Sentenza Tar Puglia 5 agosto 2013, n. 1771
Rifiuti - Tarsu - Concessione servizio accertamento e riscossione - Istituzione della Tares - Prosecuzione concessione del servizio col nuovo tributo - Esclusione - Motivi
La Tares è un nuovo tributo rispetto alla Tarsu, per cui dopo la sua abrogazione e sostituzione con la Tares sono privi di effetti i contratti di affidamento del servizio accertamento e riscossione del tributo. Lo ha deciso il Tar Puglia nella sentenza 5 agosto 2013, n. 1771.
Il contratto tra il Comune e l'impresa ricorrente per l'accertamento e riscossione della Tarsu oggetto del giudizio davanti al Tar pugliese stabiliva la decadenza automatica della concessione in caso di mutamenti legislativi che avessero eliminato l'oggetto del contratto. Il Dl 201/2011 ha istituito la Tares "abolendo" la Tarsu e quindi realizzando quella condizione prevista dal contratto, che è decaduto ipso iure.
I Giudici ritengono che la Tares non abbia semplicemente "modificato" la Tarsu ma l'ha sostituita, essendo finalizzata – innovativamente – alla copertura dei costi relativi ai servizi obbligatori e indivisibili dei Comuni oltre che di quelli inerenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica.
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Tar Puglia
Sentenza 5 agosto 2013, n. 1171
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
Lecce — Sezione Terza
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2013, proposto da:
(A) Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);
contro
Comune di Sava, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);
per l'accertamento
del diritto della Società ricorrente a proseguire nella gestione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'Imu e della Tares, in sostituzione dell'Ici e della Tarsu, in virtù del contratto di affidamento in concessione stipulato con il Comune di Sava in data 6 Settembre 2011;
per la condanna
del Comune di Sava a consentire la prosecuzione del servizio in capo alla Società ricorrente dichiarando, ove occorra, la inapplicabilità nella fattispecie dell'articolo 9 del medesimo contratto; nonché alla corresponsione dei danni causati alla Ditta ricorrente;
per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni cagionati all'impresa concessionaria per illegittima interruzione del servizio di accertamento e riscossione;
e per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ed, in particolare, delle note del Comune di Sava prot. n. 6507 del 14 marzo 2012, n. 9288 del 16 aprile 2012, n. 30072 del 13 dicembre 2012, n. 2056 del 24 gennaio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sava;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il Consigliere Dott. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e diritto
La Società ricorrente — che (a seguito di gara pubblica) ha stipulato in data 6 settembre 2011 il contratto (Repertorio n. 10) relativo all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Ici e della Tarsu (oltre ai tributi minori) per conto del Comune di Sava — chiede l'accertamento del diritto a proseguire nella gestione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'Imu e della Tares, in sostituzione dell'Ici e della Tarsu, in virtù del predetto contratto di affidamento in concessione del 6 Settembre 2011 (Repertorio n. 10). Chiede, conseguentemente, la condanna del Comune di Sava a consentire la prosecuzione del servizio, con declaratoria di inapplicabilità nella fattispecie dell'articolo 9 del contratto, nonché al risarcimento dei danni cagionati per l'illegittima interruzione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imu e della Tares. Impugna le numerose note (prot. n. 6507 del 14 marzo 2012, n. 9288 del 16 aprile 2012, n. 30072 del 13 dicembre 2012, n. 2056 del 24 gennaio 2013) del Comune di Sava comunicative dell'avvenuta decadenza della concessione.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione e falsa applicazione di legge: articolo 8 decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ed articoli 13 e 14 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 — Eccesso di potere per errori nei presupposti di fatto e di diritto — Errata interpretazione articolo 9 contratto del 6 settembre 2011 — Sviamento.
2) Violazione delle regole ermeneutiche fondamentali per l'interpretazione delle leggi (articolo 14 Preleggi) e dei contratti (articolo 1362 e seguenti Codice civile) — Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sava, depositando memorie difensive con cui ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 luglio 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per allegato difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del Comune di Sava.
Il Collegio — rammentato che, in base all'articolo 133 primo comma lettera c) C.p.a. (derivante dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e ss.mm., nel testo emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi — osserva che rientra nella giurisdizione esclusiva del G.a. la cognizione sulle domande aventi ad oggetto la concessione di un pubblico servizio, quale nella specie è quello relativo all'accertamento ed alla riscossione delle entrate tributarie di un Ente locale, che non riguardano indennità, canoni ed altri corrispettivi, in una materia che implica l'esercizio di poteri autoritativi dell'autorità comunale concedente, ivi comprese le domande strettamente connesse che fanno da corollario alla domanda principale sulla pronuncia di decadenza del rapporto concessorio (Cfr: Corte di Cassazione civile, Sezioni unite, 2 aprile 2007 n. 8094; Tar Campania Napoli, I Sezione, 3 maggio 2012 n. 2021).
Nel merito, è necessario, innanzitutto, rammentare — in punto di fatto — che l'articolo 9 (intitolato "Decadenza della concessione") della concessione-contratto (Repertorio n. 10) stipulata in data 6 Settembre 2011 tra il Comune di Sava e la (A) Srl (avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'Ici e della Tarsu, oltre ai tributi comunali minori, sino al 31 dicembre 2015) prevede che: "Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi … Resta stabilito che la concessione si intende risolta ipso iure, senza l'obbligo di pagamento da parte dell'Ente di alcuna indennità o compartecipazione, qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione".
Ciò premesso, il Tribunale ritiene sufficiente rilevare — in diritto — che (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del giudizio) il ricorso si rivela infondato ove si consideri che il Comune resistente ha correttamente interpretato e applicato — alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici — l'articolo 9 del contratto stipulato "inter partes" in data 6 settembre 2011 (Repertorio n. 10), in quanto l'affidamento in concessione del servizio di che trattasi deve intendersi decaduto "ipso iure" in ragione dei nuovi provvedimenti legislativi statali che hanno abolito l'Ici e la Tarsu (tributi oggetto della concessione).
Infatti, gli articoli 13 e 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214) hanno istituito, a decorrere dall'anno 2012, due nuovi tributi comunali: l'Imu (imposta municipale propria) e la Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) abolendo i previgenti tributi Ici e Tarsu, sicché si è verificata l'ipotesi di decadenza automatica della concessione contemplata dal soprariportato articolo 9 del contratto (Repertorio n. 10) stipulato in data 6 Settembre 2011, costituita dalla sopravvenienza di nuovi provvedimenti legislativi statali che hanno abolito l'oggetto della concessione medesima (ossia, l'Ici e la Tarsu).
Non vi è dubbio, poi, che l'Imu e la Tares costituiscano nuovi e differenti tributi comunali (rispetto all'Ici ed alla Tarsu).
Basti sottolineare (tra le tante altre diversità) il fatto che, da un lato, (ai sensi dell'articolo 8 primo comma del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23) l'Imu (a regime) sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali, oltre che l'Ici, e, dall'altro, la Tares è un tributo finalizzato — innovativamente — alla copertura dei costi relativi ai servizi obbligatori e indivisibili dei Comuni (pubblica illuminazione, manutenzione delle strade comunali, eccetera), oltre che di quelli inerenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica.
L'opzione interpretativa privilegiata dal Collegio appare confortata anche dal parere espresso in proposito, in data 21 novembre 2012, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ("L'Imu rappresenta un nuovo tributo e non può essere considerato una rivisitazione della vecchia Ici") e dal disposto dell'articolo 14 comma trentacinque del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214) che prevede la (discrezionale) possibilità dei Comuni (e non già l'obbligo) di affidare — fino al 31 dicembre 2013 — la gestione della Tares ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia1 o della Tia2.
In conclusione, il Tribunale è dell'avviso meditato che la normativa sopravvenuta sopra indicata abbia "abolito" (e non meramente "modificato") l'oggetto della concessione di che trattasi.
Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (la novità delle questioni oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce — Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 Luglio 2013 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 5 agosto 2013.