Rifiuti

Normativa Vigente

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NOTA REDAZIONALE SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: l'articolo 6 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 ("Decreto-legge Semplificazioni"), come convertito con modificazioni dalla legge 12/2019, prevede che:

1) "è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) (...) e conseguentemente non sono dovuti i contributi";

2) "fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale (…) la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis" del Dlgs 152/2006;

3) "sono abrogate, in particolare" diverse disposizioni sul Sistri recate da Dlgs 205/2010, Dl 101/2013, Dl 78/2009.

Alla luce di tutto ciò a parere della Redazione normativa sono da considerarsi come conseguentemente  abrogate anche:

a) le norme introdotte dalle citate disposizioni espressamente abrogate (come, ad esempio, gli articoli 188-bis e 188-ter del Dlgs 152/2006 introdotti dall'abrogato articolo 16 del Dlgs 205/2010);

b) le successive disposizioni di modifica alle suddette disposizioni espressamente abrogate (ad esempio le varie disposizioni di proroga dell'entrata in operatività del Sistri, come da ultimo il comma 1134 dell'articolo 1 della legge 205/2017 di modifica di disposizioni, ora abrogate, del Dl 101/2013);

c) le disposizioni attuative delle disposizioni abrogate (ad esempio il Dm 78/2016, cd. "Testo unico Sistri", adottato in attuazione dell'abrogato articolo 188-bis del Dlgs 152/2006);

d) le disposizioni in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal Dl 135/2018 (ad esempio le disposizioni del Dlgs 231/2001 che prevedono sanzioni per le violazioni degli obblighi Sistri non più in vigore, come quelle cui fa riferimento l'articolo 25-undecies, comma 2, lettera g) del decreto legislativo in parola);

e) le modifiche espressamente apportate dal Legislatore a disposizioni del Dlgs 152/2006 nella loro versione comprendente "successive modificazioni" laddove si verifichino due contemporanee condizioni:

- tali modifiche sono state introdotte da provvedimenti successivi a quelli espressamente abrogati di cui sopra;

- tali modifiche incidono direttamente su "modificazioni" introdotte nel Dlgs 152/2006 proprio dai citati provvedimenti espressamente abrogati;

f) le modifiche apportate dal Legislatore a disposizioni del Dlgs 152/2006 senza specificare la versione di riferimento, laddove tali modifiche siano incompatibili con la versione precedente alle modificazioni introdotte dai citati provvedimenti espressamente abrogati.

Per una puntuale ricognizione della versione dei citati articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice ambientale da considerarsi (sempre a parere della Redazione) vigente ed efficace anche alla luce dell'ultima Prassi e Giurisprudenza in materia si invita l'Utenza alla consultazione delle singole disposizioni e relative note redazionali riportate nel testo del Dlgs 152/2006 qui di seguito pubblicato.

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 20 marzo 2013

(Gu 19 aprile 2013 n. 92)

Termini di riavvio progressivo del Sistri

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre europeo — Prime disposizioni urgenti per l'economia", ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), che disciplina la progressiva entrata in operatività del Sistri;

Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga dei termini in materia ambientale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale) per la verifica del funzionamento tecnico del sistema, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gab/Dec/2012/107 del 18 maggio 2012, che, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, ha stabilito le modalità con cui DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale) deve procedere alla valutazione dello stato di efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema Sistri e all'individuazione delle possibili linee evolutive;

Visto il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, che ha apportato modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare, visto l'articolo 1, lettera c), che ha prorogato dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012 il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012 dai soggetti obbligati all'iscrizione al "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (in appresso Sistri);

Visto il "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2012, n. 210;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Considerato che l'articolo 52, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 ha sospeso fino al 30 giugno 2013 il termine di operatività del Sistri "allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali" e prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fissa con decreto "il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistema Sistri ...";

Vista la relazione semestrale di "Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilità dei rifiuti denominato Sistri" del 13 febbraio 2013, predisposta dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 107 del 18 maggio 2012;

Considerato che con detta relazione l'Agenzia per l'Italia Digitale ritiene "... auspicabile un sollecito riavvio del sistema anche in considerazione del fatto che il perdurare della inoperatività provoca un progressivo disallineamento delle informazioni contenute nel sistema rispetto alla realtà rappresentata che continua ad evolvere, rendendo sempre più crescente lo sforzo necessario per il ripristino dell'operatività." e sottolinea l'opportunità "... che il riavvio del sistema avvenga in modo graduale, in modo che una prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l'occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operatività";

Ritenuto, pertanto, di dover garantire il riavvio progressivo del Sistri articolandolo in due distinte fasi, rispettivamente di riallineamento e di operatività, con riferimento a distinte categorie dei soggetti obbligati;

Valutate le osservazioni e i rilievi delle associazioni di categoria delle imprese obbligate all'iscrizione al Sistri, acquisiti nel corso della riunione convocata presso il Ministero dello sviluppo economico in data 5 febbraio 2013;

Considerato che, al fine di rendere più efficace l'operatività del sistema di controllo e gestione dei rifiuti, è necessario e opportuno garantire la partecipazione attiva delle imprese interessate sin dalla prima fase di riallineamento;

Considerato, altresì, che sin dalla prima fase di riallineamento si rende necessario approfondire e individuare, ai predetti fini, le necessarie misure di razionalizzazione e di semplificazione del Sistri, con particolare riferimento all'anagrafica e alle modalità di trasmissione dei dati, senza alterare le esigenze e le funzioni di controllo sulla produzione e gestione dei rifiuti in conformità alla disciplina comunitaria di settore;

Tenuto conto che, ai fini dell'operatività del Sistri, la fase di riallineamento deve garantire anche un congruo periodo di tempo per la formazione degli addetti;

Considerato che, al fine di corrispondere a quanto indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, si ritiene opportuno che la "prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti" sia limitata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e a tutti gli altri soggetti che compiono operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi, in quanto rappresentano una significativa categoria di utenti del sistema Sistri;

Tenuto conto che la progressiva entrata in operatività del Sistri comporta che per il medesimo periodo mantengono efficacia gli obblighi e gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la nota della Selex-Sema in data 14 marzo 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella medesima data con il n. 20860, con la quale detta società presta il proprio assenso alla sospensione del pagamento del contributo Sistri per l'anno 2013;

Decreta:

Articolo 1

Operatività del Sistri

1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all'articolo 3 comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1 ottobre 2013.

2. Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al Sistri il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014.

3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque utilizzare il Sistri su base volontaria dal termine di operatività di cui al comma 1.

Articolo 2

Allineamento del sistema e iscrizioni

1. Gli enti e le imprese già iscritti al Sistri devono procedere alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse, e all'eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi.

2. Per gli enti e le imprese di cui al comma 1, dell'articolo 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e devono essere concluse entro il 30 settembre 2013.

3. Per gli enti e le imprese di cui al comma 2, dell'articolo 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 settembre 2013 e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2014.

4. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, soggetti all'obbligo di iscrizione al Sistri e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del Sistri rispettivamente previsto.

Articolo 3

Regime transitorio

1. Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del Sistri prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Articolo 4

Contributo Sistri

In accordo con Selex-Sema, il versamento del contributo di iscrizione al Sistri è sospeso per l'anno 2013 per gli enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

Articolo 5

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 20 marzo 2013.

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