Sentenza Tar Veneto 13 settembre 2013, n. 1107
Rifiuti da esumazione e estumulazione - Articolo 184, comma 2, lettera f), Dlgs 152/2006 - Rifiuti urbani - Trasporto - Necessità del conto terzi - Sussiste
I rifiuti provenienti da esumazione e estumulazione sono classificati come rifiuti urbani dal Codice ambientale. Non essendo prodotti da chi effettua l’esumazione, possono essere trasportati solo da soggetti autorizzati “per conto terzi”.
È quanto si legge nell’ordinanza 1107/2013 con cui il Tar Veneto ha rigettato il ricorso presentato contro un Comune, che aveva revocato l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, dopo aver verificato la mancata iscrizione della ditta affidataria all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto di rifiuti in conto terzi.
Tali rifiuti non sono prodotti dall’attività di esumazione, sottolinea il Giudice di primo grado, perché questo equivarrebbe ad affermare che i residui mortali derivino dall’attività di esumazione, anziché essere preesistenti ad essa. E questo anche alla luce dell’articolo 184, comma 2, lettera f) del Dlgs 152/2006, che include espressamente “i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni” nella categoria dei rifiuti urbani (e non speciali).
Tar Veneto
Sentenza 13 settembre 2013, n. 1107
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
Sentenza
ex articolo 60 C.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2013, proposto da:
(omissis) Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;
contro
Comune di Pianiga in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Polo, 1058;
nei confronti di
(omissis) Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis);
per l'annullamento
della determinazione del Responsabile del Servizio 30 ottobre 2012 n. 342 che ha provveduto a revocare la gara d'appalto espletata in data 28 giugno 2012 e 12 luglio 2012 relativa all'affidamento del servizio alla ricorrente in quanto la stessa non risulterebbe in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti all'articolo 42 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. e del provvedimento 8 novembre 2012 prot. n. 19695, con il quale è stata comunicata la medesima determinazione del Responsabile del Servizio 30/10/2012 n. 342.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Pianiga e di (omissis) Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 C.p.a.;
Ritenuto che:
— i rifiuti provenienti da esumazione e da estumulazione sono classificati per legge come urbani ex articolo 184 c. 2 lett. f) del Dlgs 152/2006; né d'altra parte appare fondatamente sostenibile che i medesimi residui mortali derivino dall'attività di esumazione anziché essere preesistenti ad essa;
— il trasporto di tali rifiuti può essere effettuato solo da chi è in possesso della relativa autorizzazione al trasporto di rifiuti "per conto terzi", non essendo rifiuti prodotti dall'attività di esumazione;
— pertanto, il provvedimento di revoca dell'affidamento della gara d'appalto è legittimo, avendo l'amministrazione correttamente rilevato, da parte della ditta affidataria del servizio di esumazione, la carenza di un requisito di legge di capacità tecnica e professionale, ovvero l'iscrizione all'albo nazionale per il trasporto di rifiuti per conto terzi;
— il ricorso deve dunque essere rigettato in quanto infondato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite alle parti costituite, che si liquidano, per ciascuna di esse, in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
(omissis)
Depositata in Segreteria il 13 settembre 2013