Energia

Documentazione Complementare

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Indirizzi operativi Ministero dell'ambiente 22 aprile 2013

Applicazione della procedura di Via per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terraferma

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Indirizzi operativi 22 aprile 2013

Applicazione della procedura di Via per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terraferma. Indirizzi operativi

Direzione per le valutazioni ambientali

Divisione II — Sezione infrastrutture energetiche

 

1. Analisi del quadro normativo

La parte seconda del Dlgs 152/2006 e s.m.i. individua, nell'allegato III, le opere da sottoporre a procedura di Via regionale e, nell'allegato IV, le opere da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità regionale.

In tali allegati, i riferimenti agli impianti eolici ubicati sulla terraferma sono stati introdotti, nella forma attuale, dalla legge n. 99/2009.

In particolare, l'allegato III include gli Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali (lettera c-bis).

L'allegato IV comprende, a sua volta, gli Impianti industriali per la produzione dell'energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW ( punto 2, lettera e).

Sul punto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 23 febbraio 2011, ha precisato che la lettera c-bis dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 impone la procedura di Via per tutti gli impianti eolici sulla terraferma con procedimento in cui è obbligatoria la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali, indipendentemente dalla potenza di tali impianti.

Le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili", approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010, hanno inoltre disposto che, qualora la procedura di Via sia prescritta per impianti eolici con potenza superiore a 1 MW, il Ministero per i beni e le attività culturali deve partecipare all'istruttoria anche se l'impianto non ricade in un'area sottoposta a tutela ai sensi della vigente normativa paesaggistica.

 

2. Indirizzi operativi

Sono in primo luogo sottoposti a Via regionale tutti gli impianti eolici sulla terraferma con procedimento in cui è obbligatoria la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, indipendentemente dalla potenza di tali impianti.

In un procedimento di Via la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali è sempre obbligatoria se l'opera sarà ubicata in aree soggette a vincoli paesaggistici e, pertanto, dovrà essere richiesto il nulla osta paesaggistico.

L'articolo 25 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. prevede, infatti, l'obbligo di partecipazione al procedimento di Via per le autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. in merito al progetto.

Per quanto attiene, invece, agli impianti eolici industriali sulla terraferma non ubicati in aree soggette a vincoli paesaggistici, la vigente normativa esige la verifica di assoggettabilità regionale soltanto se la potenza complessiva è superiore a 1 MW. In tal caso la norma si riferisce agli impianti eolici industriali in quanto gli impianti eolici ad uso civile hanno tipicamente una potenza inferiore.

Può, infine, avvenire che la verifica di assoggettabilità di tali impianti di potenza superiore a 1 MW imponga di svolgere la Via: in questo caso, secondo le linee guida del decreto ministeriale 10 settembre 2010, il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà partecipare alla procedura di Via pur non essendo l'impianto ubicato in un'area soggetta vincoli paesaggistici.

Restano invece esclusi da qualsiasi procedura di compatibilità ambientale gli impianti eolici di potenza complessiva pari o inferiore a 1 MW non ubicati in aree soggette a vincoli paesaggistici.

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