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Legge 6 agosto 2013, n. 97

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 - Stralcio

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Acque | Sostanze pericolose | Territorio | Via (Pua-Paur) / Vas | Disposizioni trasversali/Aua | Legge Comunitaria / Europea | Danno ambientale e bonifiche | Pesticidi / Fitosanitari | Balneazione | Pile e accumulatori | Risarcimenti | Raee

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Parlamento italiano

Legge 6 agosto 2013, n. 97

(Gu 20 agosto 2013 n. 194)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi e in materia di diritto di stabilimento

Articolo 1

Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053

(omissis)

Articolo 2

Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK

(omissis)

Articolo 3

Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK

(omissis)

Articolo 4

Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094

(omissis)

Articolo 5

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/Ce, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK

(omissis)

Articolo 6

Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/Ce

(omissis)

Articolo 7

Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche Amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME

(omissis)

Capo II

Disposizioni in materia di fiscalità

Articolo 8

Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tassazione di aeromobili. Caso Eu Pilot 3192/12/TAXU

(omissis)

Articolo 9

Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU

(omissis)

Articolo 10

Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso Eu Pilot 3452/12/MARKT

(omissis)

Capo III

Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale

Articolo 11

Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/Ce relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso Eu Pilot 3852/12/EMPL

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: "qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio" sono inserite le seguenti: "ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del Codice della navigazione,";

b) all'articolo 11, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonché consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresì prevedere la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo è imbarcato".

2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, perdono efficacia.

Articolo 12

Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di infrazione 2010/2045

(omissis)

Articolo 13

Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/Ce relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009

(omissis)

Capo IV

Disposizioni in materia di sanità pubblica

Articolo 14

Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Articolo 7 (Sanzioni amministrative e penali) — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme.

3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.

4. L'Autorità sanitaria competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), può sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione è automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non può essere concessa in caso di recidiva.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del Codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonché al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Articolo 15

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato "regolamento n. 528".

2. Il Ministero della salute è designato quale "Autorità competente" ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.

4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n. 528.

5. Con decreto del Ministro della salute è disciplinato l'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'Autorità competente previsti dal regolamento n. 528.

Articolo 16

Attuazione del regolamento (Ce) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (Ce) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato "regolamento n. 1223".

2. Il Ministero della salute è designato quale "Autorità competente" ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223.

3. Il Ministero della salute è l'Autorità centrale dello Stato alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle Regioni e Province autonome e dalle aziende sanitarie locali.

4. Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali, nonché l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.

5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.

6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n. 1223.

Articolo 17

Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato".

Articolo 18

Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/Ce, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/Ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/ Cee, è sostituito dal seguente:

"Articolo 13 (Cooperazione) — 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più Regioni e Province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1".

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente

Articolo 19

Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari";

b) all'articolo 6, comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi";

c) all'articolo 6, comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) estensione dell'inondazione e portata della piena";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) altezza e quota idrica";

d) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (Vas), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica";

e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: "dell'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 12".

Articolo 20

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e 3" sono sostituite dalle seguenti: "e 6";

b) all'articolo 2, comma 4, le parole: "e 3" sono sostituite dalle seguenti: "e 6";

c) all'articolo 2, comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni";

e) all'articolo 6, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. L'Autorità competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'Autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'Autorità competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi";

f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

g) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonché, ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sull'Autorità competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione";

h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'Autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'Autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";

i) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'Autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis";

l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";

m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: "commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4";

n) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali verifiche possono essere effettuate dall'Autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore";

o) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di inadempienza dell'operatore, l'Autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti";

p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: "valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati," sono inserite le seguenti: "anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,";

q) all'articolo 16, comma 3, le parole: "l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15";

r) all'articolo 17, comma 1, la parola: ", successivamente" è sostituita dalle seguenti: "a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura", le parole: ", e, comunque, con cadenza almeno annuale" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione";

s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro".

Articolo 21

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose";

b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: "L'operazione di trattamento" sono inserite le seguenti: "e di riciclaggio";

c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori";

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: "a trattamento o riciclaggio" sono sostituite dalle seguenti: "a trattamento e a riciclaggio";

e) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo le parole: "Le pile e gli accumulatori" sono inserite le seguenti: "e i pacchi batterie";

2) al comma 3, dopo le parole: "sono contrassegnati" sono inserite le seguenti: "in modo visibile, leggibile e indelebile";

f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.

Articolo 22

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264

1. All'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: "(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)" sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il condizionamento";

c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente: "8.9-bis. Test di fecondazione".

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i Raee disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i Raee di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;

c) il raggruppamento dei Raee è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.

4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

Articolo 23

Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/Ue del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/Cee in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla Parte seconda del predetto decreto legislativo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.

Articolo 24

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto recepimento della direttiva 2000/60/Ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 78-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Ispra elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'Ispra effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

b) all'articolo 92, comma 5, le parole: "possono rivedere o completare" sono sostituite dalle seguenti: "devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare";

c) all'articolo 92, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Le Regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni";

d) all'articolo 92, comma 9, le parole: "Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione" sono sostituite dalle seguenti: "Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis";

e) all'articolo 104, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'Autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione";

f) all'articolo 116, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione";

g) all'articolo 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni";

h) all'articolo 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico";

i) all'allegato 1 alla Parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 "Monitoraggio dello stato quantitativo", nella voce "Densità dei siti di monitoraggio", alla lettera a) del secondo capoverso, dopo le parole: "l'impatto delle estrazioni" sono inserite le seguenti: "e degli scarichi";

l) all'allegato 1 alla Parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 "Monitoraggio dello stato quantitativo", nella voce "Frequenza di monitoraggio", alla lettera a) del primo capoverso, dopo le parole: "l'impatto delle estrazioni" sono inserite le seguenti: "e degli scarichi";

m) all'allegato 3 alla Parte terza, nella sezione C, "Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti", dopo il punto C.2.2 è inserito il seguente:

"C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.";

n) all'allegato 3 alla Parte terza, al punto 2 della sezione C, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:

1) nell'alinea, dopo le parole: "dei corpi idrici" sono inserite le seguenti: "e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116";

2) nel secondo trattino, dopo la parola: "fertilizzanti" sono aggiunte le seguenti: ", ravvenamento artificiale".

2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nonché dalla direttiva 2007/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa.

Articolo 25

Modifiche alla Parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679

1. Alla Parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 299 è premesso il seguente:

"Articolo 298-bis (Principi generali) — 1. La disciplina della Parte sesta del presente decreto legislativo si applica:

a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;

b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel Titolo II e nell'allegato 3 alla Parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

3. Restano disciplinati dal Titolo V della Parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla Parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla Parte terza del presente decreto";

b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: ", attraverso la Direzione generale per il danno ambientale" fino alla fine del comma sono soppresse;

c) all'articolo 299, comma 5, le parole: "e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale" sono soppresse;

d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: "; i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria" fino alla fine della lettera sono soppresse;

e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) è abrogata;

f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: "e per equivalente patrimoniale" sono soppresse;

g) all'articolo 311, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente Parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima Parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti";

h) all'articolo 311, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente Titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento";

i) all'articolo 313, comma 2, le parole: ", o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario" sono sostituite dalle seguenti: "o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti";

l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

m) all'articolo 317, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/Ce ed agli obblighi da essa derivanti".

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi alla medesima data.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/Ce" e il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/Ce".

2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Articolo 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/Ce) — 1. Le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle Regioni e Province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle Regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/Ce, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le Regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'Ispra e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'Ispra, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/Ce è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'Ispra. Nei limiti stabiliti dall'Ispra, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le Regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/Ce.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/Ce, è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la Regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/Ce. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla Regione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/Ce, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'Ispra una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una Regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima Regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/Ce".

3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis".

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27

Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032

1. Il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Capo VI

Altre disposizioni

Articolo 28

Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso Eu Pilot 1254/10/MOVE

(omissis)

Articolo 29

Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/Ue, del 22 febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione 2012/0433

(omissis)

Articolo 30

Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189

(omissis)

Articolo 31

Attuazione della decisione 2009/750/Ce della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso Eu Pilot 4176/12/MOVE

(omissis)

Articolo 32

Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138

(omissis)

Articolo 33

Disposizioni attuative del regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati Otc, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(omissis)

Articolo 34

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 2013.

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