Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Commissione europea

Decisione 5 settembre 2013, n. 2013/447/Ue

(Guue 7 settembre 2013 n. L 240)

Decisione sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/Ue

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, considerando quanto segue:

(1) Per consentire agli Stati membri di stabilire ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della decisione 2011/278/Ue della Commissione i livelli di attività degli impianti nuovi entranti a norma dell'articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/Ce, la Commissione deve stabilire e pubblicare dei coefficienti di utilizzo della capacità standard.

(2) Al fine di calcolare il numero di quote di emissioni a titolo gratuito da assegnare agli impianti nuovi entranti nel periodo 2013-2020, gli Stati membri sono tenuti a determinare i livelli di attività di questi impianti. In questo contesto, il coefficiente di utilizzo della capacità standard è indispensabile per stabilire il livello di attività relativo al prodotto per i prodotti per i quali è stato stabilito un parametro di riferimento nell'allegato I della decisione 2011/278/Ue. Per gli impianti nuovi entranti, ad eccezione dei nuovi entranti a seguito di un ampliamento sostanziale, questo livello di attività è stabilito moltiplicando la capacità installata iniziale per la produzione del prodotto in questione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della decisione 2011/278/Ue con il coefficiente di utilizzo della capacità standard. Per gli impianti che sono stati oggetto di un ampliamento o di una riduzione sostanziali, gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare il coefficiente di utilizzo della capacità standard per stabilire il livello di attività relativo al prodotto della capacità aggiuntiva o ridotta del sottoimpianto interessato.

(3) È opportuno che il coefficiente di utilizzo della capacità standard sia l'80-percentile dei coefficienti di utilizzo della capacità annua media di tutti gli impianti che producono il prodotto in questione. Nell'ambito della raccolta generale dei dati di base per gli impianti esistenti effettuata per la determinazione delle misure nazionali di attuazione, gli Stati membri hanno rilevato dati sulla produzione media annua per il prodotto in questione nel periodo 2005-2008. Dividendo queste cifre di produzione per la capacità installata iniziale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2011/278/Ue, gli Stati membri hanno determinato, su questa base, i coefficienti di utilizzo della capacità degli impianti pertinenti situati nel loro territorio. Gli Stati membri hanno trasmesso queste informazioni alla Commissione nell'ambito delle loro misure nazionali di attuazione.

(4) Dopo aver ricevuto le misure nazionali di attuazione da parte di tutti gli Stati membri e tenendo conto delle misure nazionali di attuazione dei paesi See-Efta, la Commissione ha stabilito l'80 percentile dei coefficienti di utilizzo della capacità annua media di tutti gli impianti che producono un prodotto per il quale esiste un parametro di riferimento, tenendo conto della necessità di garantire condizioni neutre di concorrenza per le attività industriali svolte in impianti gestiti da un gestore unico e la produzione presso impianti esternalizzati. Il calcolo si basa sulle informazioni che la Commissione disponeva il 31 dicembre 2012.

(5) I coefficienti di utilizzo della capacità standard per i prodotti per i quali è stato definito un parametro di riferimento sono riportati nell'allegato della presente decisione. Questi coefficienti si applicano dal 2013 al 2020 compresi,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

I coefficienti di utilizzo della capacità standard elencati in allegato sono utilizzati dagli Stati membri per stabilire il parametro di riferimento di prodotto di cui all'articolo 3, lettera h, della direttiva 2003/87/Ce e conformemente all'articolo 18 della decisione 2011/278/Ue.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2013

 

Allegato

 

Parametri di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato I della decisione 2011/278/Ue Coefficiente di utilizzo della capacità standard (Scuf)
Coke 0,960
Minerale sinterizzato 0,886
Ghisa allo stato fuso (hot metal) 0,894
Anodo precotto (prebake anode) 0,928
Alluminio 0,964
Clinker di cemento grigio 0,831
Clinker di cemento bianco 0,787
Calce 0,813
Calce dolomitica 0,748
Calce dolomitica sinterizzata 0,784
Cristallo flottato 0,946
Bottiglie e flaconi di vetro incolore 0,883
Bottiglie e flaconi di vetro colorato 0,912
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo 0,892
Mattoni da rivestimento 0,809
Mattoni per pavimentazione 0,731
Tegole 0,836
Polvere atomizzata 0,802
Gesso 0,801
Gesso secondario essiccato 0,812
Pasta kraft a fibre corte 0,808
Pasta kraft a fibre lunghe 0,823
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica 0,862
Pasta di carta recuperata 0,887
Carta da giornale 0,919
Carta fine non patinata 0,872
Carta fine patinata 0,883
Carta tissue 0,900
Testliner e fluting 0,889
Cartone non patinato 0,863
Cartone patinato 0,868
Acido nitrico 0,876
Acido adipico 0,849
Cloruro di vinile monomero (Vcm) 0,842
Fenolo/acetone 0,870
S-Pvc 0,873
E-Pvc 0,834
Soda 0,926
Prodotti di raffineria 0,902
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (Eaf) 0,798
Acciaio alto legato da Eaf 0,802
Getto di ghisa 0,772
Lana minerale 0,851
Pannelli in cartongesso 0,843
Nerofumo (carbon black) 0,865
Ammoniaca 0,888
Cracking con vapore 0,872
Idrocarburi aromatici 0,902
Stirene 0,879
Idrogeno 0,902
Gas di sintesi 0,902
Ossido di etilene/glicoli etilenici 0,840

 

 

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