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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 9 dicembre 2013, n. 802

Reflui domestici - Riversamento reflui sul suolo - Regolamentazione comunale sull'igiene pubblica e sul Sii - Lavori di rifacimento della rete di collettamento - Ordinanza comunale - Articolo 124, Dlgs 152/2006 -  Legittima

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 9 dicembre 2013, n. 802

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2008, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis);

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, Piazza Maggiore 6; Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente E.R.;

nei confronti di

(omissis), rappresentata e difesa dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis);

per l'annullamento

dell'ordinanza a firma del Direttore del Settore Ambiente e Verde Urbano del Comune di Bologna, P.G. 173495 del 3 luglio 2008, notificata ex articolo 140 C.p.c. in data 8 luglio 2008.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna e di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

È impugnato con presente ricorso l'ordinanza comunale n. 173495/ 2007 con la quale sono ordinati al ricorrente lavori di rifacimento della rete di collettamento dei reflui domestici e meteorici degli immobili di sua proprietà da convogliare, mediante la realizzazione di una nuova condotta, verso la pubblica fognatura, in base a quanto previsto dai regolamenti comunali sull'igiene pubblica e sul servizio idrico integrato.

Deduce in sintesi con plurimi motivi: la violazione dell'articolo 124, Dlgs 124/2006 sotto il profilo della carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dell'ordinanza impugnata; violazione degli articolo 3 e 10 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, contraddittorietà, illogicità, straripamento, ingiustizia manifesta.

I motivi non hanno pregio.

Occorre, con riferimento alle questioni rappresentate nel ricorso, evidenziare in punto di fatto il carattere di rischio igienico sanitario e quindi di pericolo per la salute pubblica dell'evento costituito dall'accertata ennesima rottura dell'impianto fognario di pertinenza degli edifici in questione e in sostanza della sua perdurante inefficienza, nonostante i molteplici interventi di riparazione effettuati dal ricorrente.

L'intervento dell'amministrazione comunale che ha condotto all'emissione dell'ordinanza impugnata era stato preceduto, fin dall'anno 2002 come ha rilevato il Comune, da una serie di ingiunzioni a provvedere all'eliminazione degli inconvenienti igienici riscontrati, senza però ottenere, sul piano sostanziale, alcun concreto e duraturo risultato.

Per le anzidette valide ragioni sussistevano i presupposti di fatto e di diritto per un immediato intervento dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 124 del Dlgs 152/2006, consistenti nella complessiva, scarsa funzionalità ed efficienza dell'impianto precedente accertate da Arpa, le quali avevano determinato, secondo il predetto organo tecnico, un riversamento dei reflui domestici sul suolo circostante con evidente pericolo sotto il profilo igienico ed ambientale.

Anche sul piano logico va infatti considerato diversamente un singolo episodio di mal funzionamento o di rottura di un condotto fognario per il quale può essere sufficiente un intervento di riparazione da una pluralità di episodi di rottura del predetto manufatto dai quali può evincersi, come evidenzia il Comune, un'effettiva fragilità strutturale dell'impianto e dunque la necessità di provvedere non ad un semplice intervento di ripristino dello stesso, ma ad una sua definitiva ristrutturazione con allacciamento alla rete fognaria comunale.

Quanto agli ulteriori aspetti evidenziati nel ricorso si osserva che dalla conformità del provvedimento alla suindicata normativa e dalle considerazioni appena svolte deriva l'inconsistenza dei rilievi di carenza di motivazione e d'istruttoria, mentre per ciò che attiene alle osservazioni dell'interessato, certamente di queste si è tenuto conto, ma esse non potevano essere condivise, stante l'inutilità del proposto nuovo intervento di ripristino del vecchio impianto.

Infine appartengono esclusivamente al campo delle scelte tecnico— discrezionali poste a base dell'ordinanza comunale, i rilievi prospettati dal ricorrente circa la non corrispondenza all'interesse pubblico degli ordinati interventi, rilievi i quali devono pertanto ritenersi inammissibili.

Attesa la palese inconsistenza di tutte le argomentazioni sviluppate nel ricorso, il medesimo deve essere respinto.

Le spese vanno liquidate come da dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alle spese che si liquidano in complessivi € 2000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge in favore del resistente Comune e le compensa nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2013

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