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Dm Ambiente 27 novembre 2013, n. 156

Identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri - Criteri tecnici - Modifica alla Parte III del Dlgs 152/2006

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 27 novembre 2013, n. 156

(Gu 14 gennaio 2014 n. 10)

Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 77, comma 5 e l'allegato 3 della Parte III;

Visto l'articolo 75, comma 3 del medesimo decreto legislativo che dispone che, attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato — Regioni, possono essere modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo;

Viste le linee guida emanate dalla Commissione europea che forniscono criteri tecnici per l'identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali;

Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali fluviali e lacustri si deve procedere alla loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici compresi quelli fortemente modificati ed artificiali;

Ritenuta la necessità di adeguare in particolare il paragrafo B.4 rubricato "Corpi idrici fortemente modificati e artificiali", sezione B del punto 1.1 dell'allegato 3 della parte terza del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari e per stabilire una metodologia comune sul territorio italiano per l'identificazione dei corpi idrici da designare fortemente modificati o artificiali ai sensi dell'articolo 77, comma 5 del citato decreto legislativo;

Acquisite le proposte tecniche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) prot. n. 40072 del 28 novembre 2011 e dell'Istituto per lo studio degli ecosistemi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr— Ise) prot. n. 21526 del 20 settembre 2012;

Acquisita l'intesa rep. n. 56/Csr del 7 febbraio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. 0042510 del 7 agosto 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/5 del 24 settembre 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. L'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 al punto B.4 è integrato con il punto B.4.1, rubricato "Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri", riportato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

2. Restano ferme le disposizioni per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali di cui all'articolo 77, comma 5, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Le designazioni dei corpi idrici di cui ai commi precedenti sono riviste periodicamente in relazione all'aggiornamento dei piani di gestione e di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del medesimo decreto legislativo.

4. I criteri tecnici riportati nell'allegato 1 del presente decreto possono essere modificati, con atto regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 qualora, a seguito della loro prima applicazione, se ne manifesti la necessità, anche su motivata richiesta da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, comunque, per sopravvenute esigenze o per nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 novembre 2013

Allegato 1

Punto B.4.1

Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri

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