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Dm Salute 20 settembre 2013, n. 134

Bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato - Modifica del Dm 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Ministero della salute

Decreto 20 settembre 2013, n. 134

(Gu 5 dicembre 2013 n. 285)

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato

Il Ministro della salute

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento Ce n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Visto il regolamento Ce n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento Ce n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento Ce n. 2023/2006;

Visto il regolamento Ce n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, n. 139, recante integrazioni al citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato;

Vista la pubblicazione dei primi pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sicurezza dei processi di riciclo e la richiesta di una impresa volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato nella produzione di contenitori destinati al contatto con alimenti;

Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto ministeriale 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 gennaio 2013;

Esperita la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/Ce che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 11 aprile 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Nel decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modifiche, l'articolo 13-ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 13-ter

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 è consentita la produzione di bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato a condizione che:

a) la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto e dalla normativa comunitaria vigente;

b) i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento Ce n. 1935/2004;

c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento Ce n. 282/2008.

2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.

3. Le vaschette per alimenti di cui al comma 1 possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o commercializzate in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See).

5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato, indicando il numero di Registro di cui al comma 1, lettera c)".

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6, del regolamento Ce n. 282/2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 settembre 2013

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