Sostanze pericolose

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 6 febbraio 2014, n. 337

Bonifiche - Edilizia - Cemento-amianto - Rimozione - Unica modalità di bonifica - Esclusione - Ordinanza contingibile e urgente - Legittimità - Sussiste -Condizioni - Congrua motivazione - Necessità

La rimozione dell'amianto cemento, posta la sua pericolosità per la salute e l'ambiente, non è di per sé l'unica bonifica possibile. Il Dm 6 settembre 1994 impone di valutare attentamente l'effettiva consistenza del materiale, dovendo dipendere da esso la scelta del metodo di bonifica da adottare.
Lo ha deciso il Tar Puglia (sentenza 6 febbraio 2014, n. 337) annullando l'ordinanza contingibile e urgente emessa da un Comune che imponeva a una parrocchia di rimuovere la copertura di amianto sul tetto della chiesa. Per i Giudici non è in discussione la sussistenza della urgenza a tutela della salute pubblica alla base dell'ordinanza contingibile emessa dal Comune, essendo l'amianto in re ipsa fonte di pericolo per la privata e pubblica incolumità.
Ma l'ordinanza sindacale contingibile e urgente ex Dlgs 267/2000 deve essere congruamente motivata e dalla normativa sulla tutela dall'amianto (Dm 6 settembre 1994 e legge 257/1992) emerge che quando si deve decidere la bonifica occorre fare una attenta valutazione della consistenza del materiale per scegliere il metodo di bonifica  più adatto tra quelli indicati all'articolo 6 Dm 6 settembre 1994 (rimozione, incapsulamento, confinamento). Poiché l'ordinanza comunale non reca tale motivazione il Tar l'ha annullata.

Tar Puglia

Sentenza 6 febbraio 2014, n. 337

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2007, proposto da:

Chiesa (omissis), in persona del Parroco (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

 

contro

Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco p.t. anche nella qualità di Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile e urgente n. 230 prot. n. 0020039 del 31 luglio 2007, notificata il 6 agosto 2007; di qualsiasi altro atto presupposto, comunque connesso e/o consequenziale, ivi compreso il rapporto e/o la relazione dell'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Grottaglie, redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 6 maggio 2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. (omissis) e udito l'avvocato (omissis), anche in sostituzione dell'avvocato (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con l'impugnata ordinanza contingibile ed urgente, sulla scorta del sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia municipale presso la Chiesa (omissis), è stato ingiunto di "provvedere ad horas a mettere in sicurezza l'immobile rimuovendo la copertura in eternit e trasporto della stessa presso una discarica autorizzata".

Avverso il provvedimento è stato proposto il presente ricorso, affidato ad un unico motivo con cui è dedotta:

— la violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;

— la violazione e l'omessa applicazione del Dm 6 settembre 1994, degli articoli 6, terzo comma, e 12, dodicesimo comma, della legge n. 257/1992, nonché dell'articolo 2 e dell'allegato 2 del Dm 20 agosto 1999;

— la violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 del Dlgs n. 267/2000.

È contestata la ricorrenza dei presupposti per far luogo all'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente, che si è basata sull'ispezione della P.M., la quale si è limitata ad effettuare delle fotografie al tetto della chiesa, senza considerare che la presenza di materiali contenenti amianto non comporta di per sé un pericolo per la salute (Dm 6 settembre 1994), occorrendo appurare la loro friabilità e considerare che la rimozione non è l'unico metodo di bonifica, essendone previsto anche l'incapsulamento.

Il Comune di Grottaglie non si è costituito in giudizio.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 19 dicembre 2007 n. 1226 (riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza della Sezione V del 10 giugno 2008 n. 3209).

La ricorrente ha prodotto memoria difensiva e, all'udienza pubblica del 12 dicembre 2013, il ricorso è stato assegnato in decisione.

 

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Posto che la presenza (incontestata) di materiale contenente amianto sul tetto della Chiesa (omissis) costituisce fonte di pericolo per la privata e pubblica incolumità, così da giustificare l'emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente, la stessa non sfugge però alla necessità di un'adeguata istruttoria, dalla quale risultino quali specifiche prescrizioni debbano essere osservate, al fine di rimuovere la situazione pregiudizievole.

Nel caso di specie, l'esame del Dm 6 settembre 1994 ("Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto") mostra la necessità di avere riguardo all'effettiva consistenza del materiale, dovendo dipendere da esso la scelta del metodo di bonifica, tra quelli indicati all'articolo 6 (rimozione; incapsulamento; confinamento).

Con detta norma tecnica sono dettate le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica, precisando espressamente che "un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto".

A ciò consegue che l'ordinanza impugnata, priva di istruttoria e di motivazione in ordine alla scelta di rimuovere la copertura della chiesa, palesa una inesatta modalità di esercizio del potere, astrattamente idoneo (per quanto detto) ad aggravare il fenomeno anziché risolverlo, allorché sia dimostrato che la rimozione costituiva una cattiva scelta per prevenire il pericolo alla salute pubblica.

Il provvedimento è pertanto illegittimo, per il denunciato vizio di difetto di istruttoria, e va conseguentemente annullato.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce — Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza sindacale n. 230 del 31 luglio 2007.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria 6 febbraio 2014.

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