Cambiamenti climatici

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Decisione Parlamento e Consiglio Ue 529/2013/Ue

Contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura

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Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Decisione 21 maggio 2013, n. 529/2013/Ue

(Guue 18 giugno 2013 n. L 165)

Decisione del Parlamento e del Consiglio sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2 ,

considerando quanto segue:

(1) Il settore delle attività di uso del suolo, di cambiamento di uso del suolo e silvicoltura ("Lulucf") nell'Unione è un pozzo netto che rimuove dall'atmosfera una quantità di gas a effetto serra equivalente a una quota significativa delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'Unione. Le attività Lulucf causano emissioni e assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra come conseguenza delle variazioni nei quantitativi di carbonio immagazzinati nella vegetazione e nei suoli, nonché delle emissioni di gas a effetto serra diversi dal CO2. L'aumento dell'utilizzo sostenibile di prodotti legnosi può limitare sostanzialmente le emissioni e aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra dall'atmosfera. Le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore Lulucf non sono contabilizzati negli obiettivi di riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra assunti come obiettivo dall'Unione per il 2020 a norma della decisione 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 20203 , e della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità4 , benché siano in parte presi in considerazione ai fini del rispetto degli impegni quantificati dell'Unione di limitazione e di riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ("protocollo di Kyoto") allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("Unfccc"), approvato con decisione 2002/358/Ce del Consiglio5 .

(2) Nel contesto del passaggio a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, tutti gli usi del suolo dovrebbero essere considerati in modo olistico e le attività Lulucf dovrebbero essere trattate nell'ambito della politica climatica dell'Unione.

(3) La decisione 406/2009/Ce prevede che la Commissione valuti le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti da attività Lulucf nell'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione, garantendo nel contempo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore, nonché un monitoraggio e una contabilizzazione accurati di tali emissioni e assorbimenti. La presente decisione dovrebbe pertanto, come primo passo, fissare norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dal settore Lulucf e contribuire così allo sviluppo di politiche volte all'inclusione del settore Lulucf nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni, se del caso, tenendo conto al tempo stesso delle condizioni ambientali delle varie regioni dell'Unione, compresi tra l'altro i paesi ricchi di foreste. Nel frattempo, per garantire la salvaguardia e il rafforzamento delle riserve di carbonio, la presente decisione dovrebbe inoltre prevedere che gli Stati membri forniscano informazioni relativamente alle azioni Lulucf da loro intraprese, volte a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o ad aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore Lulucf.

(4) La presente decisione dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle norme di contabilizzazione e di trasmissione delle informazioni circa le azioni da loro intraprese nel settore Lulucf. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

(5) La decisione 16/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dall'11 a conferenza delle parti dell'Unfccc tenutasi a Montreal nel dicembre 2005, e la decisione 2/CMP.7 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dalla 17 a conferenza delle parti dell'Unfccc tenutasi a Durban nel dicembre 2011, fissano le norme di contabilizzazione per il settore Lulucf applicabili a decorrere dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La presente decisione dovrebbe essere pienamente coerente con dette decisioni per garantire coerenza fra le norme interne dell'Unione e le definizioni, le modalità, le regole e le linee guida concordate nell'ambito dell'Unfccc al fine di evitare qualsiasi duplicazione delle rendicontazioni nazionali. La presente decisione dovrebbe inoltre rispecchiare le peculiarità del settore Lulucf dell'Unione e gli obblighi derivanti all'Unione in virtù della sua posizione di parte contrattuale distinta dell'Unfccc e del protocollo di Kyoto.

(6) Le norme di contabilizzazione applicabili al settore Lulucf dell'Unione non dovrebbero generare un ulteriore onere amministrativo. Non dovrebbe pertanto esservi alcun obbligo di includere, nelle relazioni presentate ai sensi di tali norme, informazioni non richieste ai sensi delle decisioni della conferenza delle parti dell'Unfccc e della riunione delle parti del protocollo di Kyoto.

(7) Il settore Lulucf può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

(8) Le norme di contabilizzazione Lulucf dovrebbero rispecchiare gli sforzi compiuti nel settore agricolo e forestale per aumentare il contributo alla riduzione di emissioni proveniente dai cambiamenti apportati all'uso del suolo. La presente decisione dovrebbe disporre norme di contabilizzazione applicabili su base obbligatoria alle attività di imboschimento, rimboschimento, disboscamento e gestione delle foreste, nonché alle attività di gestione dei pascoli e delle terre coltivate, fatte salve disposizioni specifiche intese a migliorare i sistemi di contabilizzazione e rendicontazione degli Stati membri durante il primo periodo di contabilizzazione. La presente decisione dovrebbe inoltre disporre norme di contabilizzazione applicabili su base volontaria alle attività di rivegetazione e a quelle di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. A tal fine, la Commissione dovrebbe razionalizzare e migliorare i prodotti delle pertinenti banche dati  dell'Unione (Eurostat-Lucas, EEA — Corine Land Cover ecc.) che trattano le informazioni pertinenti, al fine di assistere gli Stati membri nell'adempimento dei propri obblighi di contabilizzazione, in particolare riguardo agli obblighi di contabilizzazione delle attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli ed, eventualmente, la contabilizzazione su base volontaria delle attività di rivegetazione e di quelle di drenaggio e riumidificazione delle zone umide.

(9) Al fine di garantire la loro integrità ambientale, le norme di contabilizzazione applicabili al settore Lulucf dell'Unione dovrebbero essere basate sui principi per la contabilizzazione stabiliti nella decisione 2/CMP.7, nella decisione 2/CMP.6 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dalla 16a conferenza delle parti dell'Unfccc tenutasi a Cancun nel dicembre 2010 e nella decisione 16/CMP.1. Gli Stati membri dovrebbero predisporre e mantenere una contabilizzazione che garantisca l’accuratezza, la completezza, la coerenza, la comparabilità e la trasparenza delle informazioni pertinenti utilizzate nella stima delle emissioni e degli assorbimenti del settore Lulucf in linea con le indicazioni fornite dalle pertinenti linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intervgovernmental Panel on Climate Change — Ipcc), incluse le metodologie di contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra diversi dal CO 2 adottate nell'ambito dell'Unfccc.

(10) Le norme di contabilizzazione basate sulle decisioni 2/CMP.7 e 16/CMP.1 non consentono di contabilizzare l'effetto di sostituzione per l'utilizzo di prodotti legnosi per fini energetici o come materiale, dal momento che questo comporterebbe una doppia contabilizzazione. Un tale utilizzo può tuttavia offrire un importante contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e pertanto le informazioni sulle azioni Lulucf fornite dagli Stati membri possono comprendere le misure per sostituire i materiali a elevate emissioni di gas a effetto serra e le materie prime energetiche con la biomassa. Ciò migliorerebbe la coerenza delle politiche.

(11) Per fornire una solida base per la futura elaborazione di politiche e l'ottimizzazione dell'uso del suolo nell'Unione occorre effettuare investimenti adeguati. Affinché tali investimenti possano essere indirizzati in via prioritaria su categorie fondamentali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati inizialmente a escludere determinati comparti di carbonio dalla contabilizzazione. Tuttavia, nel lungo termine è opportuno cercare di passare a una contabilizzazione integrale del settore, che includa tutte i terreni, i comparti e i gas.

(12) Le norme di contabilizzazione dovrebbero rispecchiare in modo adeguato le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti dovute ad attività umane. A tal riguardo, la presente decisione dovrebbe disporre l'uso di metodologie specifiche in relazione alle diverse attività Lulucf. Le emissioni e gli assorbimenti connessi ad attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento sono il risultato della conversione di aree per azione antropica diretta e dovrebbero pertanto essere contabilizzati nella loro interezza. Tutte le emissioni e tutti gli assorbimenti connessi alla gestione dei pascoli e delle terre coltivate, alle attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide sono stimati calcolando le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti rispetto a un anno di riferimento. Tuttavia, le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalla gestione delle foreste dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché da pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consente di rispecchiare questi fattori e i conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Le norme di contabilizzazione relative alla gestione delle foreste per calcolare le variazioni delle emissioni e degli assorbimenti dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento che consentano di escludere gli effetti di caratteristiche naturali e proprie di un paese specifico. I livelli di riferimento costituiscono stime delle emissioni o degli assorbimenti annui netti risultanti dalla gestione delle foreste sul territorio di uno Stato membro per gli anni compresi in ciascun periodo di contabilizzazione e dovrebbero essere fissati in modo trasparente conformemente alle decisioni 2/CMP.6 e 2/CMP/.7. I livelli di riferimento di cui alla presente decisione dovrebbero essere identici a quelli approvati mediante i processi Unfccc. Qualora miglioramenti delle metodologie o dei dati relativi alla definizione del livello di riferimento si rendano disponibili a uno Stato membro, quest'ultimo dovrebbe eseguire un'adeguata correzione tecnica per includere l'effetto dei ricalcoli nella contabilizzazione per la gestione delle foreste. Le norme di contabilizzazione dovrebbero fissare, per la gestione delle foreste, un limite massimo applicabile agli assorbimenti netti che possono essere contabilizzati. In caso di sviluppi riguardanti le norme di contabilizzazione per le attività forestali nel contesto dei pertinenti processi internazionali, dovrebbe essere presa in considerazione l'eventualità di aggiornare le norme di contabilizzazione per le attività forestali di cui alla presente decisione allo scopo di assicurare la coerenza con tali sviluppi.

(13) Le norme di contabilizzazione dovrebbero rispecchiare in modo adeguato il contributo positivo dell'immagazzinamento dei gas a effetto serra nel legno e nei prodotti a base di legno e contribuire a un maggiore uso delle foreste come risorsa nel quadro della gestione sostenibile delle foreste e a un maggiore ricorso ai prodotti a base di legno.

(14) Secondo il capitolo 4.1.1 delle linee guida Ipcc sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, è buona prassi che i paesi precisino l'ampiezza minima che applicheranno per la definizione di foresta e delle unità di terreno soggette ad attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento, nonché della superficie forestale minima. Dovrebbe essere assicurata la coerenza tra la definizione utilizzata da ciascuno Stato membro nella comunicazione prevista dalla convenzione Unfccc e dal protocollo di Kyoto e la presente decisione.

(15) Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di indicare con precisione nei loro conti le modifiche del bacino di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno nel momento in cui hanno luogo, al fine di fornire incentivi all'uso di prodotti ottenuti dall'estrazione del legno con lunghi cicli di vita. La funzione di decadimento di primo grado, applicabile alle emissioni risultanti dai prodotti legnosi, dovrebbe dunque corrispondere all'equazione 12.1 delle linee guida Ipcc 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e i valori di emivita di default corrispondenti dovrebbero essere basati sulla tabella 3a.1.3 delle linee guida Ipcc 2003 sulle buone prassi per l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare invece metodologie e valori di emivita propri, a condizione che essi siano conformi alle linee guida Ipcc di più recente adozione.

(16) Poiché da un anno all'altro le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalle attività agricole fluttuano molto meno rispetto a quelli connessi alle attività forestali, gli Stati membri dovrebbero contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli in relazione al proprio anno o periodo di riferimento.

(17) Le attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide includono le emissioni dalle torbiere che stoccano grandi quantitativi di carbonio. Le emissioni dalle torbiere in condizioni di degrado o drenaggio corrispondono a circa il 5% delle emissioni globali di gas a effetto serra e, nel 2010, rappresentavano tra il 3,5 e il 4% delle emissioni dell'Unione. Pertanto, non appena saranno state concordate a livello internazionale le pertinenti linee guida Ipcc, l'Unione dovrebbe adoperarsi per portare avanti la questione sul piano internazionale al fine di raggiungere un accordo nell'ambito degli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto sull'obbligo di predisporre e mantenere una contabilizzazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dalle attività che rientrano nelle categorie del drenaggio e della riumidificazione delle zone umide e al fine di includere tale obbligo nell'accordo globale sul clima che deve essere concluso entro il 2015.

(18) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono significativamente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore Lulucf, o provocare un cambiamento degli assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni legate alla gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, la presente decisione dovrebbe garantire che i cambiamenti legati ad attività antropiche siano accuratamente riportati nella contabilizzazione Lulucf. La presente decisione dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere da tale contabilizzazione le emissioni risultanti da disturbi attinenti all'imboschimento, al rimboschimento o alla gestione forestale che essi non sono in grado di controllare, attraverso l'uso dei livelli di fondo e dei margini ai sensi della decisione 2/CMP.7. Il modo in cui gli Stati membri applicano le suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia condurre a una sottovalutazione indebita delle emissioni.

(19) Le norme in materia di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici, incluse le informazioni sul settore Lulucf, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione, e pertanto esulano dall'ambito di applicazione della presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero rispettare tali norme in materia di monitoraggio e comunicazione tenuto conto dei loro obblighi di contabilizzazione di cui alla presente decisione.

(20) Le fluttuazioni interannuali delle emissioni e degli assorbimenti, la frequente necessità di ricalcolare taluni dati comunicati e i tempi lunghi necessari affinché i cambiamenti apportati nelle pratiche agricole e forestali abbiano un effetto sulla quantità di carbonio immagazzinata nella vegetazione e nei suoli renderebbero la contabilizzazione Lulucf inaccurata e inaffidabile se realizzata su base annua. La presente decisione dovrebbe pertanto predisporre una contabilizzazione basata su un periodo più lungo.

(21) Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni circa le loro azioni nel settore Lulucf attuali e future, prevedendo misure appropriate a livello nazionale volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti provenienti dal settore Lulucf. Tali informazioni dovrebbero contenere determinati elementi secondo quanto specificato nella presente decisione. Inoltre, al fine di promuovere le buone prassi e le sinergie con altre politiche e misure legate alle foreste e all'agricoltura, l'allegato della presente decisione dovrebbe fissare un elenco indicativo di misure che potrebbero anche essere incluse nelle informazioni fornite. La Commissione può fornire orientamenti per agevolare lo scambio di informazioni comparabili.

(22) Nel definire e attuare le loro azioni nel settore Lulucf, gli Stati membri possono, ove opportuno, valutare se sia possibile promuovere investimenti nel settore agricolo.

(23) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di aggiornare le definizioni di cui alla presente decisione, conformemente ai cambiamenti apportati alle definizioni adottate dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro, di emendare l'allegato I per aggiungere o modificare i periodi di contabilizzazione al fine di garantire che tali periodi corrispondano ai pertinenti periodi adottati dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro e siano coerenti con i periodi di contabilizzazione adottati dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori, di modificare l'allegato II con livelli di riferimento aggiornati conformemente alle disposizioni di cui alla presente decisione, di rivedere le informazioni indicate nell'allegato III conformemente alle modifiche delle definizioni adottate dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro, di modificare l'allegato V conformemente alle modifiche delle definizioni adottate dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro e di rivedere gli obblighi di informazione relativi alle norme di contabilizzazione per i disturbi naturali di cui alla presente decisione per rispecchiare le revisioni degli atti adottati dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24) Poiché gli obiettivi della presente decisione, vale a dire la definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti derivanti da attività Lulucf e la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri sulle azioni Lulucf, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della loro natura e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel farlo, l'Unione dovrebbe rispettare le competenze degli Stati membri in materia di politica forestale. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

hanno adottato la presente decisione:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura ("Lulucf") come primo passo verso l'inclusione di tali attività nell'impegno di riduzione delle emissioni dell'Unione, ove opportuno. Essa non stabilisce obblighi di contabilizzazione o di comunicazione per i privati ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni in merito alle azioni Lulucf da loro intraprese, volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si intende per:

a) "emissioni": le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra nell'atmosfera derivanti da sorgenti;

b) "assorbimenti": gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra dall'atmosfera a opera di pozzi;

c) "imboschimento": la trasformazione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area che non è stata foresta per un periodo di almeno 50 anni, mediante impianto, semina e/o intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, se tale trasformazione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989;

d) "rimboschimento": la trasformazione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area non boschiva mediante impianto, semina e/o intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, limitata a un terreno che era foresta, ma che ha cessato di essere foresta prima del 1° gennaio 1990 e che è stato riconvertito in foresta nel periodo dopo il 31 dicembre 1989;

e) "disboscamento": la trasformazione, per azione antropica diretta, di una foresta in un'area non boschiva, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989;

f) "gestione delle foreste": ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a una foresta che influenza le funzioni ecologiche, economiche o sociali della foresta;

g) "gestione delle terre coltivate": ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a un terreno adibito a colture agricole e a un terreno ritirato dalla produzione o temporaneamente non adibito alla produzione di colture;

h) "gestione dei pascoli": ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili ai terreni utilizzati per la produzione zootecnica e volta a controllare o condizionare la quantità e il tipo di vegetazione e di animali prodotti;

i) "rivegetazione": qualsiasi azione antropica diretta ad accrescere la riserva di carbonio di un sito che copra una superficie minima di 0,05 ettari, tramite la propagazione di vegetazione, purché tale attività non costituisca un intervento di imboschimento o di rimboschimento;

j) "riserva di carbonio": la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;

k) "drenaggio e riumidificazione delle zone umide": ogni attività risultante da un sistema di drenaggio o riumidificazione di aree che sono state drenate e/o riumidificate dopo il 31 dicembre 1989, che abbiano una superficie minima di 1 ettaro e su cui sia presente suolo organico, purché l'attività non costituisca un'altra attività per la quale è predisposta e mantenuta una contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, e dove il drenaggio consista in una riduzione, per azione antropica diretta, della falda freatica del suolo, e la riumidificazione consista nell'inversione parziale o totale, per azione antropica diretta, di tale drenaggio;

l) "sorgente": qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

m) "pozzo": qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

n) "comparto di carbonio": la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;

o) "precursore di un gas a effetto serra": un composto chimico che partecipa alle reazioni chimiche che producono uno dei gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

p) "prodotto legnoso": qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;

q) "foresta": un'area di terreno definita da valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita degli alberi, come precisato per ciascuno Stato membro nell'allegato V. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o densità equivalente o l'altezza minima fissata nell'allegato V, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;

r) "copertura arborea": la quota di una determinata superficie coperta dalla proiezione verticale del perimetro delle chiome arboree, espressa in percentuale;

s) "densità di popolazione": la densità di alberi in piedi e in crescita su una superficie coperta da foresta, misurata in base a un metodo definito dallo Stato membro;

t) "disturbi naturali": ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, a condizione che detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa l'effetto degli eventi o delle circostanze sulle emissioni, anche successivamente al loro verificarsi;

u) "livello di fondo": la media delle emissioni provocate da disturbi naturali in un dato periodo, esclusi i valori statisticamente anomali, calcolata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;

v) "valore di emivita": il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;

w) "ossidazione istantanea": metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta;

x) "abbattimento di salvataggio": ogni attività di utilizzazione consistente nel recupero di legname, che può essere ancora utilizzato almeno in parte, proveniente da terreni colpiti da disturbi naturali.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per garantire la coerenza tra tali definizioni e le eventuali modifiche delle pertinenti definizioni adottate dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o che succedono loro.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'allegato V per aggiornare i valori in esso elencati conformemente alle modifiche delle definizioni relative agli aspetti specificati nell'allegato V adottate dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o che succedono loro.

Articolo 3

Obbligo di predisporre e mantenere una contabilizzazione Lulucf

1. Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri predispongono e mantengono una contabilizzazione che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività realizzate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie:

a) imboschimento;

b) rimboschimento;

c) disboscamento;

d) gestione delle foreste.

2. Per il periodo di contabilizzazione che inizia il 1° gennaio 2021 e i successivi, gli Stati membri predispongono e mantengono una contabilizzazione annuale che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività realizzate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie:

a) gestione delle terre coltivate;

b) gestione dei pascoli.

In relazione alla contabilizzazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli, per il periodo contabile compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dal 2016 al 2018, gli Stati membri informano la Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, sui sistemi in essere e in corso di sviluppo per stimare le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli. Gli Stati membri dovrebbero informare in merito alla conformità di tali sistemi alle metodologie Ipcc e alle prescrizioni della convenzione Unfccc in materia di comunicazione riguardante le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra;

b) anteriormente al 1° gennaio 2022, gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, le stime annuali iniziali, preliminari e non vincolanti delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate e dei pascoli usando, ove opportuno, le metodologie Ipcc. Gli Stati membri dovrebbero usare almeno la metodologia descritta come livello 3, come specificato nelle pertinenti linee guida Ipcc. Gli Stati membri sono incoraggiati a usare tali stime per individuare le categorie fondamentali e sviluppare, per le categorie fondamentali, proprie metodologie di livello 2 e di livello 3 per stimare in modo deciso e accurato le emissioni e gli assorbimenti;

c) entro il 15 marzo 2022 gli Stati membri trasmettono le loro stime annuali finali per la contabilizzazione della gestione delle terre coltivale e dei pascoli;

d) uno Stato membro può chiedere una deroga per rinviare il termine di cui alla lettera c), se la determinazione delle stime finali per la contabilizzazione della gestione delle terre coltivale e dei pascoli non può essere ragionevolmente effettuata entro il termine ivi stabilito per almeno una delle seguenti ragioni:

i) la contabilizzazione richiesta può essere effettuata, per motivi di fattibilità tecnica, solo in fasi che superano il termine stabilito;

ii) il completamento della contabilizzazione entro il termine fissato sarebbe sproporzionatamente costoso.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare della deroga trasmettono una richiesta motivata alla Commissione entro il 15 gennaio 2021.

Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga per un periodo massimo di tre anni civili a decorrere dal 15 marzo 2022. In caso contrario respinge la richiesta, motivando la sua decisione.

Se necessario, la Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro un lasso di tempo ragionevole specificato.

La richiesta di deroga è considerata accolta se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro sei mesi dal ricevimento della richiesta originaria dello Stato membro o delle informazioni supplementari richieste.

3. Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri possono inoltre predisporre e mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide.

4. La contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 include le emissioni e gli assorbimenti dei seguenti gas a effetto serra:

a) biossido di carbonio (CO2);

b) metano (CH4);

c) ossido di azoto (N2O).

5. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione una determinata attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, laddove le contabilizzazioni siano state predisposte e mantenute conformemente alla presente decisione, a decorrere dall'inizio dell'attività o dal 1° gennaio 2013, a seconda di quale delle due date risulti più recente.

Articolo 4

Norme generali in materia di contabilizzazione

1. Nell'ambito della contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (–).

2. Nel predisporre e mantenere la loro contabilizzazione, gli Stati membri garantiscono la precisione, la completezza, la coerenza, la comparabilità e la trasparenza delle informazioni pertinenti al momento della stima delle emissioni e degli assorbimenti connessi alle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

3. Le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività che rientrano in più di una categoria di attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, sono contabilizzati in un'unica categoria per evitare la doppia contabilizzazione.

4. Gli Stati membri, sulla base di dati trasparenti e verificabili, determinano le superfici su cui è condotta un'attività che rientra in una delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3. Essi garantiscono che tali superfici siano identificabili nell'ambito della contabilizzazione relativa alla categoria corrispondente.

5. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei seguenti comparti:

a) biomassa epigea;

b) biomassa ipogea;

c) lettiera;

d) legno morto;

e) carbonio organico nel suolo;

f) prodotti legnosi.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio di cui al primo comma, lettere da a) a e), se il comparto di carbonio in questione non costituisce una sorgente. Gli Stati membri considerano che un comparto di carbonio non costituisce una sorgente solo quando ciò è dimostrato sulla base di dati trasparenti e verificabili.

6. Gli Stati membri chiudono la contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, al termine di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I specificando in tale contabilizzazione il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali netti nel corso del pertinente periodo di contabilizzazione.

7. Gli Stati membri mantengono una catalogazione completa e accurata di tutti i dati impiegati per conformarsi ai loro obblighi a norma della presente decisione almeno fino a quando la stessa è in vigore.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 12, al fine di modificare l'allegato I per aggiungere o modificare i periodi di contabilizzazione, al fine di garantire che essi corrispondano ai pertinenti periodi adottati dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o da accordi che ne derivano o succedono loro e siano coerenti con i periodi di contabilizzazione adottati dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o da accordi che ne derivano o succedono loro applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori.

Articolo 5

Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il disboscamento

1. Nella contabilizzazione relativa all'imboschimento e al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano foresta al 31 dicembre 1989. Gli Stati membri possono riportare le emissioni dell'imboschimento e del rimboschimento in un'unica contabilizzazione.

2. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti netti risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento come il totale delle emissioni e degli assorbimenti per ciascuno degli anni compresi nel relativo periodo di contabilizzazione, sulla base di dati trasparenti e verificabili.

3. Gli Stati membri tengono la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti sui terreni che sono stati identificati nella contabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, come la categoria di attività di imboschimento, rimboschimento o disboscamento, anche quando tale attività non sia più condotta su quei terreni.

4. Ciascuno Stato membro determina la superficie coperta da foresta utilizzando la stessa unità di  risoluzione spaziale specificata nell'allegato V nei calcoli per le attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento.

Articolo 6

Norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività di gestione delle foreste, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui è sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni che costituiscono tale periodo per il loro livello di riferimento indicato nell'allegato II.

2. Se per un dato periodo di contabilizzazione il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, relativa alla gestione delle foreste, un quantitativo totale di emissioni e assorbimenti non superiore al 3,5% delle emissioni da loro registrate nel proprio anno o periodo di riferimento specificato nell'allegato VI, come trasmesso all'Unfccc nella corrispondente comunicazione dello Stato membro adottata a norma delle pertinenti decisioni in sede di COP relative all'anno o al periodo di riferimento per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, moltiplicate per il numero di anni del periodo di contabilizzazione considerato.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di calcolo che essi applicano alla propria contabilizzazione relativa alle attività di gestione delle foreste siano conformi all'appendice II della decisione 2/CMP.6 e siano coerenti con i metodi di calcolo applicati per il calcolo dei propri livelli di riferimento di cui all'allegato II con riguardo almeno agli aspetti seguenti:

a) comparti di carbonio e gas a effetto serra;

b) superficie oggetto di gestione forestale;

c) prodotti legnosi;

d) disturbi naturali.

4. Al massimo un anno prima del termine di ciascun periodo di contabilizzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti. Tali livelli di riferimento sono identici a quelli stabiliti dagli atti approvati dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o, in mancanza di tali atti, sono calcolati secondo il processo e le metodologie di cui alle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.

5. In caso di modifiche delle pertinenti disposizioni delle decisioni 2/CMP.6 o 2/CMP.7, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti che rispecchiano tali modifiche, al massimo entro sei mesi dalla data di adozione delle modifiche stesse.

6. Quando uno Stato membro può disporre di metodologie migliori connesse ai dati utilizzati per determinare il livello di riferimento di cui all'allegato II, o in caso di un miglioramento significativo della qualità dei dati a cui ha accesso, esso esegue le correzioni tecniche opportune per includere l'effetto dei ricalcoli nella contabilizzazione della gestione delle foreste. Tali correzioni tecniche sono identiche a eventuali correzioni approvate nell'ambito del processo di revisione Unfccc, ai sensi della decisione 2/CMP.7. Lo Stato membro interessato comunica tali correzioni alla Commissione al più tardi nell'ambito della presentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (Ue) n. 525/2013.

7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati membri precisano il quantitativo di emissioni annue risultanti da disturbi naturali che sono state incluse nei loro livelli di riferimento riveduti e il metodo impiegato per stimare tale quantitativo.

8. La Commissione verifica le informazioni relative ai livelli di riferimento riveduti di cui ai paragrafi 4 e 5 e le correzioni tecniche di cui al paragrafo 6 al fine di assicurare la coerenza tra le informazioni trasmesse all'Unfccc e quelle comunicate alla Commissione dagli Stati membri.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per aggiornare i livelli di riferimento di cui all'allegato II qualora uno Stato membro modifichi il suo livello di riferimento in virtù dei paragrafi 4 e 5 e questo sia approvato attraverso i processi Unfccc.

10. Gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste l'impatto di ogni modifica dell'allegato II con riguardo all'intero periodo di contabilizzazione interessato.

Articolo 7

Norme di contabilizzazione per i prodotti legnosi

1. Ogni Stato membro registra nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le emissioni e gli assorbimenti provenienti da modifiche del comparto dei prodotti legnosi, comprese le emissioni di prodotti legnosi rimossi dalle proprie foreste prima del 1° gennaio 2013. Sono escluse le emissioni di prodotti legnosi già contabilizzati nell'ambito del protocollo di Kyoto nel periodo dal 2008 al 2012 sulla base dell'ossidazione istantanea.

2. Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, relativa ai prodotti legnosi, gli Stati membri includono le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado e i valori di emivita di default indicati nell'allegato III:

a) carta;

b) pannelli di legno;

c) legno segato.

Gli Stati membri possono integrare tali categorie con informazioni sulla corteccia, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi di tali categorie. Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri di ciascun paese al posto delle metodologie e dei valori di emivita di default indicati nell'allegato III, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano almeno dettagliati e accurati quanto quelli indicati nell'allegato III.

Per i prodotti legnosi esportati i dati propri di ciascun paese fanno riferimento ai valori di emivita propri di ciascun paese e all'utilizzo di prodotti legnosi nel paese d'importazione.

Gli Stati membri non utilizzano per i prodotti legnosi commercializzati nell'Unione valori di emivita propri di ciascun paese che si discostano da quelli utilizzati dagli Stati membri importatori per la propria contabilità a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

I prodotti legnosi derivanti dal disboscamento sono contabilizzati sulla base dell'ossidazione istantanea.

3. Quando gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le emissioni di biossido di carbonio (CO2) provenienti dai prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi, la contabilizzazione avviene sulla base dell'ossidazione istantanea.

4. Quando gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione le emissioni provenienti dai prodotti legnosi e destinati ai fini energetici, essi applicano anche a tal fine l'ossidazione istantanea.

A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato dall'esterno dell'Unione e indicare i paesi di origine di tale legno.

5. I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore. Gli Stati membri includono pertanto nella loro contabilizzazione le emissioni e gli assorbimenti provenienti da prodotti legnosi solo quando tali emissioni e assorbimenti derivano da prodotti legnosi rimossi da terreni inclusi nella loro contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per rivedere le informazioni indicate all'allegato III al fine di riflettere le modifiche di atti adottate dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.

Articolo 8

Norme di contabilizzazione per la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione e il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide

1. Nella contabilizzazione relativa alla gestione delle terre coltivate e alla gestione dei pascoli, ogni Stato membro registra le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui è sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni del periodo di contabilizzazione interessato per le emissioni e gli  assorbimenti di detto Stato membro risultanti da tali attività nel suo anno di riferimento, come specificato nell'allegato VI.

2. Quando uno Stato membro decide di predisporre e mantenere una contabilizzazione per le attività di rivegetazione e/o drenaggio e riumidificazione di zone umide, esso applica il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Norme di contabilizzazione per i disturbi naturali

1. Quando le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono soddisfatte, gli Stati membri possono escludere dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b) e d)  dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da sorgenti che derivano da disturbi naturali.

2. Se gli Stati membri applicano il paragrafo 1 del presente articolo, essi calcolano, conformemente al metodo di cui all'allegato VII, un livello di fondo per ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Le lettere a) e b) dell'articolo 3, paragrafo 1, hanno un livello di fondo comune. In alternativa, gli Stati membri possono applicare una metodologia specifica per paese, trasparente e comparabile, impiegando una serie storica coerente e inizialmente completa di dati anche per il periodo dal 1990 al 2009.

3. Gli Stati membri possono escludere dalla loro contabilizzazione Lulucf, ogni anno o al termine del rispettivo periodo di contabilizzazione, le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti che superano il livello di fondo calcolato conformemente al paragrafo 2 se:

a) le emissioni in un particolare anno del periodo di contabilizzazione superano il livello di fondo più un margine. Se il livello di fondo è calcolato conformemente al metodo di cui all'allegato VII, tale margine è pari al doppio della deviazione standard della serie storica utilizzata per calcolare il livello di fondo. Se il livello di fondo è calcolato mediante una metodologia specifica per paese, gli Stati membri descrivono il modo in cui è stato determinato il margine, nei casi in cui tale margine è necessario. Qualsiasi metodologia utilizzata evita l'aspettativa di crediti netti durante il periodo di contabilizzazione;

b) gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 5 sono soddisfatti e comunicati dagli Stati membri.

4. Ogni Stato membro che esclude le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti legate ai disturbi naturali in un anno specifico del periodo di contabilizzazione:

a) esclude dalla contabilizzazione per il resto del periodo di contabilizzazione tutti i successivi assorbimenti su terreni colpiti da disturbi naturali e in cui si sono verificate le emissioni di cui al paragrafo 3;

b) non esclude le emissioni derivanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute su quei terreni a seguito del verificarsi di disturbi naturali;

c) non esclude le emissioni derivanti dal fuoco prescritto avvenuto su quei terreni in quell'anno specifico del periodo di contabilizzazione;

d) non esclude le emissioni su terreni che sono stati soggetti a disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.

5. Gli Stati membri possono escludere le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti legate a disturbi naturali solo se forniscono informazioni trasparenti che dimostrino:

a) che tutte le superfici colpite da disturbi naturali in quell'anno specifico di riferimento sono state individuate, come pure la loro localizzazione geografica, l'anno e le tipologie di disturbo naturale;

b) che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del rispettivo periodo di contabilizzazione su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

c) quali metodi e criteri verificabili saranno utilizzati per identificare il disboscamento su tali terreni negli anni successivi del periodo di contabilizzazione;

d) ove possibile, quali misure volte a gestire o controllare l'impatto di tali disturbi naturali sono state adottate dallo Stato membro;

e) ove possibile, quali misure volte a ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali sono state adottate dallo Stato membro.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per rivedere gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo per tener conto delle revisioni di atti adottate dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto.

Articolo 10

Informazione sulle azioni Lulucf

1. Non più tardi di diciotto mesi dall'inizio di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione informazioni sulle loro azioni Lulucf attuali e future volte a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione, come documento separato o come parte chiaramente identificabile delle loro strategie nazionali di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all'articolo 4 del regolamento (Ue) n. 525/2013 o di altre strategie o piani nazionaliconnessi al settore Lulucf. Gli Stati membri provvedono a consultare una vasta gamma di parti interessate. Se uno Stato membro trasmette tali informazioni come parte delle sue strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui al regolamento (Ue) n. 525/2013, si applica il pertinente calendario specificato in detto regolamento.

Le informazioni sulle azioni Lulucf coprono la durata del periodo di contabilizzazione considerato, di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri includono nelle loro informazioni sulle azioni Lulucf almeno le seguenti informazioni relative a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3:

a) una descrizione delle tendenze delle emissioni e degli assorbimenti compresi, se possibile, i trend storici, nella misura in cui si possano ragionevolmente ricostruire;

b) proiezioni relative alle emissioni e agli assorbimenti per il periodo di contabilizzazione;

c) un'analisi delle possibilità di limitazione o riduzione delle emissioni e di mantenimento o incremento degli assorbimenti;

d) un elenco delle misure più adatte per tener conto delle situazioni nazionali, comprese, se del caso, ma non limitate, alle misure indicative specificate all'allegato IV, che lo Stato membro sta pianificando o che sono da attuare al fine di sfruttare le possibilità di mitigazione eventualmente identificate dall'analisi di cui alla lettera c);

e) le politiche esistenti e pianificate al fine di applicare le misure di cui alla lettera d), inclusa una descrizione quantitativa o qualitativa dell'effetto atteso di tali misure sulle emissioni e sugli assorbimenti, tenendo conto di altre politiche e misure connesse al settore Lulucf;

f) calendari indicativi di adozione e attuazione delle misure di cui alla lettera d).

3. La Commissione può fornire orientamenti e assistenza tecnica agli Stati membri per agevolare lo scambio di informazioni.

La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri, sintetizzare le conclusioni ricavate da tutte le informazioni degli Stati membri sulle azioni Lulucf per facilitare lo scambio di conoscenze e buone prassi tra Stati membri.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro una data a metà di ciascun periodo di contabilizzazione, nonché entro la fine di ciascuno di tali periodi di cui all'allegato I, una relazione che descrive i progressi compiuti nell'attuazione delle azioni Lulucf.

La Commissione può pubblicare una relazione di sintesi sulla base delle relazioni di cui al primo comma.

Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni in merito alle loro azioni Lulucf e le relazioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla presentazione alla Commissione.

Articolo 11

Riesame

La Commissione riesamina le norme di contabilizzazione di cui alla presente decisione conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'Unfccc o del protocollo di Kyoto, o ad altri atti legislativi dell'Unione o, in assenza di tali decisioni, entro il 30 giugno 2017 e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere da 8 luglio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6 e all'articolo 9, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013.

Allegato I

Periodi di contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Periodo di contabilizzazione Anni
Primo periodo di contabilizzazione Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020

Allegato II

Livelli di riferimento degli stati membri di cui all'articolo 6

Stato membro Gg di biossido di carbonio (CO2) equivalenti per anno
Belgio -2499
Bulgaria -7950
Croazia -6289
Repubblica ceca -4686
Danimarca 409
Germania -22.418
Estonia -2741
Irlanda -142
Grecia -1830
Spagna -23100
Francia -67410
Italia -22166
Cipro -157
Lettonia -16302
Lituania -4552
Lussemburgo -418
Ungheria -1000
Malta -49
Paesi Bassi -1425
Austria -6516
Polonia -27133
Portogallo -6830
Romania -15793
Slovenia -3171
Slovacchia -1084
Finlandia -20466
Svezia -41336
Regno Unito -8268

Allegato III

Funzione di decadimento di primo grado e valori di emivita per default di cui all'articolo 7

Funzione di decadimento di primo grado con inizio da i = 1900 e che prosegue fino all'anno in corso:

 

 

con C(1900) = 0.0

(B) ΔC(i) = C(i + 1) – C(i)

 

dove:

i = anno

C(i) = la riserva di carbonio del comparto di prodotti legnosi all'inizio dell'anno i, Gg C

k = costante di decadimento di primo grado espressa in unità di anno-1 k ¼ lnð2Þ=HL, dove HL rappresenta l'emivita del comparto di prodotti legnosi, in anni).

Flusso entrante (i) = flusso entrante nel comparto di prodotti legnosi nell'anno i, Gg C anno-1

ΔC (i) = variazione della riserva di carbonio nel comparto di prodotti legnosi nell'anno i, Gg C anno-1

Valori di emivita per default (HL):

2 anni per la carta

25 anni per i pannelli di legno

35 anni per il legno segato.

Allegato IV

Misure indicative che possono essere incluse nelle informazioni sulle azioni Lulucf trasmesse a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d)

a) Misure connesse alla gestione delle terre coltivate, come ad esempio:

— migliorare le pratiche agronomiche grazie a una migliore selezione delle varietà colturali,

— estendere la rotazione delle colture ed evitare o ridurre il ricorso al maggese completo,

— migliorare la gestione dei nutrienti, della lavorazione del terreno/dei residui e delle acque,

— incoraggiare le pratiche agro-forestali e le possibilità di cambiamento della copertura/uso dei terreni.

b) Misure connesse alla gestione e al miglioramento dei pascoli, come ad esempio:

— impedire la conversione dei pascoli in terre coltivate e il ritorno delle terre coltivate alla vegetazione originaria,

— migliorare la gestione dei pascoli modificando l'intensità e i periodi di pascolo,

— accrescere la produttività,

— migliorare la gestione dei nutrienti,

— migliorare la gestione degli incendi,

— introdurre specie più adeguate, in particolare specie con radici profonde.

c) Misure volte a migliorare la gestione dei suoli agricoli organici, in particolare le torbiere, come ad esempio:

— incentivare pratiche agricole sostenibili per le zone umide,

— incentivare pratiche agricole adattate, limitando in particolare il più possibile la perturbazione dei suoli o le pratiche estensive.

d) Misure volte a impedire il drenaggio e a incentivare la riumidificazione delle zone umide.

e) Misure connesse agli acquitrini esistenti o parzialmente drenati, come ad esempio:

— impedire un ulteriore drenaggio,

— promuovere la riumidificazione e il ripristino degli acquitrini,

— prevenire gli incendi di palude.

f) Ripristino dei terreni degradati.

g) Misure connesse ad attività forestali come ad esempio:

— effettuare operazioni di imboschimento e rimboschimento,

— conservare il carbonio nelle foreste esistenti,

— stimolare la produzione nelle foreste esistenti,

— accrescere il comparto dei prodotti legnosi,

— migliorare la gestione delle foreste, anche tramite una composizione ottimizzata delle specie, interventi di manutenzione

e tagli di sfoltimento, nonché grazie alla conservazione dei suoli.

h) Prevenzione del disboscamento.

i) Maggiore protezione contro disturbi naturali come gli incendi, gli agenti nocivi e le tempeste.

j) Misure per sostituire le materie prime energetiche e i materiali a elevate emissioni di gas a effetto serra con i prodotti legnosi.

Allegato V

Valori minimi per superficie, copertura arborea e altezza arborea specificati dallo stato membro per la definizione di foresta

Stato membro Superficie (ha) Copertura arborea (%) Altezza arborea (m)
Belgio 0,5 20 5
Bulgaria 0,1 10 5
Croazia 0,1 10 2
Repubblica ceca 0,05 30 2
Danimarca 0,5 10 5
Germania 0,1 10 5
Estonia 0,5 30 2
Irlanda 0,1 20 5
Grecia 0,3 25 2
Spagna 1,0 20 3
Francia 0,5 10 5
Italia 0,5 10 5
Cipro
Lettonia 0,1 20 5
Lituania 0,1 30 5
Lussemburgo 0,5 10 5
Ungheria 0,5 30 5
Malta
Paesi Bassi 0,5 20 5
Austria 0,05 30 2
Polonia 0,1 10 2
Portogallo 1,0 10 5
Romania 0,25 10 5
Slovenia 0,25 30 2
Slovacchia 0,3 20 5
Finlandia 0,5 10 5
Svezia 0,5 10 5
Regno Unito 0,1 20 2

 

Allegato VI

Anno o periodo di riferimento

Stato membro Anno di riferimento
Belgio 1990
Bulgaria 1988
Croazia 1990
Repubblica ceca 1990
Danimarca 1990
Germania 1990
Estonia 1990
Irlanda 1990
Grecia 1990
Spagna 1990
Francia 1990
Italia 1990
Cipro
Lettonia 1990
Lituania 1990
Lussemburgo 1990
Ungheria 1985-87
Malta
Paesi Bassi 1990
Austria 1990
Polonia 1988
Portogallo 1990
Romania 1989
Slovenia 1986
Slovacchia 1990
Finlandia 1990
Svezia 1990
Regno Unito 1990

Allegato VII

Calcolo del livello di fondo dei disturbi naturali

1. Per il calcolo del livello di fondo, gli Stati membri forniscono informazioni sui livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali. A tal fine, gli Stati membri:

a) forniscono informazioni sulle tipologie di disturbi naturali compresi nella stima;

b) includono le stime delle emissioni annue totali per tali tipologie di disturbi naturali per il periodo 1990-2009, elencate per attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c) dimostrano che la coerenza delle serie storiche è assicurata per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodologie di stima delle emissioni, copertura di comparti e gas.

2. Il livello di fondo è calcolato per le attività elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, se lo Stato membro intende applicare le disposizioni sui disturbi naturali, come media della serie storica 1990-2009 escludendo tutti gli anni in cui sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L'individuazione dei valori statistici anomali avviene secondo un processo iterativo, descritto nel modo seguente:

a) calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 1990-2009;

b) esclusione dalla serie storica di tutti gli anni in cui le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;

c) ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 1990-2009 meno gli anni esclusi in b);

d) ripetizione di b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.

Note ufficiali

1.

Gu C 351 del 15 novembre 2012, pag. 85.

2.

Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.

3.

Gu L 140 del 5 giugno 2009, pag. 136.

4.

Gu L 275 del 25 ottobre 2003, pag. 32.

5.

Decisione 2002/358/Ce del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (Gu L 130 del 15maggio 2002, pag. 1).

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