Sentenza Consiglio di Stato 26 novembre 2013, n. 5611
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Cementifici già autorizzati al recupero rifiuti - Richiesta di utilizzare Cdr - Nuova autorizzazione per impianto rifiuti - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Non richiesta
La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti
Altre pronunce sullo stesso argomento
-
Sentenza Consiglio di Stato 29 aprile 2020, n. 2733
Ippc/Aia - Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi - Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale - Articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 - Effetti - Sostituzione di tutti gli atti autorizzatori necessari per l'approvazione del progetto compresa l'autorizzazione unica ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Provvedimento di Aia - Effetti - Variante allo strumento urbanistico - Sussistenza - Conferenza dei servizi - Svolgimento - Determinazioni delle Amministrazioni intervenute - Valutazione - Articolo 14-quater, legge 241/1990 - Criterio maggioritario - Sussistenza
-
Sentenza Corte di Cassazione 24 aprile 2020, n. 12853
Rifiuti - Gestione abusiva rifiuti provenienti da un cantiere edile per lavori di metanizzazione - Reato ex articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006 - Deposito incontrollato di 125 metri cubi di rifiuti speciali in un'area comunale chiusa e nella disponibilità del sindaco che la indicava come area destinata allo stoccaggio di rifiuti - Trasformazione dell'area in deposito in assenza di autorizzazione (N.d.R.: articolo 208 e seguenti, Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Responsabilità del sindaco in concorso con il responsabile del cantiere – Sussistenza - Responsabilità amministratore e legale rappresentante azienda affidataria lavori – Non sussistenza - Astratta regola della delegabilità della responsabilità penale in materia ambientale - Sussistenza
-
Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2020, n. 10440
Rifiuti - Violazione prescrizioni autorizzazione alla gestione ex articoli 208 e 216 del Dlgs 152/2006 - Gestione non autorizzata, conseguente inquinamento ambientale e emissioni moleste - Reati ex articoli 256, comma 1 e comma 2, del Dlgs 152/2006, 452-bis e 674 del Codice penale - Sequestro preventivo dell'impianto - Amministratore giudiziario - Destinatario della richiesta di attivare procedure preventive e di bonifica di cui all'articolo 242 del Dlgs 152/2006 – Legittimità – Sussistenza
-
Sentenza Corte di Cassazione 21 febbraio 2020, n. 6923
Rifiuti - Autorizzazione alla gestione di rifiuti - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Inclusione di una particella urbanistica in un Piano comunale di riqualificazione ambientale - Effetti - Rilascio dell'autorizzazione alla gestione rifiuti per quella particella - Esclusione - Sussistenza - Provvedimento autorizzatorio - Autonomia tipica e funzionale rispetto a profili autorizzatori di tipo urbanistico - Sussistenza - Attività di recupero rifiuti da demolizione senza autorizzazione e deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 1 e articolo 192, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
-
Sentenza Consiglio di Stato 31 gennaio 2020, n. 803
Rifiuti – Discariche "esistenti" – Prestazione garanzie finanziarie – Articolo 14 del Dlgs 36/2003 - Obbligo – Sussistenza dall'attivazione della discarica alla fase post-chiusura della stessa - Piano di adeguamento contenente garanzie finanziarie - Articolo 17, comma 1 del Dlgs 36/2003 - Discariche autorizzate prima dell'entrata in vigore del Dlgs 36/2003 - Sussistenza - Diffida provinciale prestazione delle garanzie finanziarie, ex articolo 208, comma 13 del Dlgs 152/2006 - Natura discrezionale – Non rientra - Garanzie finanziarie - Necessità – Sicurezza ambientale e requisiti minimi da mantenere in tutto il ciclo di vita della discarica - Funzione necessaria - Non derogabilità
-
Sentenza Tar Lazio 6 dicembre 2019, n. 13987
Rifiuti – Veicoli fuori uso – Impianto di rottazione – Istanza di autorizzazione unica ex articolo 208, Dlgs 152/2006 – Compatibilità urbanistica e ambientale quali presupposti imprescindibili – Incompatibilità – Determinazione P.a. di diniego all'autorizzazione – Legittimità – Sussistenza – Autorizzazione alla prosecuzione delle attività ex articolo 15, comma 3, Dlgs 209/2003 - Procedimento di delocalizzazione ex articolo 6-bis, Lr Lazio 27/1998 – Ditte hanno potuto svolgere per lungo tempo l'attività di che trattasi in siti privi della conformità urbanistica – Obbligo di valutare l'eventuale "affidamento meritevole di considerazione" – Sussistenza
-
Sentenza Tar Lombardia 26 marzo 2019, n. 278
Rifiuti - Impianto per il trattamento di percolato di discarica - Autorizzazione integrata ambientale - Procedimento - Aggiornamento dell'autorizzazione per modifica non sostanziale - Imposizione d'ufficio di prescrizioni a tutela di possibili rischi di inquinamento - Rinvenimento di sostanze perfluoroalchiliche - Articolo 8, Lr Lombardia 24/2006, articolo 29-ter, Dlgs 152/2006, articolo 280, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Natura delle prescrizioni - Ragionevolezza - Necessità - Prescrizioni che impediscono l'operatività dell'impianto e inibiscono di fatto l'autorizzazione - Illegittimità - sussistenza
-
Sentenza Corte di Cassazione 25 marzo 2019, n. 12876
Sostanze pericolose – Trasporto – Attività di bonifica delle cisterne utilizzate e contaminate da rifiuti pericolosi – Infortuni mortali e non dei lavoratori dell’impresa appaltatrice esecutrice dei lavori – Reati di omicidio colposo aggravato e lesioni personali ex articoli 589 e 590, Codice penale – Responsabilità dei datori di lavoro delle imprese committenti – Sussistenza – Violazione degli obblighi generali di sicurezza ex articolo 2087, Codice civile – Sussistenza – Omessa valutazione dei rischi derivanti da interferenze e connessa attività di coordinamento e cooperazione ex articolo 26, Dlgs 81/2008 – Violazione dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici - Articoli 2087 e 2050, Codice civile, articolo 26, Dlgs 81/2008 – Per omessa verifica delle necessarie autorizzazioni alle attività di gestione rifiuti (articolo 208, Dlgs 152/2006) – Culpa in eligendo - Sussistenza – Posizione di garanzia del produttore dei rifiuti ex articolo 183, Dlgs 152/2006 quale soggetto cui sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti (cd. produttore giuridico) – Sussistenza – Responsabilità amministrativa delle imprese ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 – Sussistenza
-
Sentenza Tar Puglia 4 marzo 2019, n. 342
Rifiuti – Discariche – Attività di pianificazione e programmazione degli interventi – Iter autorizzatorio - Articolo 208, Dlgs 152/2006 – Conferenza di servizi – Dissenso qualificato di organismi tecnici – Elementi ostativi de facto o de jure insuperabili – Necessità di riprogettazione totale dell’impianto - Diniego dell’Aia - Legittimità
-
Sentenza Tar Campania 17 dicembre 2018, n. 7194
Rifiuti - Autorizzazione impianto rifiuti - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Procedimento autorizzatorio in conferenza dei servizi - Regime speciale rispetto a quello dell'articolo 14 della legge 241/1990 - Sussistenza
-
Sentenza Corte Costituzionale 26 novembre 2018, n. 215
Rifiuti - Articolo 13, Lr Friuli-Venezia Giulia 34/2017 - Approvazione del Piano regionale rifiuti - Mancata consultazione ai fini redazione rapporto ambientale - Violazione articolo 13, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Articolo 15, comma 4, Lr Friuli-Venezia Giulia 34/2017 - Criteri di localizzazione degli impianti rifiuti in prossimità di un'opera di captazione di acque - Violazione articolo 94, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Articolo 39, Lr 34/2017 - Clausola di rinvio alla disciplina statale – Articolo 23, Lr Friuli-Venezia Giulia 34/2017 - Inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica - Violazione articolo 208, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Elementi di flessibilità della disciplina statale - Sussistenza
-
Sentenza Consiglio di Stato 28 agosto 2018, n. 5065
Rifiuti - Impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali - Autorizzazione unica - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione integrata ambientale - Articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 - Localizzazione dell'impianto - Deroga ai criteri localizzativi previsti nel Piano regionale di gestione rifiuti - Possibilità - Esclusione - Diniego dell'autorizzazione - Legittimità - Sussistenza
-
Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2018, n. 29652
Rifiuti urbani - Centro comunale per la raccolta differenziata – Disciplina - Modalità e requisiti stabiliti dal Dm 8 aprile 2008 – Violazione – Applicabilità delle regole generali in materia di rifiuti – Obbligo di autorizzazione regionale ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Sussistenza – Violazione – Reato di Gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità
-
Tar Veneto 16 giugno 2017, n. 576
Rifiuti - Autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Convenzione pattizia con rinuncia alla stessa - Sussistenza - Lecita - Negazione - Diritto irrinunciabile - Sussistenza
-
Tar Lazio 10 maggio 2017, n. 5658
Rifiuti - Autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Ordinanza sindacale inibitoria ex articolo 50, Dlgs 267/2000 - Assenza del requisito di pericolo imminente - Illegittimità
-
Sentenza Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 210
Territorio - Rifiuti - Impianti a servizio dell'attività di cava - Lr 12/2012 come modificata e integrata dalla Lr Liguria 6/2015 - Recupero e lavorazione di materiali di provenienza esterna - Autorizzazione - Presentazione della Scia - Contrasto con gli articoli 208, 214 e 216 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Violazione competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale
-
Sentenza Consiglio di Stato 1° aprile 2016, n. 1301
Rifiuti - Abbandono su terreno - Responsabilità del proprietario ex articolo 192 Dlgs 152/2006 - Obbligo di rimozione ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Ordinanza sindacale - Mancata comunicazione avvio procedimento ex articolo 7, legge 241/1990 - Sussistenza - Annullabilità atto amministrativo - Sussistenza
-
Sentenza Consiglio di Stato 6 maggio 2015, n. 2261
Rifiuti - Trattamento - Impianti "esistenti" - Articolo 5, Dlgs 152/2006 - Revamping con ampliamento dei Cer - Nozione di "modifica sostanziale" - Rientra - Autorizzazione regionale - Legittimità
-
Sentenza Consiglio di Stato 12 gennaio 2015, n. 30
Rifiuti - Piano provinciale - Mancata indicazione impianti già autorizzati e in fase di avanzata realizzazione - Funzione pianificatoria - Ricognizione sommaria impianti in essere - Non giustificata - Rifiuto secco residuo - Individuazione Cer - Determina provinciale che innova nozione comunitaria - Illegittima
-
Sentenza Corte Costituzionale 3 dicembre 2014, n. 269
Rifiuti - Smaltimento rifiuti non pericolosi - Legge regionale - Sanatoria - Autorizzazione a posteriori - Illegittimità costituzionale - Terre e rocce da scavo - Smaltimento - Sanatoria - Autorizzazione a posteriori - Illegittimità costituzionale
-
Sentenza Consiglio di Stato 27 ottobre 2014, n. 5308
Aria - Attività produttiva - Emissioni nocive - Cessazione - Ordinanza contingibile e urgente - Obbligo di comunicare avvio del procedimento - Non sussiste - Condizioni
-
Sentenza Consiglio di Stato 14 ottobre 2014, n. 5120
Rifiuti - Deposito incontrollato - Aree private - Sanzione - Rientra - Comunicazione di avvio del procedimento - Esigenze di tutela dell'integrità dell'ambiente - Esonero
-
Sentenza Consiglio di Stato 13 maggio 2014, n. 2452
Rifiuti - Impianto di digestione anaerobica - Odori - Assenza di norme specifiche e valori limite - Comunicazione di avvio procedimento - Articolo 7, legge 241/1990 - Semplice vicinanza - Insufficiente - Principio di precauzione - Articolo 178, Dlgs 152/2006 - Rischi puramente ipotetici - Non rientrano - Principio di proporzionalità - Bilanciamento
-
Sentenza Consiglio di Stato 16 aprile 2014, n. 1936
Acque - Scarichi acque reflue - Autorizzazione - Disciplina semplificata - Dpr 227/2011 - Scarico relativo ad attività alberghiera - Assimilazione alle acque domestiche - Legittimità
-
Sentenza Consiglio di Stato 31 marzo 2014, n. 1541
Energie rinnovabili - Impianto a biomassa di produzione di energia da rifiuto -Autorizzazione - Procedimento unico ex Dlgs 387/2003 - Legittimità - Sussiste
-
Sentenza Consiglio di Stato 10 marzo 2014, n. 1105
Rifiuti - Realizzazione discarica su terreno di proprietà privata - Dichiarazione di pubblica utilità - Mancato esproprio - Illegittimità - Articolo 43, Dpr 327/2001 - Illegittimità costituzionale - Accessione invertita - Esclusa - Risarcimento del danno - Prescrizione - Esclusa fino alla cessazione dell'illecito
-
Sentenza Consiglio di Stato 22 febbraio 2014, n. 818
Rifiuti - Recupero ambientale (R10) in cava - Attività di collaudo - Riscontrato superamento dei valori limite - Test di cessione - Articolo 9, Dm 5 febbraio 1998 - Rifiuto "tal quale" - Non compare - Articolo 239, Dlgs 152/2006 - Rifiuto abbancato trasformato in terreno - Escluso
-
Sentenza Consiglio di Stato 27 dicembre 2013, n. 6259
Rifiuti - Abbandono e deposito incontrollato - Ordinanza comunale - Articolo 239, Dlgs 152/2006 - Trasformazione del rifiuto abbancato in terreno - Impossibilità giuridica - Procedure semplificate di recupero - Test di cessione - Articolo 9, Dm 5 febbraio 1998 - Necessità del rifiuto "tal quale - Escluso
-
Sentenza Consiglio di Stato 26 settembre 2013, n. 4773
Bonifiche - Fusti pericolosi interrati - Ordinanza di rimozione - Proprietario del terreno e dello stabilimento inerte - Articolo 17, Dlgs 22/1997 - Esecuzione d'uffico della bonifica - Comunicazione di inizio procedimento - Non richiesta
-
Sentenza Consiglio di Stato 24 settembre 2013, n. 4689
Impianti di recupero rifiuti - Procedura semplificata - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Dm 5 febbraio 1998 - Compatibilità esigenze ambientali e territoriali - Conformità urbanistica - Richiesta
-
Sentenza Corte di Cassazione 28 giugno 2013, n. 28205
Cantieri edili - Costruzione e demolizione - Impianti mobili di frantumazione - Articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 - Trasformazione del materiale - Autorizzazione regionale - Richiesta
-
Sentenza Consiglio di Stato 25 giugno 2013, n. 3458
Acque - Vincolo paesistico - Fosso d'acqua collegato a un canale - Natura di acqua pubblica - Sussiste - Scarsa portata d'acqua - Irrilevanza
-
Sentenza Corte di Cassazione 9 maggio 2013, n. 19955
Impianti di trattamento rifiuti - Autorizzazione ordinaria ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Prescrizioni dettate della Pubblica amministrazione - Violazione - Reato di inosservanza delle prescrizioni ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Violazione cautele per impianti di coincenerimento rifiuti - Reato ex articolo 19, Dlgs 133/2005 - Sussistenza - Procedure semplificate per il recupero dei rifiuti ex articolo 214, Dlgs 152/2006 –Ambito di applicazione del Dm 5 febbraio 1998 - Riferibilità esclusiva alle attività di recupero soggette a procedura semplificata - Sussistenza - Discrezionalità della P.a. di tradurne i requisiti anche nelle prescrizioni dell’autorizzazione ordinaria - Sussistenza
-
Sentenza Consiglio di Stato 4 marzo 2013, n. 1272
Discarica - Rifiuti urbani non pericolosi - Localizzazione - Piano provinciale - Continuità normativa (Dlgs 22/1997 e Dlgs 152/2006) - Continuità azione amministrativa - Necessità - Sussiste
-
Sentenza Consiglio di Stato 5 dicembre 2012, n. 6238
Impianti di gestione rifiuti - Mancato rispetto autorizzazione - Diffida - Comunicazione del procedimento - Giusto procedimento - Sospensione - Mancata specificazione dei motivi nel provvedimento finale - Non rileva
-
Sentenza Tar Lazio 12 settembre 2012, n. 7725
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Localizzazione impianti di smaltimento - Favor legis - Natura non assoluta - Destinazione urbanistica - Bilanciamento degli interessi di rilevanza generale - Richiesto
-
Sentenza Consiglio di Stato 28 giugno 2012, n. 3818
Rifiuti - Dlg 152/2006 - Impianti di recupero e smaltimento - Autorizzazione - Realizzazione esclusivamente in zona industriale - Necessità - Non sussiste
-
Sentenza Consiglio di Stato 1° dicembre 2011, n. 6348
Impianto di trattamento rifiuti - Dlgs 152/2006 - Autorizzazione regionale - Modalità - Comprensione degli assensi comunali previsti dalla normativa edilizia e urbanistica - Esclusione
-
Sentenza Consiglio di Stato 16 settembre 2011, n. 5193
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Impianti di recupero - Localizzazione - Legittimazione attiva - Prova della pericolosità dell'impianto - Necessità - Esclusione
-
Sentenza Corte di Cassazione 1° giugno 2011, n. 21859
Rifiuti da demolizione - Articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 - Impianto mobile - Smaltimento e Recupero - Mancata autorizzazione - Presentazione domanda alla Regione
-
Sentenza Consiglio di Stato 9 marzo 2011, n. 1468
Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio del procedimento, articolo 7, legge n. 241/1990 - Invio mediante raccomandata postale - Sufficienza - Notifica a mezzo ufficiale giudiziario - Non necessaria
-
Sentenza Consiglio di Stato 17 gennaio 2011, n. 220
Impianti di smaltimento - Autorizzazione unica ex articolo 208 del Dlgs 152/2006 - Variante agli strumenti urbanistici - Disciplina regionale contrastante - Preve la legge speciale nazionale sopravvenuta
-
Sentenza Consiglio di Stato 15 novembre 2010, n. 8049
Rifiuti - Procedura ex articolo 208, comma 13, Dlgs 152/2006 - Impianti di smaltimento e recupero - Autorizzazioni - Sospensione e revoca
-
Sentenza Consiglio di Stato 13 ottobre 2010, n. 7461
Discariche - Costruzione di un nuovo impianto - Programmazione a cavallo tra il Dlgs 22/1997 e il Dlgs 152/2006 - Continuità dell'azione amministrativa - "Formale localizzazione" - Autorizzazione unica
-
Sentenza Consiglio di Stato 23 settembre 2010, n. 7073
Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero - Termine di presentazione dell'istanza ex articolo 208 del Dlgs 152/2006 - Rinnovo - Norma di carattere generale
-
Sentenza Consiglio di Stato 26 febbraio 2010, n. 1142
Via - Impianto smaltimento rifiuti - Conferenza di servizi - Approvazione di progetto sostanzialmente diverso - Nuova Via - Necessità
-
Sentenza Consiglio di Stato 16 febbraio 2010, n. 888
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Sottoprodotti - Olio di sansa vergine - Attività agricole e attività industriali
-
Sentenza Corte Costituzionale 4 dicembre 2009, n. 315
Norme regionali per la tutela della qualità dell’aria - Autorizzazione alle emissioni - Violazione della normativa statale in materia ambientale - Illegittimità costituzionale
-
Sentenza Corte Costituzionale 14 marzo 2008, n. 62
Norme Provincia di Bolzano - Terre e rocce da scavo - Trasporti rifiuti speciali non pericolosi - Iscrizione Albo gestori ambientali - Autorizzazione impianti recupero e smaltimento rifiuti - Deroghe alla disciplina nazionale - Illegittimità
-
Sentenza Consiglio di Stato 8 marzo 2004, n. 1077
Servitù permanente di elettrodotto - Diretti interessati - Comunicazione dell'avvio del procedimento di pubblica utilità - Necessità - Sussiste
-
Sentenza Consiglio di Stato 3 marzo 2004, n. 1063
Realizzazione di una stazione radio base - Esame dell'istanza di autorizzazione paesistica - Verifiche obbligatorie dell'autorità delegata o subdelegata
-
Sentenza Consiglio di Stato 5 marzo 2003, n. 1224
Rumore - Rapporto Arpa - Provvedimento di eliminazione dei disturbi da rumore emesso - Attività economica - Legittimità
Consiglio di Stato
Sentenza 26 novembre 2013, n. 5611
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 3999 del 2012, proposto da:
Comune di Maniago, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis);
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);
Società (omissis) Spa, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis) ed (omissis), con domicilio eletto presso il primo, (omissis);
nei confronti di
Provincia di Pordenone, Comune di Fanna, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Onlus (omissis), Comune di (omissis), Comune di (omissis), Comune di (omissis);
sul ricorso numero di registro generale 4942 del 2012, proposto da:
Comune di (omissis), rappresentato e difeso dagli avv. (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso il primo, (omissis);
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);
(omissis) Spa, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis);
Provincia di (omissis), Comune di (omissis), Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Associazione Onlus A(omissis), Comune di (omissis), Comune di (omissis), Comune di (omissis);
per la riforma
quanto ai ricorsi n. 3999 e 4942 del 2012:
della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia: Sezione I n. 00560/2011, resa tra le parti, concernente modifica autorizzazione integrata ambientale
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, contenente appello incidentale, Società (omissis) Spa e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. Il presente giudizio ha ad oggetto i provvedimenti della Regione Friuli-Venezia Giulia con cui è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della (omissis) Spa, titolare di un cementificio nel territorio del Comune di Fanna, in seguito alla richiesta di quest'ultima di utilizzare nell'impianto del combustibile CDR— Q (combustibile derivato da rifiuto di elevata qualità), a parziale sostituzione del pet-coke precedentemente impiegato nella produzione.
Detti provvedimenti venivano impugnati davanti al Tar Friuli-Venezia Giulia dal Comune di Maniago, sulla base della prospettazione che il proprio centro abitato, distante 2,5 km dall'impianto, è potenzialmente esposto alle emissioni atmosferiche da esso derivanti. L'amministrazione ricorrente formulava censure di ordine formale, consistenti nella mancata partecipazione al procedimento e nell'omessa sottoposizione del progetto di modifica a valutazione di impatto ambientale, e sostanziale sotto svariati profili, inerenti in estrema sintesi la nocività del combustibile impiegato e la mancata adozione delle necessarie misure precauzionali nel relativo impiego, nonché l'inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio e contenimento delle emissioni atmosferiche.
2. Accertata la legittimazione ad agire del Comune ricorrente, il Tar respingeva l'impugnativa nel merito.
3. Il Comune di (omissis) ha appellato la sentenza, riproponendo tutti i motivi di impugnativa e formulando critiche alle statuizioni di rigetto del giudice di primo grado.
4. In relazione a tale impugnativa, la Regione Friuli Venezia Giulia ha proposto appello incidentale, nel quale censura il positivo riscontro operato dal Tar in ordine alla legittimazione ad agire di detta amministrazione, in quanto fondato sulla base della mera vicinitas, in mancanza, tuttavia, di prova che dall'impianto deriverebbe un danno ambientale per il proprio territorio.
4.1 Nel medesimo appello, la Regione critica l'analoga statuizione emessa dal giudice di primo grado con riguardo all'Associazione Onlus "(omissis)" — Associazione Controllo Qualità Urbanistico Ambientale, interveniente ad adiuvandum, obiettando che tale ente non è dotato della necessaria rappresentatività e stabilità.
5. Ha proposto separato appello anche il Comune di (omissis), anch'esso interventore ad adiuvandum, nel quale contesta la dichiarazione di inammissibilità del proprio intervento, motivata dal Tar in ragione della legittimazione primaria, non diversificabile da quella della ricorrente principale, che tale amministrazione vanta nella presente controversia.
Diritto
1. I giudizi devono preliminarmente essere riuniti ai sensi dell'articolo 96 C.p.a., poiché scaturenti da appelli rivolti nei confronti della stessa sentenza.
2. Assume carattere prioritario l'individuazione delle "giuste parti" di questo giudizio e dunque la verifica della legittimazione ad agire/intervenire delle due amministrazioni comunali odierne appellanti principali, nonché dell'associazione Onlus (omissis). Pertanto devono essere esaminati, nell'ordine, l'appello incidentale della Regione Friuli, quindi l'appello principale del Comune di (omissis) ed infine l'altro appello principale, vale a dire quello del Comune di (omissis), il quale contiene motivi afferenti al merito del presente contenzioso.
2.1 In accoglimento dell'appello incidentale, la suddetta Onlus deve in effetti essere ritenuta carente della legittimazione ad intervenire, imponendosi quindi la riforma del pertinente capo della sentenza di primo grado.
Risulta dalla documentazione versata agli atti del giudizio, ed in particolare dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'associazione che questa nasce allo scopo di opporti al progetto delle "casse di espansione" sul fiume Tagliamento, vale a dire ad un progetto volto all'adozione di sistemi di contenimento degli straripamenti del fiume.
Si tratta dunque di un ente privato costituito con uno scopo specifico, dal quale non è possibile ricavare una legittimazione, ancorché secondaria, ad opporsi al progetto sulla cui base è stata emessa l'autorizzazione ambientale in contestazione nel presente giudizio.
2.2 È pur vero, come ha rilevato il Tar, che in base al citato statuto l'associazione si propone anche "di tutelare l'ambiente naturale o manufatto e la conservazione di opere caratteristiche locali, considerate per l'ecologia, la natura, l'artigianato, la cultura e l'arte o da riferimenti storici o paesaggistici"; ed inoltre che l'ente "ha sede in località non distante e che prevede di agire anche mediante "prese di posizione". Tuttavia, in assenza di ragguagli specifici da parte dell'interessata, pur essendo a ciò onerata, la citata previsione statutaria altro non può essere considerata che una mera una enunciazione programmatica, cui non risulta essere seguito lo svolgimento di concrete attività ed iniziative.
Come infatti recentemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa di secondo grado in giudizi di impugnazione di autorizzazioni ambientali, le associazioni ambientaliste non iscritte presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali ai sensi dell'articolo 13 legge 349/1986 non possono limitarsi ad allegare che fra i propri scopi statutari sono compresi quelli di tutela dell'ambientale nell'area di afferenza del provvedimento amministrativo contestato, occorrendo invece avere riguardo all'effettiva e non occasionale militanza del soggetto associativo a favore della tutela dell'interesse ambientale protetto (C.d.S., sez. V, 16 aprile 2013, n. 2095; C.g.amm., 16 ottobre 2012, n. 933).
3. Le censure della Regione appellante incidentale non possono invece essere condivise con riguardo alla posizione del Comune di Maniago.
Deve infatti rilevarsi che, pur essendo vero che l'indirizzo di questo Consiglio di Stato più recente, ed ormai consolidato, considera la cd. vicinitas come condizione necessaria ma non sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare atti autorizzativi in materia ambientale (in questo senso, tra le altre : sez. IV, 11 novembre 2011, n. 5986; sez. V, 10 luglio 2012, n. 4068; 16 aprile 2013, n. 2108; sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 325;), è del pari incontrastato che in caso di impianti a potenzialità inquinante diffusiva, a causa della tecnologia in essi impiegata, tale legittimazione viene sostanzialmente riconosciuta come sussistente in re ipsa nei confronti di Comuni confinanti, causa la loro naturale esposizione alle emissioni atmosferiche da detti impianti proveniente (in questo senso sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7275).
3.1 Tanto precisato, è innanzitutto pacifica la riconducibilità dell'impianto della (omissis) a quelli con potenzialità inquinante diffusiva.
Inoltre, occorre precisare che, vertendosi in materia di condizioni dell'azione, non è esigibile una prova concreta del danno, essendo sufficiente che di questo sia fornita una prospettazione plausibile. Il che è dato riscontrare nella deduzione del Comune di (omissis) di essere limitrofo a quello di Fanna dove detto impianto è localizzato, letta in correlazione con la sopra accennata potenzialità inquinante dell'attività di co-incenerimento che in esso la predetta società si propone di svolgere e sulla cui base ha ottenuto l'autorizzazione qui contestata.
Pertanto, l'appello incidentale della Regione deve essere respinto in questa parte.
4. Deve quindi passarsi da esaminare l'appello principale di (omissis), nel quale si contesta la statuizione di carenza di legittimazione ad intervenire emessa dal Tar, per l'omogeneità del suo interesse oppositivo a quello azionato in via principale dal Comune di (omissis).
4.1 Nel proprio mezzo, la suddetta amministrazione appellante obietta a tale ragionamento di essere venuta a conoscenza del provvedimento autorizzativo qui in contestazione solo in seguito all'impugnativa del limitrofo Comune di (omissis), avendo fino ad allora ignorato l'esistenza del relativo procedimento, a causa dell'inidoneità degli strumenti partecipativi previsti dalla legislazione in materia (pubblicazione su quotidiani locali della proposta progettuale, come in concreto avvenuto).
La stessa, quindi, si vanta di possedere nella presente fattispecie una legittimazione secondaria in ragione "della diversa collocazione territoriale rispetto al Comune di (omissis)" (pag. 6 dell'atto di appello), sulla quale fonda la ritualità del proprio atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio di primo grado.
Tale deduzione è stata ulteriormente specificata dall'amministrazione nella propria memoria conclusionale, nella quale ha differenziato la propria posizione dalla ricorrente principale in ragione di quanto segue: "Il Comune di (omissis) […] si trova all'imbocco della Val Meduna, a nord-est rispetto al cementificio di (omissis) e all'abitati di (omissis) e a differenza di quest'ultimo, non è posto sottovento rispetto alle esalazioni del cementificio. Il Comune di (omissis) invece, in ragione alla sua particolare ubicazione, cioè a sud del cementificio, "respira" direttamente le esalazioni da questo promananti" (pag. 3 della memoria conclusionale).
4.2 Questo ragionamento non può essere condiviso.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non è infatti possibile sfuggire, con riferimento alle questioni attinenti alla legittimazione ad impugnare atti autorizzativi in materia ambientale, alla seguente alternativa: o a causa della propria posizione l'impianto è fonte di pregiudizio per il proprio territorio, ed allora la legittimazione è primaria, donde l'inammissibilità di interventi adesivi ad impugnative altrui, pena altrimenti l'elusione del termine decadenziale per ricorrere (in questo senso è pacifica la giurisprudenza (C.d.S., sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446; sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640; 5 novembre 2012 n. 5591), oppure non vi è alcuna posizione differenziata e qualificata, a causa dell'indifferenza dell'impianto rispetto agli interessi di cui si è portatori, cosicché nemmeno è ammissibile un intervento adesivo dipendente.
4.3 La prima di quelle ora dette è in realtà l'ipotesi nella quale va inquadrato l'intervento del Comune di (omissis), avendo lo stesso comunque paventato una "diffusione inevitabilmente sovralocale dell'inquinamento", direttamente interessante il proprio territorio (pag. 5 dell'atto di appello).
Del resto, ove fosse seguita la prospettazione dell'appellante si introdurrebbero intollerabili elementi di opinabilità in ordine ad una condizione dell'azione, il cui accertamento in subiecta materia verrebbe condizionato a giudizi inevitabilmente relativistici, fondati sulla distanza dei territori comunali potenzialmente interessati da impianti industriali inquinanti, in spregio ai più elementari canoni di certezza che deve informare l'accertamento di una condizione dell'azione quale legittimazione ad agire.
4.4 Potrebbe peraltro ammettersi in questi casi atti di intervento nei limiti in cui con essi non si ampli la domanda ritualmente proposta dai ricorrenti (cfr. C.d.S., sez. VI 13 dicembre 2012, n. 4858). Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, avendo il Comune di (omissis) formulato una censura autonoma, direttamente riguardante la propria posizione, relativa all'inadeguata pubblicizzazione del procedimento autorizzativo, che a suo dire ne avrebbe pregiudicato la possibilità di proporre tempestivamente l'impugnativa giurisdizionale in via principale avverso l'autorizzazione ambientale rilasciata alla (omissis).
4.5 E' poi appena il caso di evidenziare che tale doglianza è in ogni caso infondata.
L'amministrazione odierna appellante ammette infatti che è stata effettuata la pubblicazione del progetto alla base dell'istanza autorizzativa in contestazione su un quotidiano a diffusione regionale, e precisamente "Il Gazzettino", in conformità al disposto dell'articolo 5, comma 7, Dlgs 59/2005 ("Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"), in allora vigente. Ebbene, tanto è sufficiente per ritenere assolto l'onere partecipativo nei confronti dei soggetti interessati, quali le amministrazione comunali potenzialmente esposte alle emissioni dell'impianto progettato, gravante sull'autorità regionale procedente.
L'appello del Comune di (omissis) è quindi infondato e deve essere respinto.
5. Può dunque passarsi all'esame dell'appello del Comune di (omissis).
5.1 Con il primo motivo, detta amministrazione lamenta di non essere stata posta in condizione di partecipare con pienezza al procedimento autorizzativo a causa della suddetta pubblicità. Tanto — a detta dell'appellante – in violazione dei principi del giusto procedimento, sul rilievo che tale mezzo comunicativo è inidoneo a tutelare la propria posizione giuridica nell'iniziativa autorizzativa. A questo riguardo, il Comune appellante, in quanto contermine a quello nel cui territorio l'impianto è situato, assume di essere titolato a ricevere una comunicazione individuale dell'avvio del procedimento, essendo destinatario degli effetti del provvedimento autorizzativo conclusivo ex articolo 7 legge 241/1990. Inoltre, vanta una posizione di equiordinazione ex articolo 114 Cost. rispetto alla Regione procedente.
5.2 Con il secondo motivo si duole al medesimo riguardo della violazione del principio di leale collaborazione discendente dalla citata disposizione costituzionale, nonché dall'articolo 120 della Carta fondamentale. Secondo questa prospettazione, tali norme imporrebbero di addivenire ad un'intesa prima di adottare la decisione amministrativa contestata.
6. I motivi, strettamente connessi e pertanto esaminabili congiuntamente, sono entrambi infondati. Il secondo è peraltro anche inammissibile perché proposto per la prima volta in appello.
6.1 Merita innanzitutto piena conferma l'avviso del Tar, che ha accertato che gli adempimenti procedimentali fissati dal citato articolo 5 Dlgs 59/2005 sono stati rispettati nei confronti del Comune odierno appellante attraverso la pubblicazione dell'istanza autorizzativa sul "Il Gazzettino", in conformità dunque al comma 7 di tale disposizione, come visto sopra anche per il Comune di Cavasso Nuovo.
6.1.1 Si rivela quindi condivisibile quanto affermato sul punto dal giudice di primo grado, e cioè che occorre distinguere nel procedimento in questione tra "le amministrazioni competenti in materia ambientale" e quella comunale sul cui territorio è ubicato l'impianto (articolo 5, commi 10 e 11), dagli alti "soggetti interessati" (articolo 5, comma 8). Solo alle prime è dovuta la comunicazione individuale di avvio del procedimento, in virtù del loro titolo a partecipare alla conferenza di servizi decisoria di cui al citato comma 10 dell'articolo 5. Per contro, i secondi sono legittimati a presentare osservazioni, che l'autorità procedente deve prendere in considerazione a mente del comma 13 della disposizione in commento (contrariamente alle determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, che sono destinate ad essere "acquisite" nel provvedimento conclusivo, secondo i meccanismi propri dell'istituto procedimentale della conferenza di servizi).
Coerente con questa legittimazione procedimentale secondaria, la pertinente normativa prevede a favore dei soggetti una forma di comunicazione generalizzata quale la pubblicazione del progetto.
6.1.2 .1 Il Comune di (omissis) non può in contrario invocare la propria qualità di destinatario degli effetti del provvedimento autorizzativo.
L'articolo 7 legge 241/1990 specifica che questi effetti devono essere "diretti" ed è evidente che un simile predicato non si addice ai Comuni contermini ad un impianto quale quello in contestazione, i quali possono in ipotesi risentire delle relative emissioni inquinanti e dunque di esternalità negative indirette derivanti, ma non già una incisione diretta quale è quella sofferta dal solo Comune nel cui territorio l'impianto insiste.
6.2 Il secondo motivo è come sopra accennato inammissibile, in quanto proposto in violazione del divieto di ius novorum sancito dall'articolo 104, comma 2, cod. proc. amm.
Non giova sostenere in contrario che lo stesso costituisce uno sviluppo argomentativo dei motivi dedotti in prime cure, essendo palese che i riferimenti alle norme ed ai principi costituzionali sui rapporti tra i diversi livelli territoriali di governo, ed il vanto, sulla base di questi, della propria legittimazione ad esprimere un potere condizionante di assenso al progetto coinvolto nel procedimento autorizzativo in contestazione, costituiscono deduzioni nuove. Infatti, nel primo motivo del ricorso originario il Comune odierno appellante aveva lamentato di non avere potuto dare il proprio "contributo partecipativo fondamentale", alludendo dunque chiaramente ad una legittimazione partecipativa secondaria.
6.2.1 Nel merito lo stesso motivo è comunque infondato, come detto sopra.
E' infatti non conferente il richiamo al principio di equiordinazione tra livelli territoriali di governo nei quali si articola la Repubblica sancito dall'articolo 114 Cost.
Pur con la sua carica innovativa rispetto al previgente assetto dei rapporti politico-istituzionali tra Stato da una parte e Regioni ed enti locali dall'altra, la citata disposizione non può essere interpretata nel senso di legittimare deroghe all'ordine, statico, delle competenze amministrative stabilito per legge, oppure di introdurne di nuove. Esso rileva invece sul piano dinamico, nel senso di imporre l'intesa (cd. forte) come strumento di composizione dei contrasti nello svolgimento di attività da parte di amministrazioni dotate di pari competenza su una specifica materia ed ha avuto rilievo nell'ambito dei rapporti tra Stato e Regioni, in relazione a casi in cui la legislazione del primo introduceva ipotesi di cd. chiamata in sussidiarietà ascendente di funzioni amministrative attribuite alle seconde (cfr. Corte Cost. 1 ottobre 2003 n. 303 e14 ottobre 2005 n. 383).
6.3 Segue l'esame del quarto motivo d'appello, nel quale il Comune di (omissis) deduce un'ulteriore violazione di carattere procedimentale, consistente nella mancata effettuazione della valutazione di impatto ambientale sulle modifiche impiantistiche e produttive proposte dalla (omissis).
Secondo l'appellante, tale sede procedimentale avrebbe consentito di apprezzare con il necessario approfondimento le proprie osservazioni in ordine alle ricadute ambientali delle modifiche suddette e di valutare le alternative possibili, fino alla cd. opzione "zero".
6.3.1 Sennonché, come già condivisibilmente rilevato dal Tar, la censura è generica, essendo priva di puntuali contestazioni al decreto n. 5567 del 10 aprile 2009, adottato all'esito del procedimento di screening ex articolo 20 Tu ambiente di cui al Dlgs 152/2006, con il quale la Regione Friuli si è determinata nel senso di non sottoporre la modifica progettuale al Via. In detto provvedimento si dà conto del fatto che la (omissis) era già autorizzata allo svolgimento dell'attività di recupero di cui al codice R1 (di cui all'Allegato C, "operazioni di recupero", alla parte IV del citato testo unico), che tuttavia non aveva fino ad allora esercitato, e che le modifiche proposte non avrebbero comportato il superamento del valore soglia di cui all'Allegato III, "progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", punto n), alla parte II del medesimo Dlgs 152/2006, "in quanto l'attività di recupero energetico R1 subirà una variazione dalle attuali 0 t/giorno alle 90 t/giorno".
Ne consegue che il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile a causa di detta genericità, nonché per difetto di specifica critica ai sensi dell'articolo 101, comma 1, cod. proc. amm., alla contraria statuizione del giudice di primo grado.
6.4 Con l'ultimo motivo rimasto da esaminare, il terzo nell'ordine seguito nell'atto d'appello, il Comune di (omissis) censura sotto vari profili la sentenza del Tar nella parte in cui ha ritenuto sufficienti gli impegni assunti dalla (omissis) in ordine all'abbattimento ed al controllo delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti sprigionate dall'impianto.
L'amministrazione comunale appellante osserva che:
— l'autorizzazione contestata ha consentito il superamento dei valori limite previsti dal Dlgs 133/2005 ("Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti") mediante l'impiego del CDR-Q;
— l'impiego di tale materiale avrebbe dovuto essere specificamente autorizzato ai sensi dell'articolo 208 Dlgs 152/2006;
— nella proposta della controinteressata non è assicurato il controllo sulle caratteristiche del nuovo combustibile e le conseguenze nocive rivenienti dal suo incenerimento;
— sono ravvisabili carenze istruttorie e motivazionali in ordine ai controlli ed alle analisi specifiche sulle caratteristiche e la composizione chimica CDR-Q destinato all'incenerimento, come invece prescritto dal Dlgs 133/2005 ("Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti");
— non sono state prese in considerazione le acquisizioni degli enti pubblici i quali hanno segnalato la necessità di approfondire gli effetti ambientali collegati alla modifica in contestazione.
6.4.1 Il motivo è infondato.
Innanzitutto, non risponde al vero che l'autorizzazione qui impugnata abbia autorizzato il superamento di valori soglia alle emissioni atmosferiche.
Occorre infatti sottolineare come si verta nella presente fattispecie in una caso di modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 2, lett. n), Dlgs 59/2005 citato, in quanto suscettibile di avere effetti negativi significativi sull'ambiente umano a causa, nello specifico, del materiale impiegato, non comportante alcuna modifica impiantistica.
Quindi, va rilevato che l'impianto cointestato era già stato autorizzatato (l'originaria Aia rilasciata in favore della (omissis) per lo stabilimento di Fanna risale al 16 ottobre 2008) e questi sono riportati nel provvedimento qui impugnato.
Inoltre, nello stesso provvedimento si dà debitamente conto delle ragioni alla base dell'autorizzazione a superare i limiti di cui al Dlgs 133/2005: in virtù di espressa autorizzazione contenuta di detto provvedimento normativo per le sostanze organiche volativi e ossidi di zolfo; ed inoltre per specifiche ragioni concernenti gli strumenti tecnici impiegati nell'impianto con riguardo al monossido di carbonio.
In ordine a tali profili, il motivo d'appello non contiene alcuna specifica censura. Lo stesso si fonda dunque, per questa parte, su un non completo esame delle pertinenti risultanze probatorie, risultando inficiato da genericità.
Del pari, poiché l'attività di incenerimento del CDR-Q è qualificabile come attività di recupero di cui al predetto codice R1 ai sensi della normativa ambientale vigente, per il cui esercizio la controinteressata era già stata autorizzata in virtù del provvedimento ora citato, non è corretto ritenere che occorresse una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 Dlgs 152/2006, relativo ai "nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", tenuto conto che, come dalla stessa dichiarato – e non contestato – il preesistente bruciatore è già predisposto per la co-combustione di combustibili alternativi. Per tacere del fatto che ai sensi dell'articolo 184-ter del citato Dlgs, introdotto dal Dlgs 205/2010 ("Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"), e del Dm 14 febbraio 2013, n. 22 il materiale in questione, a determinate condizioni, non è più qualificabile come rifiuto speciale, ma come combustibile solido secondario (ed anche la produzione può legittimamente avvenire in forza di autorizzazione integrata ambientale, corredata da apposita certificazione o iscrizione Emas, in luogo dell'autorizzazione ex articolo 208 citato).
Quindi, non si può fondatamente censurare l'istruttoria condotta dalla Regione Friuli in ordine al controllo delle emissioni.
E' inoltre riscontrabile nel provvedimento impugnato uno specifico approfondimento in ordine ai controlli sul materiale destinato ad essere incenerito, vale a dire il CDR-Q. In risposta a specifiche richieste del Comune di (omissis), la (omissis) ha chiarito in sede procedimentale (con relazione integrativa) che detto materiale, per il cui approvvigionamento prevede di ricorrere ad uno specifico fornitore ((omissis) Srl), verrà accettato se conforme alla pertinente normativa tecnica (Uni 9903:2004); ha quindi fornito puntuali indicazioni in ordine alle caratteristiche ed alla composizione del materiale ed agli impegni contrattuali assunti al riguardo dalla fornitrice; si è infine impegnata nei confronti dell'autorità amministrativa ad effettuare controlli periodici sulle emissioni atmosferiche. Quest'ultimo impegno si è poi tradotto in una specifica prescrizione all'interno dell'autorizzazione qui contestata (n. 9).
Pertanto, non sussiste alcuna violazione della normativa in materia di inceneritori, né tanto meno le dedotte carenze istruttorie e motivazionali nell'autorizzazione contestata.
7. In conclusione, anche l'appello del Comune di (omissis) deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sugli appelli principali riuniti ed incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
— accoglie in parte l'appello incidentale della Regione Friuli Venezia Giulia e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di legittimazione della Associazione Onlus (omissis) ad intervenire nel presente giudizio, respingendolo nel resto;
— respinge entrambi gli appelli principali.
Compensa integralmente le spese tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
(omissis)
Depositata in Segreteria il 26 novembre 2013