Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 6 agosto 2013, n. 979

Rifiuti - Abbandono - Ordinanze sindacali di rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Contraddittorio con i soggetti interessati - Comunicazione di avvio procedimento - Indispensabilità

Nel caso di abbandono di rifiuti, gli accertamenti degli organi preposti al controllo rifiuti in vista del conseguente ordine di rimozione devono essere condotti in contraddittorio con gli interessati, mediante la comunicazione di avvio del procedimento.
Secondo costante insegnamento della Giurisprudenza amministrativa, sottolinea il Tar Piemonte (sentenza 979/2013), i soggetti interessati dall’ordine di rimozione devono essere messi in condizione di partecipare attivamente al procedimento tramite la comunicazione prevista dall’articolo 7 della legge 241/1990 (Avvio del procedimento), “adempimento indispensabile” per l’instaurazione del contraddittorio espressamente previsto dall’articolo 192 del Dlgs 152/2006 (Divieto di abbandono).
È stato anche ritenuto, ricorda poi il Tar, che in tali casi le regole stabilite dall’articolo 21-octies della legge 241/1990 (“Annullabilità del provvedimento”) diventano conseguentemente recessive.
Quando – come nel caso in questione — nessun contradditorio viene instaurato prima di ordinare la rimozione, e i ricorrenti dimostrano che avrebbero potuto contribuire fattivamente al procedimento amministrativo, l’ordinanza comunale è annullabile.

Tar Piemonte

Sentenza 6 agosto 2013, n. 979

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2012, proposto da:

(omissis), (omissis), (omissis), (omissis), rappresentati e difesi dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso (omissis);

contro

Comune di Villar Dora;

Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 13/2012 del Sindaco, del 27 marzo 2012, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti, "ognuno per la proprietà di competenza, in quanto titolari del deposito di materiale derivante da demolizioni edili del fabbricato" insistente in mappa al c.t. foglio n. 5, mappali n. 125.141.142, "di procedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione e allo smaltimento delle macerie depositate nell'area", con la precisazione che "ad ultimazione lavori dovrà essere presentata [...] regolare documentazione comprovante l'effettivo smaltimento dei rifiuti presso le apposite discariche autorizzate" e l'avvertenza che "qualora sia verificata, da parte degli organi accertatori preposti, inadempienza al disposto della presente ordinanza, nei termini stabiliti, sarà data esecuzione d'ufficio ad opera della civica amministrazione, con recupero delle spese occorse a carico dei soggetti obbligati, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e sarà inoltrata a cura degli stessi organi accertatori, notizia di reato all'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 255, comma 3, del Dlgs 152/06",

e per l'annullamento

di ogni altro atto ad essa presupposto, preparatorio e conseguente e — segnatamente — dei verbali delle verifiche che sarebbero state effettuate — in data ignota — dal personale dell'ufficio tecnico del comune e dagli agenti della polizia municipale sui luoghi ai fini dell'accertamento della situazione di fatto, verifiche citate in modo del tutto ellittico dall'ordinanza,

nonchè, se del caso ed ove d'uopo,

della nota del Comando del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri — Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, mai comunicata al ricorrente e della quale neppure sono riportati dall'ordinanza gli estremi protocollari, la quale risulterebbe conseguente ad un esposto presentato da un non indicato soggetto privato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

1. Con ordinanza n. 13, del 27 marzo 2012, il Sindaco del Comune di Villar Dora (To) ha ordinato, ai proprietari delle aree, la rimozione e lo smaltimento delle macerie depositate presso la borgata Giorda, in territorio comunale. Nella motivazione dell'atto, premesso che le macerie esistenti erano derivate dalla demolizione (ordinata dalla stessa amministrazione) di preesistente fabbricato, sono state richiamate le verifiche effettuate da personale dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia municipale, verifiche dalle quali è risultato che "le macerie depositate, conseguentemente alla demolizione, non risultano essere state allontanate".

Con il ricorso in esame i signori (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), in qualità di proprietari, anche pro quota, delle aree interessate dal deposito delle macerie, hanno impugnato l'ordinanza comunale, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare anche inaudita altera parte. Questi, in sintesi, i motivi a sostegno del loro gravame:

— violazione dell'articolo 7 della legge 241/ 1990 e dell'articolo 192, Dlgs 152/2006: nessun coinvolgimento dei privati interessati è stato realizzato dall'amministrazione procedente, né nella forma della previa comunicazione di avvio (di cui alla legge sul procedimento amministrativo), né nella forma del "contraddittorio con i soggetti interessati"in sede di accertamenti in loco (come prescritto dal comma 3 dell'articolo 192 cit.);

— carenza di motivazione;

— travisamento dei fatti e carenza di istruttoria: i ricorrenti riferiscono che quasi tutto il materiale giacente e risultante dalla precedente demolizione "è stato debitamente allontanato", mentre altro materiale ("una piccolissima quantità di laterizio forato e piastrelle") non sarebbe conseguenza di quella demolizione, come risulta da apposita relazione tecnica predisposta dal geom. (omissis) (e depositata agli atti: doc. n. 4).

2. Con decreto n. 328 del 2012 il Presidente di questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare inaudita altera parte.

Si è costituito in giudizio, con memoria di mero stile, il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

L'intimata amministrazione comunale di Villar Dora, pur ritualmente chiamata, non si è invece costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 364 del 2012 questo Tar ha accolto la domanda cautelare in relazione al primo motivo di gravame, indicando come "necessaria"una rinnovazione del procedimento ai fini dell'instaurazione di un completo contraddittorio con i privati interessati.

In prossimità della pubblica udienza di discussione, i ricorrenti hanno depositato una breve memoria nella quale è stato riferito dell'inerzia serbata dall'amministrazione in relazione a quanto disposto dall'ordinanza cautelare di questo Tar.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2013 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato.

Merita conferma, nella presente sede di disamina del merito, l'ordinanza cautelare di questo Tar con la quale è stata evidenziata la violazione procedimentale commessa dall'amministrazione la quale, ancor prima di adottare l'ordinanza di rimozione delle macerie, non ha provveduto a coinvolgere i privati proprietari delle aree (nonché destinatari del successivo provvedimento di rimozione e ripristino). Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza amministrativa, vieppiù all'indomani del varo delle nuove norme in materia di tutela ambientale (di cui al Dlgs 152/2006), che – nell'ipotesi di abbandono di rifiuti ed in vista del conseguente provvedimento di rimozione – gli accertamenti degli organi preposti al controllo devono essere condotti in contraddittorio con gli interessati i quali, quindi, devono essere messi in condizione di partecipare attivamente al procedimento di cui si tratta. Tale partecipazione presuppone che i soggetti stessi siano avvisati dell'avvio del procedimento, mediante la comunicazione di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 (cfr. ex multis, di recente: Cons. Stato, sez. II, parere n. 5271 del 2011; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 514 del 2013; Tar Lazio, Latina, sez. I, n. 493 del 2012; Tar Campania, Napoli, sez. V, n. 1706 del 2012; Tar Sicilia, Catania, sez. II, n. 522 del 2012; Tar Liguria, sez. II, n. 355 del 2012), comunicazione che, pertanto, si configura come un adempimento indispensabile al fine della effettiva instaurazione del "contraddittorio"(espressamente previsto dall'articolo 192, comma 3, del Dlgs 152/2006). In proposito è stato anche ritenuto che, di conseguenza, diventano recessive, nella specifica materia dell'abbandono illecito di rifiuti, le regole stabilite in via generale dall'articolo 21-octies della legge 241/1990 (cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 747 del 2012).

Nel caso di specie, non solo non si è avuto alcun coinvolgimento della proprietà prima dell'adozione del provvedimento di ripristino – di talché gli accertamenti dell'autorità sono stati condotti senza alcun "contraddittorio"con i soggetti interessati – ma è anche stato dimostrato, nell'atto introduttivo, che i ricorrenti avrebbero potuto contribuire fattivamente al procedimento amministrativo, illustrando la situazione fattuale dei luoghi e del materiale depositato (quale a loro conoscenza, così come descritta dalla relazione tecnica depositata nella presente sede giurisdizionale).

4. L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata, con lo specifico avvertimento che rimane salva l'ulteriore attività dell'amministrazione che ben potrà rideterminarsi sulla fattispecie, previo necessario coinvolgimento dei ricorrenti.

Le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), cui è da aggiungere la restituzione dell'importo versato dai ricorrenti a titolo di contributo unificato. La condanna è pronunciata nei confronti unicamente del Comune di Villar Dora. Vanno invece compensate le spese tra i ricorrenti e l'amministrazione della Difesa.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 13, del 27 marzo 2012, del Sindaco del Comune di Villar Dora.

Condanna l'amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, ed oltre alla restituzione, in favore dei ricorrenti, dell'importo del contributo unificato.

Compensa le spese del giudizio tra i ricorrenti ed il Ministero della Difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 6 agosto 2013

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