qualitativo grazie al sistema porta a porta, può alimentare impianti di compostaggio in grado di produrre un prodotto competitivo.

21.

Cer Catalogo europeo dei rifiuti relativo a rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'allegato D al Dlgs 152/2006.

22.

Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture (Gu del 24 marzo 2012, n. 71). Articolo 25. Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali, comma 6 "I concessionari e gli affidatari di servi:;j pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi."

23.

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Giurisprudenza correlata

Sentenza Tar Lombardia 28 agosto 2019, n. 785 Appalti - Rifiuti - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Articolo 95, Dlgs 50/2016 - Criteri ambientali minimi (Cam) per il servizio rifiuti - Dm 13 febbraio 2014 - Attribuzione di un punteggio premiante - Possesso di veicoli ecologici - Verifica - Dimostrazione all'atto di partecipazione della gara del possesso dei veicoli - Contrasto coi principi di concorrenza e proporzionalità negli appalti - Articolo 30, comma 1, Dlgs 50/2016 - Sussistenza - Impegno preciso e inequivocabile all'acquisto dei veicoli - Sufficienza

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