Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 21 giugno 2013, n. 1465

Danno ambientale e bonifiche - Inquinamento acque di falda - Ordino di ripristino ambientale - Competenza - Provincia - Ordinanza sindacale contingibile e urgente - Legittimità - Presupposti - Accertamento rigoroso - Necessità

In caso di inquinamento delle acque di falda spetta alla Provincia individuare il responsabile e ordinare gli eventuali interventi di bonifica. L'ordinanza sindacale contingibile e urgente emessa dal Sindaco è legittima a patto che i suoi presupposti siano individuati e verificati nella loro esistenza in modo rigoroso.
Lo ricorda il Tar Puglia nella sentenza 21 giugno 2013, n. 1465. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 244, Dlgs 152/2006, in caso di inquinamento del sito, è compito della Provincia accertare il superamento dei valori di concentrazione soglia, e, dopo avere identificato il responsabile, diffidarlo con ordinanza motivata a provvedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato.
La competenza della Provincia però è esclusiva solo relativamente ai procedimenti ordinari perché la norma non fa riferimento alle situazioni in cui si ravvisa l'urgenza di provvedere; non viene quindi meno il potere del Sindaco di intervenire con ordinanza contingibile e urgente (articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000), a patto che vi sia l'urgenza di provvedere per fronteggiare un effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non affrontabile con gli strumenti ordinari.

Tar Puglia

Sentenza 21 giugno 2013, n. 1465

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2013, proposto da:

(omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis);

 

contro

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale Stato (omissis);

 

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 25 del 13 marzo 2013, notificata al ricorrente (omissis) in data 19 marzo 2013 con la quale è stato ordinato al medesimo, in qualità di proprietario delle aree site nel territorio del Comune di Taranto ed accatastate al foglio di mappa n. 200, particelle 42 e 224, l'avvio della caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda entro il termine di giorni 30 dalla notifica della medesima ordinanza e l'esecuzione della stessa caratterizzazione nel termine di 180 giorni decorrenti dalla notifica nonché, nel caso di accertata contaminazione, la successiva bonifica del sito in conformità alla disciplina di cui al vigente Dlgs n. 152/2006; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Ministero dell'interno e di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il dott. (omissis) e uditi l’avvocato prof. (omissis), anche in sostituzione dell’avvocato (omissis), per i ricorrenti, l’avvcoato (omissis), in sostituzione dell’avvocato (omissis), per il Comune, e l’avvocato (omissis), per l’Avvocatura dello Stato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

I ricorrenti, in qualità di comproprietari di un terreno sito nel comune di Taranto, hanno impugnato l’ordinanza sindacale del Comune, con la quale è stato ordinato l’avvio della caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda, nonché, in caso di accertata contaminazione, la successiva bonifica del sito.

Il ricorso è fondato.

Il Dlgs 152/2006 delinea il procedimento volto all’accertamento dell’inquinamento e, in particolare l’articolo 244, comma 2, stabilisce che "La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo".

Pertanto, l’accertamento del superamento dei valori di concentrazione soglia in ordine al livello di contaminazione di un sito, impone alla Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento e sentito il Comune, di diffidare con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato.

La previsione normativa sopra indicata esclude ordinariamente il concorso di altri Enti nell’attività successiva all’accertamento dell’inquinamento di un sito, comportando, di conseguenza, l’incompetenza del Sindaco ad emanare i provvedimenti sopra indicati.

Tuttavia la competenza in materia della Provincia può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere (per una fattispecie opposta, ossia in cui è prevista esplicitamente l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, si veda l'articolo 191 del Dlgs n. 152 del 2006) (Tar Milano, Sezione IV, 8 giugno 2010, n. 1758).

Di conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell'attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall'articolo 50, comma 5, del Dlgs n. 267 del 2000 (Tuel), allorquando se ne configurino i relativi presupposti (Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3765; Consiglio di Stato, Sezione II, 24 ottobre 2007, n. 2210; Tar Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379).

Comunque, ammettendo la competenza del Sindaco a utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, i presupposti di un tale intervento straordinario devono essere individuati e verificati nella loro esistenza in modo rigoroso, rischiandosi altrimenti di derogare all'ordine legale delle competenze, in chiara violazione di legge

La giurisprudenza ha precisato che "il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 Dlgs n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l'adozione dell'ordinanza extra ordinem è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato" (Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2010, n. 868).

Nel caso in esame, proprio il provvedimento impugnato evidenzia come già nel 2007 si è avuta la piena conoscenza del superamento delle concentrazioni soglia di rischio per la contaminazione del suolo superficiale, con la conseguenza che la situazione di inquinamento poteva essere fronteggiata con gli ordinari rimedi previsti dall’articolo 244 Dlgs 152/2006.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto perché l’ordinanza in questione è stata assunta in assenza dei presupposti necessari per la sua legittimità richiesti dalla legge.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce — Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 21 giugno 2013.

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