Aria

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 22 maggio 2013, n. 1165

Aria - Emissioni nocive - Canna fumaria costruita prima del vigente regolamento edilizio - Applicazione ius superveniens in materia edilizia - Esclusione - Ordinanza comunale di rimozione - Legittimità - Presupposti - Pericolo per la salute umana

In caso di emissioni nocive di una canna fumaria preesistente al sopravvenuto regolamento comunale, è legittima l'ordinanza di rimozione per violazione delle norme intervenute successivamente in materia, non come esercizio del controllo in materia edilizia ma per rimediare al pericolo per la salute umana.
Lo ha deciso il Tar Puglia nella sentenza 22 maggio 2013, n. 1165 sulla vicenda concernente l'ordinanza di rimozione di una canna fumaria che emetteva fumi nocivi posta su un immobile costruito alla fine del XIX secolo e che non rispettava le norme del regolamento in materia di igiene e sanità sopravvenuto. La titolare dell'immobile lamentava che la canna fumaria non era mai stata toccata da interventi edilizi e che lo ius superveniens sulle distanze tra gli edifici non esplica efficacia retroattiva su situazioni già consolidate.
Per i Giudici, se è vero quanto sostenuto dalla titolare dell'immobile, è anche vero che l'ordinanza comunale non è stata emessa nell’esercizio del potere di controllo in materia edilizia, bensì per rimediare agli inconvenienti igienico-sanitari prodotti da una canna fumaria non conforme al sopravvenuto regolamento comunale in materia, che danno potere al Comune di intervenire nonostante il citato potere di irretroattività.

Tar Puglia

Sentenza 22 maggio 2013, n. 1165

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Terza

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2002, proposto da:

(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Monteroni di Lecce;

 

nei confronti di

(omissis), n.c;

 

per l'annullamento

— dell'ordinanza n. 35 del 15 ottobre 2002, con la quale il responsabile del Servizio di urbanistica, edilizia pubblica e privata ha ordinato la rimozione della canna fumaria a servizio del fabbricato al piano terra di (omissis) entro e non oltre 30 gg. dalla notifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2013 il dott. (omissis) e udito per le parti l'avvocato (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con ordinanza n. 35 del 15 ottobre 2002 il responsabile del Servizio urbanistica – edilizia pubblica e privata del Comune di Monteroni di Lecce, sul presupposto che il fabbricato di proprietà della sig.ra (omissis), sito in via (omissis), fosse munito di una canna fumaria non conforme a quanto previsto dall'articolo 194 del regolamento comunale di igiene e sanità, ne ordinava la rimozione nel termine di giorni 30.

Avverso tale determinazione insorge pertanto con il ricorso in esame la sig.ra (omissis) la quale ne deduce l'illegittimità per i seguenti motivi:

— violazione di legge, nullità dell'ordinanza per violazione della legge n. 241/1990, articolo 7 e segg.;

— erronea presupposizione in fatto;

— erronea e falsa applicazione dell'articolo 194 del regolamento comunale di igiene e sanità, violazione dei principi generali di diritto.

Il Comune di Monteroni e la controinteressata sig.ra (omissis) non si sono costituiti in giudizio

All'udienza pubblica del 28 marzo 2013, sulle conclusioni del difensore della ricorrente, la causa è stata ritenuta per la decisione.

 

Diritto

L'articolo 194 del regolamento di igiene e sanità del Comune di Monteroni, entrato in vigore il 27 dicembre 1974, stabilisce che "le tubazioni di scarico di fumi, fuliggini, polveri, gas, vapori, devono essere portate ad esalare fin sopra del tetto e la bocca di scarico deve trovarsi ad una distanza, misurata orizzontalmente, non inferiori a m. 3 dalla verticale innalzata dal ciglio stradale o dal limite di altri spazi pubblici o di proprietà di terzi".

In applicazione di tale disposizione, quindi, il responsabile del Servizio urbanistica – edilizia pubblica e privata ha ritenuto di dover ordinare alla ricorrente sig.ra (omissis) la rimozione della canna fumaria insistente sul fabbricato di sua proprietà, sito in via (omissis), in quanto non conformi alla distanza e all'altezza previste.

Orbene, la ricorrente sostanzialmente sostiene che nessuna violazione delle norme disciplinanti le distanze della proprietà vicinale può essere a lei ascritta, posto che l'immobile dotato di canna fumaria sarebbe stato costruito alla fine del secolo XIX, senza che nel tempo fosse intervenuto alcun intervento strutturale (la canna fumaria sarebbe stata interessata soltanto da lavori di pulizia e manutenzione).

Sicché la situazione contraria a regolamento sarebbe stata semmai determinata dalla stessa sig.ra (omissis) (denunciante) la quale, soltanto negli anni successivi al 1977 (conc. edilizia n. 287/1977 e n. 111/1980), avrebbe realizzato la sopraelevazione della propria abitazione a piano terra, nonché la costruzione di un ripostiglio al secondo piano.

Ciò stante non è dubbio, in base ai condivisibili orientamenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente, che lo ius superveniens sulle distanze tra gli edifici non può, di norma, esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidate.

Occorre tuttavia rilevare come l'ordinanza impugnata non è stata adottata nell'esercizio del potere di controllo in materia edilizia, bensì per rimediare agli inconvenienti igienico-sanitari prodotti da una canna fumaria non conforme al sopravvenuto Regolamento comunale in materia.

Nonostante quindi il su richiamato principio di irretroattività, ritiene il Collegio di poter ribadire che "qualora le preesistenti canne fumarie per le loro caratteristiche di funzionamento, di combustione e di diffusione di fumi, vengono comunque a determinare gravi inconvenienti igienico-sanitari per gli abitanti delle costruzioni vicine a causa della nocività dei fumi immessi nell'atmosfera o della loro cattiva dispersione, la competente Autorità sia comunque facoltizzata a porre rimedio a tale situazione di fastidio e di pericolo per la salute pubblica, anche attraverso l'imposizione di obblighi di adeguamento degli impianti di dispersione dei fumi alle norme regolamentari sopravvenute, se in grado di eliminare o di attenuare la preesistente situazione di rischio igienico sanitario" (Tar Marche sentenza n. 960 del 6 agosto 2003).

Appare però evidente come, nel caso in esame, il Comune di Monteroni sia pervenuto alla determinazione di ordinare la rimozione della canna fumaria senza convenientemente procedere ad una doverosa ricerca di eventuali soluzioni alternative, idonee ad eliminare il paventato rischio di inquinamento.

Tale valutazione, ad avviso del Collegio, sarebbe stata nella fattispecie vieppiù necessaria in considerazione proprio della preesistenza della canna fumaria ad un regolamento intervenuto a distanza di decenni.

D'altro canto la stessa sig.ra (omissis), dal cui esposto muove il Comune di Monteroni per assumere la contestata determinazione, si limita soltanto a sollecitare un adeguamento della canna fumaria in questione.

Infine, la evidenziata necessità di una scelta amministrativa più ponderata (l'adeguamento non si identifica con la rimozione) non può che giustificare l'ulteriore doglianza espressa dalla ricorrente in ordine alla omessa comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 legge n 241/1990.

Va da sé infatti che l'assenza di un vincolo puntuale avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a garantire la partecipazione dell'interessato ai fini, evidentemente, di una soluzione tecnico-amministrativa la più appropriata.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso pertanto deve essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione, previo contraddittorio, riterrà di dover adottare.

Ricorrono valide ragioni, stante la natura della controversia, per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, III Sezione – Lecce

Accoglie il ricorso specificato n epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 22 maggio 2013.

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