Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 7 novembre 2013, n. 1508

Energia - Realizzazione impianti a fonti rinnovabili - Procedimento - Autorizzazione unica (articolo 12, Dlgs 387/2003) - Documentazione da allegare alla domanda - Elenco - Linee guida nazionali - Possibilità per le Regioni di prescrivere ulteriore documentazione - Sussiste

Tar Puglia

Sentenza 7 novembre 2013, n. 1508

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2012, proposto da:

(A) Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

 

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato(omissis);

 

per l'annullamento

— del provvedimento della Regione Puglia, Area politiche per lo sviluppo, il lavoro, l'innovazione — Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo del 2 agosto 2012, n. prot. 0007559U, con cui è stata rigettata l'istanza della ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, per la realizzazione e l'esercizio di impianto eolico di potenza pari a 43,7 MW nel Comune di Acquaviva delle Fonti;

— ove occorra, della determinazione del Dirigente dello stesso Servizio energia reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 1 del 3 gennaio 2011, nella parte in cui richiede che le relazioni geologica e geotecnica da allegare all'istanza di autorizzazione unica siano redatte secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Dpr 207/2010 (articoli 4.2.2 e 4.2.3);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori avvocati (omissis); (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

1. La (A) Spa, odierna ricorrente, ha impugnato il diniego di autorizzazione unica opposto dalla Regione Puglia all'istanza dalla stessa presentata per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da Fer, nel comune di Acquaviva delle fonti, della potenza nominale di 43,7 MW, di cui alla determinazione del 2 agosto 2012 a firma del Dirigente del Servizio regionale energia reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo e del responsabile del procedimento; nonché la presupposta determinazione n. 1 del 2011 a firma dello stesso Dirigente, nella parte in cui dispone che le relazioni geologica e geotecnica da allegare all'istanza di autorizzazione unica siano redatte secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Dpr 207/2010 (articoli 4.2.2 e 4.2.3).

Il diniego gravato era stato preceduto dalla nota prot. n. 0005583U del 7 giugno 2012, con la quale l'Amministrazione intimata aveva rappresentato alla società istante la necessità di un'integrazione documentale. I rilevi in essa sollevati soltanto in parte sono stati confermati nel provvedimento finale; più precisamente le contestazioni afferenti, per un verso, l'asserita difformità della dichiarazione resa dall'istituto bancario sulla disponibilità finanziaria del proponente rispetto al fac-simile reperibile sul sito ufficiale della Regione Puglia e, per altro verso, l'incompletezza delle relazioni geologica e geotecnica allegate alla domanda rispetto alle prescrizioni del Dpr n. 207/2010.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia con atto depositato in data 20 ottobre 2012, opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con ordinanza di questa Sezione n.809/2012 è stata respinta la richiesta di concessione di misura cautelare interinale e, all'udienza del 19 giugno 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il gravame, incentrato su due motivi di censura, entrambi articolati su di un piano strettamente procedimentale, non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo si contesta la competenza dell'Ente regionale a sindacare la regolarità della documentazione presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per cui è causa, sul presupposto che le valutazioni operate in tale sede preliminare si siano risolte in considerazioni di merito, in quanto tali riservate dalla legge alla Conferenza di servizi da indirsi in fase successiva, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003.

Con il secondo motivo si invoca, invece, il principio di non aggravamento del procedimento, in particolare lamentando l'erronea applicazione del Dpr n. 207/2010 al procedimento di rilascio dell'A.u. per cui è causa, invece disciplinato dalle linea guida nazionali e regionali, rispettivamente contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 e nella deliberazione di Giunta regionale n. 3029/2010.

Gli stessi vizi vengono poi espressamente estesi ai rilievi mossi dall'Amministrazione intimata alla dichiarazione resa dall'istituto bancario sulla "disponibilità finanziaria del proponente" (cfr. ricorso, pag. 15, 1° cpv.).

2.1. Orbene, prendendo le mosse dal primo motivo, deve rimarcarsi che la verifica dei documenti presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione unica è demandata agli uffici regionali proprio dalle disposizioni contenute nelle linee guida nazionali e regionali invocate dalla società ricorrente.

Queste, invero, contemplano un preventivo generico controllo della "completezza formale" della documentazione allegata, prima della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento di esame della domanda.

La previsione in parola risponde al principio generale di economia procedimentale, il quale evidentemente suggerisce di condizionare l'esperimento di un modulo complesso, quale la conferenza di servizi, che vede l'intervento di una pluralità di Amministrazioni intestatarie di una pluralità di competenze, ad un'attenta verifica circa la completezza e regolarità della documentazione allegata, al fine di agevolare l'esame del merito dell'istanza.

La pretesa individuazione di un discutibile limite ai poteri degli uffici regionali di verifica della regolarità e completezza documentale non trova aggancio nel dato normativo e contrasta con il richiamato principio generale.

2.2. Quanto al secondo motivo di gravame, valgano poi le considerazioni che seguono.

Si precisa preliminarmente che parte ricorrente contesta in particolare la necessità di condurre indagini sul sito a corredo delle relazioni geologica e geotecnica, in quanto non richieste dalle norme applicabili al procedimento che ci occupa.

Più precisamente, sostiene che il novero dei documenti di cui l'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata sarebbe contenuto in via esclusiva nell'articolo 13 delle Linee guida nazionali (si ribadisce contenute nel Dm 10 settembre 2010) e nell'articolo 2 delle Linee guida pugliesi (di cui alla richiamata delibera di Giunta regionale n. 3029/2010). Tra questi non figurerebbero le relazioni di cui l'Amministrazione regionale ha, nella fattispecie, contestato l'incompletezza (quella geologica e geotecnica); né il mero rinvio operato dalle linee guida sia statali che regionali al "progetto definitivo" dell'iniziativa, consentirebbe di mutuarne il contenuto dalla normativa regolamentare sui lavori pubblici, che non potrebbe trovare applicazione ad un'opera privata da realizzarsi da parte di una società privata.

La suggerita interpretazione non può tuttavia essere accolta.

L'articolo 13 del Dm 10 settembre 2010, recante l'elenco dei documenti da allegare all'istanza di A.u., va infatti letto in combinato disposto con il successivo articolo 14 (punto 2) e il precedente articolo 6 (punto 1). Espressamente al punto 6.1 delle linee guida nazionali è contemplata – per quel che qui rileva— la facoltà delle Regioni di prescrivere "... documentazione da allegare all'istanza medesima, aggiuntiva a quella indicata al paragrafo 13 ..." ; documentazione "aggiuntiva" che, ai sensi e per gli effetti del successivo punto 14.2 delle stesse istruzioni, unitamente alla documentazione elencata al citato punto 13.1, "... è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità".

La Regione Puglia poi, al punto 2 della più volte richiamata delibera di Giunta regionale n. 3029/2010, ha in effetti individuato la documentazione da allegare all'istanza, tra cui figura in particolare il "progetto definitivo dell'iniziativa"; con la precisazione che, per la "predisposizione" dei documenti in questione, si sarebbe dovuto avere riguardo alle "Istruzioni Tecniche per l'informatizzazione dell'autorizzazione unica, approvate con determina dirigenziale del Dirigente del Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo".

Tali istruzioni sono contenute proprio nella determinazione dirigenziale n. 1/2011, pure oggetto del presente gravame, che per la "predisposizione" delle relazioni geologica e geotecnica fa – a sua volta — espresso rinvio all'articolo 27 del Dpr n. 554/1999; regolamento sostituito, a partire dal 9 giugno 2011, dal Dpr n. 207/2010 di cui parte ricorrente contesta l'applicazione nella fattispecie.

In virtù, pertanto, della descritta serie di rinvii, il regolamento di esecuzione del Codice degli appalti trova in Puglia applicazione sotto alcuni specifici profili anche al procedimento di autorizzazione unica e, dunque, alla fattispecie che ci occupa.

È vero che parte ricorrente ha impugnato anche le istruzioni dirigenziali per l'informatizzazione per asserito contrasto con le Linee guida nazionali e regionali che non contemplerebbero la contestata documentazione, ritenendo ingiustificato il lamentato aggravio del procedimento; ma, alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente che la facoltà della Regione di prescrivere a corredo dell'istanza ulteriori documenti trova fondamento proprio nelle Linee guida nazionali. Tanto più che le linee guida regionali non risultano gravate nella parte in cui operano un rinvio a successive determinazioni dirigenziali per la definizione delle modalità di presentazione della documentazione prescritta (punto 2).

La verificata legittimità di uno dei motivi di rigetto (modalità di presentazione delle relazioni tecniche) è sufficiente a sorreggere il provvedimento gravato ed esime dal verificare la fondatezza delle censure specificamente articolate in relazione all'altro capo di motivazione (quello riguardante la dichiarazione bancaria), che, pertanto, vanno dichiarate assorbite.

3. Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso deve, dunque, essere respinto. Considerata tuttavia la complessità delle questioni trattate, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 7 novembre 2013.

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