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Decreto direttoriale MinAmbiente 3 febbraio 2014

Prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica idrocarburi petroliferi - Modifica dell'allegato 5 al Dd 25 febbraio 2011

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 3 febbraio 2014

(Gu 19 febbraio 2014 n. 41)

Modifica al decreto 25 febbraio 2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi

 

Il Direttore generale per la protezione della natura e del mare

Visto il decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 recante

"Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi";

Visto l'articolo 7 "Aggiornamento degli allegati" al medesimo decreto direttoriale che al comma 1 recita: "L'aggiornamento delle procedure tecniche contenute negli allegati al presente decreto è effettuato con decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare."

Visto l'allegato 5 al medesimo decreto direttoriale recante "Metodologie analitiche e criteri di accettabilità delle risultanze dei test necessari per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale", paragrafo 6 "Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale" ed, in particolare, il comma 5 che stabilisce per il parametro stabilità i valori percentuali che determinano l'accettabilità dei prodotti;

Considerato che il parametro stabilità non è contemplato nelle normative di settore degli altri Paesi dell'Unione europea;

Viste le raccomandazioni dell'European Marittime Safety Agency (Emsa) espresse nel documento: Workshop Report January 2013 — "Workshop Report The Use of Oil Spill Dispersants following the Deepwater Horizon Incident 26 — 27 November 2012, Lisbon" che ha evidenziato la necessità di pervenire ad una armonizzazione delle normative di settore vigenti nei vari Paesi relative all'autorizzazione dei prodotti disperdenti in ambito Ue;

Visto il resoconto della riunione del 12 settembre 2013 — convocata con nota prot. n. 0043966/Pnm del 5 settembre 2013 — del Tavolo tecnico finalizzato alla formalizzazione di uno schema di revisione del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 recante la "Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi", istituito con decreto direttoriale Dec/Dpn/1928 del 29 ottobre 2007;

Viste le note prot. n. 0039831 del 22 ottobre 2013 dell'Istituto Superiore di Sanità e prot. n. 0047674 del 26 novembre 2013 dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;

Considerata l'opportunità di garantire la necessaria uniformità con gli altri Paesi europei ma anche con gli Stati Uniti, Australia e Canada delle procedure volte al riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, soprattutto per quanto concerne le modalità di effettuazione dei test di stabilità dell'emulsione olio-disperdente a mare;

Ritenuto pertanto necessario procedere ai sensi dell'articolo 7 del decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 all'aggiornamento dell'allegato 5 al decreto direttoriale medesimo con la soppressione del comma 5, paragrafo 6;

Decreta:

Articolo 1

1. Per le motivazioni espresse in premessa il comma 5 del paragrafo 6 dell'allegato 5 al decreto direttoriale 25 febbraio 2011, è soppresso.

2. Il paragrafo 6 dell'allegato 5 al decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 è pertanto così modificato:

"6. Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale

1. Il punto di infiammabilità, determinato in accordo al metodo Uni En Iso 2719: 2005, deve essere superiore a 55 °C;

2. La viscosità cinematica, misurata a 20 °C secondo il metodo Astm D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt;

3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le norme IP 219/67, deve essere inferiore o uguale a -10 °C;

4. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve essere tale da disperdere almeno il 60% del petrolio;

5. La tossicità negli organismi marini, determinata secondo le indicazioni di cui al presente allegato, deve prevedere per tutti gli organismi una EC50 maggiore di 10 mg/L;

6. Tutti i componenti del prodotto devono risultare biodegradabili con un consumo di ossigeno maggiore del 60% del ThOD.;

7. In riferimento al bioaccumulo, il log Kow di tutti i componenti organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a 3 oppure un BCF misurato minore di 500.".

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 febbraio 2014

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