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Regolamento Regione Lombardia 15 giugno 2012, n. 2

Procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati - Attuazione dell'articolo 21 della Lr 26/2003

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Regione Lombardia

Regolamento 15 giugno 2012, n. 2

(So al Bur 19 giugno 2012 n. 25)

Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Capo I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la bonifica di siti inquinati.

2. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente dei siti inquinati, oggetto di procedura sostitutiva da parte del Comune agli adempimenti in capo al responsabile dell'inquinamento e, ove quest'ultimo non sia individuabile o non provveda, al soggetto proprietario incolpevole, il presente regolamento disciplina le procedure applicative per incentivare l'iniziativa di soggetti ai quali affidare l'attuazione degli interventi di bonifica e di riqualificazione delle aree inquinate.

Capo II

Intervento sostitutivo

Articolo 2

Disposizioni procedurali

1. Il Comune, ricevuta la comunicazione di avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di seguito denominate Csc, con ordinanza:

a) ingiunge al responsabile dell'inquinamento di provvedere, nel rispetto dell'articolo 242, commi 3, 4 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale":

1) alla presentazione del piano della caratterizzazione del sito interessato dal superamento delle Csc e alla sua esecuzione;

2) alla redazione dei risultati dell'analisi di rischio e dell'eventuale monitoraggio del sito;

3) alla presentazione, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di seguito denominate Csr, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e alla sua esecuzione;

b) definisce i termini dell'intervento, comunque nel rispetto della tempistica prevista dal Dlgs 152/2006.

2. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, il Comune richiede al proprietario del fondo di provvedere secondo quanto previsto al comma 1, indicando un termine entro cui provvedere, e di comunicargli l'eventuale esistenza di un soggetto interessato ai sensi dell'articolo 245 del Dlgs 152/2006 in possesso di un diritto sull'area tutelato dalla legge.

3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provveda nei termini assegnati e non vi sia un soggetto interessato ai sensi dell'articolo 245 del Dlgs 152/2006, il Comune procede d'ufficio, ai sensi dell'articolo 250 del Dlgs 152/2006, in via sostitutiva, agli adempimenti di cui all'articolo 242 del Dlgs 152/2006, comunicando l'avvio del procedimento al responsabile dell'inquinamento e al proprietario.

4. Qualora il proprietario dell'area renda nota al Comune l'esistenza di un soggetto interessato ai sensi dell'articolo 245 del Dlgs 152/2006 in possesso di un diritto sull'area tutelato dalla legge, il Comune richiede allo stesso di provvedere secondo quanto previsto al comma 1, indicando un termine entro cui provvedere, decorso il quale provvede a comunicare al medesimo l'avvio del procedimento sostitutivo.

5. Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 1, è fatta salva la manifestazione di volontà, da parte del soggetto di cui al comma 3, di intervenire in qualsiasi fase del procedimento esperito d'ufficio dal comune, purché i relativi adempimenti non siano stati già oggetto di incarico, per la loro realizzazione, da parte dell'amministrazione comunale; gli oneri sostenuti dal Comune sono posti in carico al soggetto di cui al comma 3.

6. Il soggetto, di cui al comma 5, che manifesta la volontà di eseguire gli adempimenti di cui al comma 1, trasmette al Comune un cronoprogramma che evidenzia la tempistica d'intervento per la bonifica dell'area inquinata.

7. Le spese sostenute dal Comune per la redazione del piano della caratterizzazione e per l'esecuzione delle indagini in esso previste, per la redazione dell'analisi di rischio e per l'eventuale monitoraggio del sito, per la redazione e l'esecuzione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente possono essere oggetto di finanziamento regionale ai sensi dell'articolo 9 ed in tal caso sono oggetto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile dell'inquinamento e del proprietario dell'area e, in quanto finalizzate alla bonifica del sito, costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare, di cui all'articolo 253 del Dlgs 152/2006.

Articolo 3

Piano della caratterizzazione. Analisi di rischio. Progetto operativo di bonifica

1. Il Comune, redatto il piano della caratterizzazione, lo approva secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 242 del Dlgs 152/2006.

2. A seguito delle risultanze della caratterizzazione, il Comune redige l'analisi di rischio e la approva secondo le procedure di legge.

3. Qualora i risultati dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle Csr, il Comune redige e, a seguito della sua approvazione, svolge un piano di monitoraggio del sito.

4. Qualora i risultati dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore alle Csr, il Comune redige il progetto operativo degli interventi o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e lo approva secondo le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 242 del Dlgs 152/2006.

Articolo 4

Bonifica e valorizzazione urbanistica

1. Per favorire l'iniziativa dei soggetti privati, di cui al comma 2 dell'articolo 21 della Lr 26/2003, interessati alla realizzazione degli interventi di bonifica e di riqualificazione territoriale, il Comune adotta le procedure indicate nei successivi articoli.

2. Per garantire l'economicità del procedimento amministrativo, nel caso in cui le aree da bonificare non presentino caratteristiche necessarie alla loro valorizzazione, il Comune redige apposita dichiarazione e procede alla bonifica d'ufficio ai sensi del comma 8 dell'articolo 21 della Lr 26/2003.

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 21 della Lr 26/2003, il Comune procede all'approvazione di un progetto di bonifica e di una proposta di riqualificazione delle aree interessate secondo le linee di indirizzo indicate dal piano di governo del territorio e al suo affidamento secondo le modalità stabilite dalla legge; in particolare, sono applicabili le procedure previste dall'articolo 53, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce", previa approvazione del progetto preliminare di bonifica di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Progetto preliminare e procedura di esproprio

1. Il Comune redige, ai sensi dell'articolo 250 del Dlgs 152/2006, il progetto preliminare di bonifica di cui all'articolo 93, comma 3, del Dlgs 163/2006, secondo criteri progettuali determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento, al fine di definire i contenuti della progettazione che il responsabile del procedimento deve assicurare nell'ambito della realizzazione degli interventi di bonifica, a norma dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce".

2. Il Comune approva il progetto preliminare di bonifica, sulla base dei pareri espressi dagli enti competenti, anche in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e contestualmente avvia la procedura di acquisizione delle aree interessate, anche mediante procedura di esproprio.

3. Il Comune procede all'esproprio delle aree da bonificare nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Articolo 6

Procedura ad evidenza pubblica

1. Il Comune procede ad esperire la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 21, comma 2, della Lr 26/2003, per l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica, secondo le norme previste dal Dlgs 163/2006.

2. I documenti relativi alla procedura ad evidenza pubblica, oltre agli elementi previsti dalle leggi in materia, devono indicare:

a) gli obiettivi di bonifica, sviluppo, miglioramento e recupero dell'area, indicando i limiti e le condizioni per favorire la sostenibilità ambientale ed economica dell'intervento;

b) i criteri d'intervento per la residenza, per le attività produttive, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale;

c) gli ambiti di trasformazione, definendone, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli indici urbanistico-edilizi;

d) gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione;

e) le spese ed i costi a carico dell'affidatario, ovvero i costi d'esproprio e le spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali individuate dal presente regolamento e per l'esecuzione della caratterizzazione dell'area;

f) la tempistica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, in considerazione dei tempi per l'esame, da parte degli stessi, della documentazione disponibile presso l'amministrazione comunale, relativa alla caratterizzazione del sito, all'analisi di rischio, al progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e al progetto di riqualificazione urbanistica; i tempi per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica devono essere congrui con l'eventuale necessità di integrazioni di indagini, da parte dei soggetti interessati, ai fini di disporre di dati sito-specifici per la redazione dell'analisi di rischio conforme alla nuova proposta di riqualificazione del sito.

3. Per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, i soggetti interessati devono presentare un progetto definitivo di bonifica, avente i contenuti del progetto operativo previsto dal Dlgs 152/2006, ed un progetto di riqualificazione urbanistica avente le caratteristiche del piano attuativo e del piano integrato di intervento secondo quanto indicato dalla procedura ad evidenza pubblica, con i contenuti individuati dalla Giunta comunale o, in alternativa, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con deliberazione del 9 luglio 1999, n. VI/44161 (Adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 3, della Lr 12 aprile 1999, n. 9 "Disciplina dei programmi integrati di intervento" — Approvazione circolare esplicativa).

4. Il progetto definitivo deve contenere:

a) l'analisi di rischio relativo all'assetto urbanistico proposto per il sito;

b) la stima del valore di esproprio definita quantificando il valore di mercato dell'area stessa, ottenuta valorizzando le caratteristiche urbanistiche dell'area e deducendo i costi complessivi di bonifica, comprensivi delle spese di caratterizzazione, dell'analisi del rischio, di progettazione operativa e degli interventi di bonifica.

5. Il progetto definitivo operativo può prevedere la realizzazione di interventi di bonifica per lotti esecutivi; in tal caso, il soggetto affidatario deve presentare un progetto definitivo operativo globale di bonifica, che contempli la presentazione di una progettazione definitiva di dettaglio per lotti.

Articolo 7

Approvazione ed esecuzione degli interventi

1. Il Comune, esperita la procedura di affidamento e individuato il soggetto affidatario, procede ai sensi del comma 7 dell'articolo 242 del Dlgs 152/2006 e approva il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, unitamente al documento di analisi di rischio e al progetto di riqualificazione urbanistica del sito.

2. Nelle aree oggetto di interventi di bonifica, il soggetto affidatario avvia le opere edilizie solo a seguito di esito favorevole del collaudo da parte degli enti di controllo.

3. Ai fini di consentire la massima contestualità del progetto di bonifica di cui al comma 1 con l'eventuale progetto di riqualificazione del sito, qualora gli interventi di bonifica siano propedeutici alla realizzazione delle opere di fondazione degli interventi edilizi di riqualificazione del sito, è ammessa la sovrapposizione degli interventi. In tal caso, il soggetto affidatario trasmette, unitamente al progetto di bonifica, apposita analisi di rischio sito-specifica a tutela dei lavoratori e degli addetti al cantiere edilizio.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche al soggetto interessato di cui all'articolo 245 del Dlgs 152/2006 in possesso di un diritto sull'area tutelato dalla legge.

5. A seguito dell'approvazione del progetto operativo degli interventi o di messa in sicurezza, operativa o permanente, il Comune cede l'area da bonificare al soggetto affidatario, in proprietà ovvero in concessione pluriennale.

Articolo 8

Intervento pubblico

1. In caso di esperimento infruttuoso della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 21 della Lr 26/2003, il Comune realizza d'ufficio gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, eventualmente avvalendosi dei finanziamenti Regionali di cui all'articolo 9.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche alle aree da bonificare prive delle caratteristiche necessarie alla loro valorizzazione, a seguito della dichiarazione, da parte del comune, di cui all'articolo 4, comma 2.

Capo III

Finanziamento pubblico

Articolo 9

Oggetto e misura del finanziamento regionale

1. Ai fini di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate, la Regione può concedere, alle condizioni di cui all'articolo 10 e per gli interventi di cui al presente articolo, contributi a favore dei Comuni che provvedono d'ufficio a realizzare le operazioni previste dall'articolo 242 del Dlgs 152/2006.

2. Sono oggetto di finanziamento, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 250 del Dlgs 152/2006:

a) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 5;

b) gli interventi di monitoraggio post-analisi di rischio, alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 6;

c) gli interventi di caratterizzazione dell'area, alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 7, e le indagini preliminari propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione;

d) la progettazione degli interventi, redatta nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'articolo 242 del Dlgs 152/2006, comprensiva del piano di monitoraggio post-bonifica, alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 8.

3. Sono, altresì, oggetto di finanziamento gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza secondo le condizioni di cui all'articolo 12, comma 9.

4. Sono ammesse a finanziamento le spese relative al patrocinio legale, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dai Comuni che abbiano provveduto all'iscrizione a privilegio speciale immobiliare degli interventi di cui all'articolo 253 del Dlgs 152/2006.

4. Sono ammesse a finanziamento le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, nella misura massima dell’80 per cento delle spese sostenute dai comuni che abbiano provveduto all’iscrizione a privilegio speciale immobiliare degli interventi di cui all’articolo 253 del Dlgs 152/2006, ad esclusione delle spese relative al patrocinio legale che siano già state oggetto di finanziamento regionale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale "Modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".

5. Il finanziamento è concesso nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 10

Soggetti ammessi a finanziamento

1. Possono accedere al finanziamento i Comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti contaminati di cui alla parte IV, titolo V, del Dlgs 152/2006, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), secondo le priorità stabilite dai requisiti e dai criteri definiti dal Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, che abbiano esperito infruttuosamente la procedura di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, della Lr 26/2003 o che si trovino nell'impossibilità di dar seguito alla procedura ad evidenza pubblica.

2. Possono accedere al finanziamento i Comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti potenzialmente contaminati di cui alla parte IV, titolo V, del Dlgs 152/2006, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'articolo 9, comma 2, lettere b), c) e d), secondo le priorità stabilite dai requisiti e dai criteri definiti dal Piano regionale di bonifica delle aree inquinate che non presentano caratteristiche necessarie alla loro valorizzazione, a seguito della dichiarazione da parte del Comune di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Possono, altresì, accedere al finanziamento i Comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti per i quali è necessaria l'adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'articolo 242, comma 3, del Dlgs 152/2006, a carico del soggetto obbligato per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Articolo 11

Programmazione finanziaria

1. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.

2. Nella programmazione economico-finanziaria la Regione assume come prioritaria l'assegnazione di contributi per il completamento degli interventi e delle attività di cui all'articolo 9, comma 2, già iniziate ed individuate nella programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi finanziari.

3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'articolo 9, comma 2, sia prevista in più anni, la programmazione economico-finanziaria è approvata dalla Giunta regionale sulla base delle previsioni dei fabbisogni di cassa di cui all'articolo 13.

4. La concessione dei finanziamenti per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di monitoraggio del sito post-bonifica, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere b) e d), e di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'articolo 9, comma 3, è subordinata alla capacità di bilancio sul pertinente capitolo, in considerazione del numero delle istanze pervenute e della loro quantificazione.

Articolo 12

Istanza e documentazione amministrativa

1. L'istanza per ottenere il finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'articolo 9, comma 2, è indirizzata alla competente Direzione generale della Giunta regionale e deve indicare la motivazione della richiesta di finanziamento, l'importo da ammettere a finanziamento comprensivo di Iva, nonché le ragioni dell'impossibilità per il Comune di fare fronte, con propri fondi, alle spese necessarie.

2. In caso di istanza non completa della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione chiede al Comune l'integrazione della documentazione, indicando il termine entro il quale l'integrazione deve avvenire, a pena di decadenza.

3. Gli uffici Regionali possono, in fase istruttoria, richiedere all'amministrazione comunale ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in relazione all'ammissibilità a finanziamento dell'istanza pervenuta.

4. L'istanza di finanziamento deve essere corredata:

a) dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) dalla dichiarazione del Comune attestante l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà ad eseguire gli interventi da parte del proprietario incolpevole dell'area;

c) dall'atto di impegno, redatto dal comune, a procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtù del privilegio speciale immobiliare.

5. L'istanza di finanziamento relativa agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), deve essere, altresì, corredata, oltre che dal progetto di cui all'articolo 13, comma 1, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del Comune attestante l'infruttuoso esperimento della procedura di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, della Lr 26/2003, in caso di realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, ovvero relazione motivata riportante l'impossibilità di dar seguito alla procedura ad evidenza pubblica per garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi ed il congruo utile d'impresa;

b) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito;

c) provvedimento di approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito.

6. L'istanza di finanziamento per gli interventi di monitoraggio post-analisi di rischio, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), deve essere corredata, oltre che dal progetto di cui all'articolo 13, comma 1, dalla seguente documentazione:

a) provvedimento di approvazione del documento di analisi di rischio del sito;

b) provvedimento di approvazione del piano di monitoraggio del sito;

c) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito.

7. L'istanza di finanziamento per gli interventi di caratterizzazione dell'area e delle indagini preliminari propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), deve essere corredata, oltre che dal progetto di cui all'articolo 13, comma 1, dalla seguente documentazione:

a) atto di approvazione del piano di caratterizzazione e autorizzazione degli interventi previsti;

b) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito.

8. L'istanza di finanziamento per la progettazione degli interventi, redatta nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'articolo 242 del Dlgs 152/2006 e comprensiva del piano di monitoraggio post-bonifica, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), deve essere corredata, oltre che dal progetto di cui all'articolo 13, comma 1, dalla seguente documentazione:

a) atto di approvazione del documento progettuale e l'autorizzazione degli interventi previsti;

b) determina comunale di incarico del progettista;

c) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito.

9. L'istanza per l'ammissione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 3, indirizzata alla competente Direzione Generale della Giunta regionale, deve indicare, oltre alla documentazione di cui al comma 4, l'importo delle spese per la messa in sicurezza d'emergenza e l'impossibilità per il Comune di sostenere le relative spese.

10. La documentazione di cui al comma 9 non sostituisce né modifica quanto disposto dall'articolo 242 del Dlgs 152/2006, alla cui ottemperanza è comunque tenuto il Comune intervenuto in sostituzione del soggetto obbligato.

Articolo 13

Documentazione progettuale

1. Per l'ammissione al finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'articolo 9, comma 2, l'istanza di finanziamento deve essere, altresì, corredata dagli elaborati progettuali redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 242 del Dlgs 152/2006.

2. Il piano di caratterizzazione, il piano di monitoraggio del sito e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente del sito, presentati a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione del relativo intervento, devono essere corredati dal quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatti con la previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti dal programma temporale degli interventi.

3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi comporti una attività pluriennale, le previsioni dei fabbisogni di cassa devono essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario.

Articolo 14

Spese non ammesse a finanziamento

1. Non sono ammesse a finanziamento:

a) le spese relative a rimozione, avvio a recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, effettuate ai fini dell'accertamento del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento delle Csc di cui all'allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006;

b) le spese relative alle attività di riqualificazione e recupero paesaggistico del sito che non interagiscono con le opere di salvaguardia e di tutela dello stato qualitativo delle matrici ambientali, come definito dagli obiettivi di bonifica approvati nel progetto definitivo;

c) le spese non direttamente connesse alle attività di cui all'articolo 9;

d) le spese relative all'indizione e all'aggiudicazione dell'appalto in capo al Comune committente dell'intervento di bonifica;

e) gli onorari spettanti a terzi per ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori o anche servizi;

f) le spese relative a pareri legali in merito a controversie derivanti dalle determinazioni assunte per l'appalto e per l'esecuzione del contratto;

g) le spese per le procedure a evidenza pubblica di cui all'articolo 21 della Lr 26/2003.

Articolo 15

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione di quanto disposto all'articolo 9, comma 2, sono assunti, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, dal dirigente dell'unità organizzativa regionale competente, secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11.

2. L'erogazione delle somme impegnate per l'esecuzione degli interventi è disposta secondo le procedure di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34"Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", sulla base della presentazione della documentazione probatoria circa la necessità dell'utilizzo della quota assegnata, così come indicata nel programma degli interventi presentato per l'assunzione dell'impegno di spesa.

3. A tal fine, il Comune presenta apposito rendiconto, producendo la documentazione probatoria, costituita da:

a) per i lavori:

1. stato di avanzamento lavori;

2. determina comunale di assunzione di impegno;

3. certificato di pagamento;

4. fattura;

b) per le spese diverse:

1. determina comunale di incarico;

2. certificato di pagamento;

3. fattura o parcella.

4. La trasmissione della documentazione per l'erogazione delle spese relative alla prima quota del fabbisogno di cassa deve essere accompagnata dalla documentazione relativa all'appalto lavori o anche servizi esperito costituita da contratto, assegnazione lavori e certificato di inizio lavori.

5. In caso di espletamento dell'appalto dei lavori o anche servizi comportante una revisione del quadro economico ovvero del progetto esecutivo, lo stesso deve essere trasmesso alla Regione, unitamente ai nuovi fabbisogni di cassa occorrenti, previsti dal nuovo cronoprogramma temporale degli interventi.

6. Nel caso di interventi che prevedono un finanziamento pluriennale, i ritardi alla realizzazione o anche avanzamento degli stessi, così come riportati nel cronoprogramma degli interventi, può comportare una modifica degli importi oggetto di impegno riferiti al singolo esercizio finanziario, in relazione alla disponibilità di bilancio.

7. Ai fini dell'erogazione del contributo impegnato per le attività di progettazione degli interventi l'Amministrazione comunale trasmette:

a) copia della fattura emessa dal progettista incaricato;

b) determina di assunzione di impegno di spesa.

8. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza sono assunti dal dirigente dell'unità organizzativa regionale competente, contestualmente all'erogazione del contributo richiesto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.

Articolo 16

Azione di rivalsa e azioni risarcitorie

1. Il Comune beneficiario del finanziamento deve restituire le somme erogate con il finanziamento.

2. Il Comune beneficiario del finanziamento è esonerato dall'obbligo di restituzione delle somme erogate per il tutto o la parte in relazione alla quale il responsabile dell'ufficio comunale competente dichiari, sotto la propria responsabilità, che tali somme non sono recuperabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono individuate le procedure mobiliari e immobiliari intraprese per il recupero.

Articolo 17

Revoca dei finanziamenti

1. La Regione revoca il finanziamento impegnato secondo i disposti della Lr 34/1978 e in caso di riscontrata difformità o anche incongruenza delle voci di spesa rendicontate rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere nonché rispetto ai principi legati alla buona gestione della spesa.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 18

Interventi di bonifica con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione

1. Il documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, comma 4, del Dlgs 152/2006, non deve essere presentato, qualora il soggetto obbligato, interessato o affidatario persegua il raggiungimento delle Csc di cui all'allegato 5 della parte IV del Dlgs 152/2006, per la specifica destinazione d'uso.

2. Il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente del sito deve prevedere, in tal caso, il raggiungimento delle Csc quale obiettivo di bonifica del sito.

Articolo 19

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 "Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la bonifica di siti inquinati", e il regolamento regionale 2 dicembre 2005, n. 8 "Integrazione al regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 — Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la bonifica di siti inquinati".

 

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

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