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Decisione Commissione Ue 2013/793/Ue

Proroga della validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel ai saponi, agli shampoo e  ai balsami per capelli

Ultima versione disponibile al 23/04/2024

Commissione europea

Decisione Commissione Ue 19 dicembre 2013, n. 2013/793/Ue

(Guue 21 dicembre 2013 n. L 349)

Decisione che modifica la decisione 2007/506/Ce al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/506/Ce della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli si applica fino al 31 dicembre 2013.

(2) È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione in oggetto. In considerazione della fase in cui si trova il processo di riesame di tale decisione, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica ivi stabiliti. Occorre che il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/506/Ce sia prorogato fino al 31 dicembre 2014.

(3) È pertanto opportuno che la decisione 2007/506/Ce sia modificata di conseguenza.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2007/506/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "saponi, shampoo e balsami per capelli" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013.

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