Appalti e acquisti verdi

Documentazione Complementare

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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Comunicato 28 maggio 2013

(Gu 28 maggio 2013 n. 123)

Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti articolo 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012

Il Presidente

Visto l'articolo 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012,inserito dalla legge di conversione n.221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (Bdncp), di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto articolo 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

Visto l'articolo 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 che demanda all'Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;

Visto l'articolo 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), che prevede l'acquisizione nella Bdncp dei dati previsti dall'articolo 7 del Codice;

Visto l'articolo 7, comma 8, del Codice, che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di comunicare all'Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006;

Visto il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

Visto il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e smi che ha specificato le modalità semplificate di rilascio del CIG per la micro-contrattualistica e i contratti esclusi fino a 150.000 euro;

Ritenuto che l'accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire l'informazione di base per l'identificazione delle stazioni appaltanti;

Ritenuto che nelle more dell'implementazione e della definizione delle modalità di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, si rende necessario fornire alle stazioni appaltanti delle indicazioni di carattere transitorio;

 

Comunica

1. Che, in via transitoria, ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca dati nazionale dei Contratti pubblici per le finalità di cui al Dlgs 163/2006 e alla legge 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validità per tutto il 2013. Tale documento sarà rilasciato alle Sa per il tramite dei propri utenti già titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità.

2. Che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'articolo 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni di cui al successivo punto 3.;

3. Che con successivo Comunicato verranno rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato ai sensi del precedente punto 2.;

4. Che l'aggiornamento delle informazioni dell'Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi del precedente punto 2., entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Roma, 16 maggio 2013

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