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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 21 marzo 2013, n. 436

Servizio idrico integrato - Tariffa idrica - Determinazione post referendum 12-13 giugno 2011 - Riferimento alla "remunerazione del capitale investito" (Dm 1° agosto 1996) - Esclusione - Piano tariffario che faccia riferimento al Dm 1° agosto 1996 - Illegittimità

Le tariffe del servizio idrico presentate dalle Autorità d'ambito dopo il referendum del 12-13 giugno 2011 che fanno ancora riferimento alla percentuale del 7% di "remunerazione del capitale investito" dal gestore sono illegittime.
A stabilirlo una sentenza del Tar Toscana 21 marzo 2013, n. 436 che ha annullato le delibere dell'Autorità d'ambito della Toscana le quali nel revisionare le tariffe a dicembre 2011 (cioè dopo il referendum parzialmente abrogativo dell'articolo 154, comma 1, Dlgs 152/2006) avevano continuato ad applicare la percentuale corrispondente alla voce "remunerazione del capitale investito" riconosciuta nel 7% dal metodo normalizzato ex Dm 1° agosto 1996.
I Giudici hanno ricordato che il Consiglio di Stato con parere 23 gennaio 2013, n. 267 si è espresso nel senso che l'abrogazione referendaria necessariamente ha travolto anche il Dm 1° agosto 1996 incompatibile con la volontà degli elettori espressa nel referendum. Quindi il piano tariffario 2011-2013 predisposto dalla Ato della Toscana che fa riferimento al Dm 1° agosto 1996 includendo la "remunerazione del capitale investito" è illegittimo per contrasto con il Dpr 116/2011 (che ha sancito il risultato del referendum abrogativo dell'articolo 154, comma 1, Dlgs 152/2006 nella parte riferita alla "adeguatezza del capitale investito").

Tar Toscana

Sentenza 21 marzo 2013, n. 436

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2012, proposto dai signori (omissis), e dal Forum toscano dei movimenti per l'acqua, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis);

 

contro

Autorità idrica toscana (ex Autorità di Ambito n. 2 Basso Valdarno), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

nei confronti di

(A) Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

 

per l'annullamento

— della deliberazione dell'Assemblea consortile della Aato 2 "Basso Valdarno" n. 13, del 6 dicembre 2011, avente ad oggetto: "Revisione del Piano di ambito. Capitolo 6. Modifica", pubblicata nell'Albo pretorio del Comune di San Miniato (PI) dal 9 dicembre 2011 al 24 dicembre 2011, nella parte in cui approva e integra la revisione del Piano di ambito di cui all'allegato n. 1, facendo applicazione del metodo normalizzato di cui al Dm 1° agosto 1996,

— della deliberazione dell'Assemblea Consortile della Aato 2 "Basso Valdarno" n. 12, del 6 dicembre 2011, avente ad oggetto: "Revisione del Piano di Ambito 2011/2021. Capitoli 5 e 6. Prolungamento al 2026. Approvazione", pubblicata nell'Albo pretorio del Comune di San Miniato (PI) dal 9 dicembre 2011 al 24 dicembre 2011, nella parte in cui approva e integra la revisione del Piano di Ambito di cui all'allegato n. 2, facendo applicazione del metodo normalizzato di cui al Dm 1° agosto 1996;

— della deliberazione dell'Assemblea Consortile della Aato 2 "Basso Valdarno" n. 14, del 6 dicembre 2011, avente ad oggetto: "Ordine del giorno inerente la revisione del Piano di ambito 2011/2021. Capitoli 5 e 6. Prolungamento al 2026", pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di San Miniato (PI) dal 9 dicembre 2011 al 24 dicembre 2011;

— di ogni eventuale altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché incognito, ivi inclusi, per quanto occorrer possa:

a) gli allegati nn. 1 e 2 della sopra detta deliberazione n. 12, n. 1 della sopra detta deliberazione n. 13 e n. 1 della sopra detta deliberazione n.14;

b) gli atti e i provvedimenti, ancorché ignoti, con i quali la Società (A) Spa ha dato attuazione alla sopra menzionata deliberazione n. 13;

c) la nota dell'Aato 2 del 6 luglio 2011 (prot. 2561 / 5.11) con la nota della Anea del 20 giugno 2011 (prot. n. 127/2011) in essa richiamata;

d) la delibera n. 5 della assemblea consortile della Aato 2 del 25 luglio 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità idrica toscana e di (A) Spa;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Per effetto del referendum del 12/13 giugno 2011 è stato abrogato, nell'articolo 154, comma 1, del Dlgs n. 152/2006, il riferimento al fattore di calcolo della tariffa corrispettiva del Servizio idrico integrato, costituito dall'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, con conseguente necessità di espungere, dalle tariffe applicate dai gestori del servizio idrico integrato, la percentuale corrispondente alla voce "remunerazione del capitale investito".

Tuttavia, l'Autorità di Ambito Aato 2 Toscana ed il Gestore hanno continuato ad applicare tale percentuale, riconosciuta nella misura del 7% dal metodo normalizzato approvato con decreto del Ministero per i lavori pubblici del 1° agosto 1996.

L'Assemblea consortile dell'Aato 2, con deliberazioni n. 12 e n. 13 del 6 dicembre 2011, ha effettuato la revisione triennale ordinaria della tariffa del servizio idrico integrato ex articolo 17 della convenzione di gestione dell'Ato 2 ed ha rivisto il piano di ambito nella parte relativa agli investimenti ed allo sviluppo tariffario. Tali provvedimenti configurano nell'insieme la revisione del piano di sviluppo tariffario del triennio 2011-2013 (le deliberazioni n. 12 e n. 13, rispettivamente alle pagine 99 e 38-39 del relativo allegato, prevedono, con identica formulazione, il recupero tariffario finalizzato a rispettare il limite massimo di prezzo di cui all'articolo 5 del Dm 1° agosto 1996).

In particolare la predetta assemblea, con la deliberazione n. 12, ha prolungato dal 2021 al 2026 l'affidamento al gestore (A) Spa della convenzione in essere ed ha stabilito, in relazione al prolungamento, un nuovo piano tariffario (la disposta proroga è stata però sospensivamente condizionata all'approvazione del piano economico finanziario, entro il 30 aprile 2012, da parte dell'Autorità; la suddetta approvazione è stata a sua volta condizionata all'approvazione degli enti finanziatori di (A) Spa ed alla disponibilità degli istituti di credito a finanziare l'eventuale fabbisogno non coperto dagli enti finanziatori esistenti).

La deliberazione n. 13 ha previsto invece la modifica del capitolo 6 del piano di ambito senza tenere conto della maggiore durata dell'affidamento ed è destinata a produrre effetti finché non si avverino le condizioni di cui alla delibera n. 12.

Le suddette deliberazioni regolamentano il piano di sviluppo tariffario del triennio 2011-2013, fondandolo sul metodo normalizzato di cui al Dm 1° agosto 1996, ivi compreso il fattore di "adeguata remunerazione del capitale investito".

L'Assemblea consortile, con deliberazione n. 14 del 6 dicembre 2011, ha infine approvato l'ordine del giorno con il quale i Sindaci dell'Ato 2 hanno supportato il contenuto delle deliberazioni n. 12 e, implicitamente, n. 13.

Con le citate deliberazioni nn. 12 e 13 è stato approvato il rapporto di gestione quinquennale con (A) Spa, adeguando il piano di sviluppo tariffario (delibera n. 12), ed è stato fin da subito modificato il piano di sviluppo tariffario per almeno il triennio successivo (delibera n. 13).

Avverso le predette deliberazioni e gli atti connessi i ricorrenti sono insorti deducendo:

1) violazione dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs n. 152/2006, come modificato dal Dpr n. 116/2011; violazione degli articoli 1 e 15 delle disposizioni preliminari Codice civile, nonché dell'articolo 170 del Codice dell'ambiente; eccesso di potere per violazione dei principi generali dell'azione amministrativa e per difetto dei presupposti; erronea e falsa applicazione del Dm 1° agosto 1996;

2) eccesso di potere per sviamento; violazione del principio di certezza giuridica e del principio di affidamento; abuso di potere; abuso di diritto;

3) quanto alla proroga prevista dalla deliberazione dell'assemblea consortile n. 12 del 6 dicembre 2011: violazione degli articoli 97 e 117, comma 1, della Costituzione, nonché delle norme del Capo I del Titolo VII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 106, comma 2; violazione dell'articolo 30 del Dlgs n. 163/2006 e dell'articolo 150 del Dlgs n. 152/2006; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione;

4) ancora quanto alla proroga: eccesso di potere per sviamento del disposto dell'articolo 1, comma 1-quinquies, del Dl n. 2/2010; sopravvenuta carenza dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all'articolo 18 della Lr n. 69/2011;

5) quanto all'impugnata delibera n. 14 del 6 dicembre 2011: eccesso di potere per contraddittorietà interna agli atti ed illogicità manifesta.

Si sono costituite in giudizio l'Autorità idrica toscana ed (A) Spa.

All'udienza del 6 marzo 2013 la causa è stata posta in decisione.

 

Diritto

Preliminarmente il Collegio rileva che costituisce oggetto di impugnazione, assieme ai provvedimenti tariffari, la proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato ad (A) Spa, peraltro sospensivamente condizionata all'approvazione del piano economico finanziario dell'Autorità d'Ambito, alla proposta del gestore, all'approvazione degli enti finanziatori di (A) Spa e, infine, alla disponibilità degli istituti di credito a finanziare l'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario.

Orbene, la scelta di posticipare la durata della convenzione stipulata con l'attuale gestore può incidere sull'interesse di altri eventuali aspiranti all'affidamento del servizio, ma non appare di per sé lesiva della posizione dei ricorrenti, i quali agiscono a tutela della propria posizione di utenti del servizio idrico.

Peraltro, la disposta proroga non è attualmente produttiva di effetti, essendo sospensivamente condizionata all'adozione di atti che non sono ancora sopravvenuti.

Pertanto, difetta l'interesse a ricorrere quanto alla parte dell'impugnata deliberazione n. 12 riferita al prolungamento della convenzione in essere.

In ogni caso il Collegio osserva, ad abundantiam, che la contestata proroga appare legittima in quanto correttamente motivata con l'emergere di imprevisti, in particolare con il sopravvenuto fabbisogno di investimenti infrastrutturali (il che ha anche indotto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'adunanza del 21 marzo 2012, ad escludere la sussistenza dell'illecito concorrenziale). Per il resto, quanto alla parte della revisione tariffaria contestata dai deducenti (le deliberazioni n. 12 e n. 13, rispettivamente alle pagine 99 e 38-39 del relativo allegato, prevedono, con identica formulazione, il recupero tariffario finalizzato a rispettare il limite massimo di prezzo di cui all'articolo 5 del Dm 1° agosto 1996, valorizzando il metodo di calcolo stabilito dall'articolo 1 dello stesso Dm), sussiste l'interesse a ricorrere.

Non depone in senso contrario la sopravvenuta deliberazione n. 585 del 28 dicembre 2012, con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto il nuovo metodo tariffario nell'esercizio delle funzioni demandate dall'articolo 21, comma 19, del Dl n. 201 / 2011 (convertito nella legge n. 214/ 2011).

Invero, da un lato la predetta Autorità indipendente ha regolamentato il periodo tariffario 2012 e 2013, mentre per il periodo tra il 21 luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011 ha sospeso il recupero delle differenze tariffarie in attesa del parere del Consiglio di Stato, dall'altro lato essa ha chiamato le Autorità d'Ambito ad aggiornare i piani d'ambito alla nuova metodologia entro il 31 marzo 2013, e tuttavia, allo stato attuale, l'Amministrazione resistente non vi ha provveduto (pagina 10 della memoria dell'Autorità Idrica Toscana depositata in giudizio il 1° febbraio 2013).

Ne deriva che, in mancanza di un nuovo piano tariffario sostitutivo o modificativo di quello impugnato ed in mancanza di atti che recepiscano ed attuino il portato dell'acquisito parere del Consiglio di Stato (n. 267/ 2013), persiste l'interesse alla trattazione del gravame quanto alla contestata disciplina tariffaria.

Ciò premesso, il ricorso, nella parte avente ad oggetto la complessiva regolamentazione tariffaria del triennio 2011-2013, è fondato.

L'abrogazione referendaria è intervenuta sull'articolo 154, comma 1, del Dlgs n. 152/ 2006, il quale ricomprende tra i criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato quello (abrogato) della remunerazione del capitale investito.

Per effetto della mancata adozione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 154, ha continuato ad avere applicazione, in forza della norma transitoria di cui all'articolo 170 del Dlgs n. 152/2006, il decreto ministeriale 10 agosto 1996, il quale, costituendo attuazione della normativa all'epoca vigente (articolo 13 della legge n. 36/ 1994), prevede come una delle componenti della tariffa di riferimento la remunerazione del capitale investito.

Orbene, il Consiglio di Stato, in sede consultiva (Sezione II, 25 gennaio 2013, n. 267), ha recentemente chiarito i termini entro i quali l'abrogazione referendaria dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs n. 152/2006, riguardo al parametro della "adeguatezza della remunerazione del capitale investito", abbia inciso sul riferimento che allo stesso parametro era espresso nel decreto ministeriale 10 agosto 1996.

Con il predetto parere, che il Collegio condivide, si è osservato che l'esito referendario si estende necessariamente al citato Dm, nella parte riferita al criterio della "adeguatezza della remunerazione del capitale investito", in quanto il referendum abrogativo assume una valenza espansiva rispetto alle disposizioni normative che, pur non essendo espressamente coinvolte dal quesito oggetto della consultazione popolare, sono incompatibili con la volontà manifestata dagli elettori.

Pertanto, il criterio della remunerazione del capitale di cui al Dm 1° agosto 1996, essendo strettamente connesso all'oggetto del quesito referendario, viene inevitabilmente travolto dalla volontà popolare abrogatrice (Corte Costituzionale, 12 gennaio 1995, n. 3). Ciò appare in linea con la finalità, perseguita con il quesito referendario avente ad oggetto l'articolo 154 del Dlgs n. 152/2006, di "rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua" (Corte Costituzionale, 26 gennaio 2011, n. 26).

Ne deriva, in conclusione, che il contestato piano tariffario, adottato sul presupposto della persistente efficacia del criterio della remunerazione del capitale di cui al Dm 1° agosto 1996, è illegittimo per contrasto con il decreto presidenziale n. 116/2011, abrogativo dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs n. 152/2006 nella parte riferita alla "adeguatezza della remunerazione del capitale investito".

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto alla proroga disposta con deliberazione n. 12 del 6 dicembre 2011, e deve essere accolto, per il resto, quanto al contestato riferimento alla remunerazione del capitale ex Dm 1° agosto 1996.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie. Per l'effetto, annulla gli atti impugnati laddove riferiti, ai fini della revisione tariffaria, al fattore di remunerazione del capitale di cui al metodo normalizzato previsto dal Dm 1° agosto 1996.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza Sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 21 marzo 2013.

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