Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 26 luglio 2013, n. 7652

Abbandono di rifiuti - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Ordine di rimozione - Dolo o colpa - Necessari - Contradditorio - Effettiva partecipazione dei destinatari - Richiesto

Tar Lazio

Sentenza 26 luglio 2013, n. 7652

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 3822 del 2012, proposto da:

(omissis), (omissis) e (omissis), rappresentati e difesi dall'avv. (omissis);

contro

Comune di Soriano nel Cimino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell' ordinanza del Sindaco del Comune di Soriano nel Cimino n. 34/12, prot. 3932, datata 1° marzo 2012;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

Con il provvedimento impugnato il Sindaco di Soriano nel Cimino ha ordinato agli attuali ricorrenti la bonifica di terreno in loro proprietà.

L'ordinanza è contestata nei presupposti legali e di fatto.

Il Comune di Soriano nel Cimino non si è costituito in giudizio.

La causa è passata in decisione all'udienza del 20 giugno 2013.

Il provvedimento è stato assunto alla stregua della disposizione di cui all'articolo 192, comma 3, del Dlgs 152/2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all' articolo 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, e attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2. Tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative — criterio della specialità e criterio cronologico — prevale sul disposto dell' articolo 107, comma 5, del Dlgs 267/2000. È infondata, pertanto, la prima doglianza, con la quale i ricorrenti assumono l'incompetenza del Sindaco a favore dell'autonomia potestativa dirigenziale, come delineata per gli enti locali nel sistema del Dlgs 267/2000.

Per contro, meritano accoglimento gli altri mezzi di gravame.

Invero in tema di abbandono di rifiuti la giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e disciplinata dall'articolo 14 del Dlgs 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi"), riconosce che il proprietario dell'area sia tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne fosse dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (v., tra le molte, Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2005 n. 136), escludendo conseguentemente che la norma configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui);

In particolare è stata affermata l'illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della condotta;

I suddetti principi a fortiori si attagliano anche al disposto dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006, dal momento che tale articolo, non soltanto riproduce il tenore dell'abrogato articolo 14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma in più integra il precedente precetto precisando che l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente "in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo" (cfr. Cons. St., sez. V, 25 agosto 2008 n. 4061).

Il Legislatore delegato ha in questo modo inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento ablatorio personale allo specifico procedimento. Pertanto la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento si configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati.

Calando le superiori considerazioni al caso in esame, deve ritenersi che:

— il Comune di Soriano nel Cimino ha illegittimamente omesso di partecipare ai ricorrenti l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

— l'amministrazione comunale non ha svolto, in contraddittorio, alcuna istruttoria diretta all'accertamento dello specifico profilo di responsabilità dei ricorrenti in ordine all'illecito consumato;

— non è stata dimostrata dall'ente civico la sussistenza dell'elemento psicologico che avrebbe sorretto la condotta omissiva dei ricorrenti;

— non è stata nemmeno dimostrata l'effettività di un diritto reale dei ricorrenti sull'area, solo genericamente indicata, peraltro con riferimento a un indirizzo civico appartenente a terza persona, alla quale era stata in precedenza trasferita parte della proprietà immobiliare in virtù di un decreto di del Tribunale Civile di Viterbo assunto in un procedimento per esecuzione forzata (come documentato agli atti di causa).

In conclusione il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con riguardo ai profili di illegittimità del provvedimento censurati e ritenuti fondati come premesso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e fatti salvi i futuri provvedimenti dell'amministrazione comunale soccombente.

In ordine alle spese processuali sostenute dai ricorrenti — mentre la controparte non si è costituita in giudizio — sussistono ragioni per dichiararne l'irripetibilità.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara irripetibili le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 26 luglio 2013

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