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Decisione Commissione Ue 2013/633/Ue

Proroga dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Commissione europea

Decisione 30 ottobre 2013, n. 2013/633/Ue

(Guue 1° novembre 2013 n. L 292)

Decisione che modifica la decisione 2007/742/Ce al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ue alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea [Ecolabel Ue], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/742/Ce della Commissione 1 si applica fino al 31 dicembre 2013.

(2) Al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione succitata è stata condotta una valutazione. In considerazione della fase in cui si trova il processo di riesame di tale decisione, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici da essa stabiliti e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Occorre quindi prorogare fino al 31 ottobre 2014 il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/Ce.

(3) La decisione 2007/742/Ce deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2007/742/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas' e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Note ufficiali

1.

Decisione 2007/742/Ce della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (Gu L 301 del 20.11.2007, pag. 14).

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