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Decisione Commissione Ue 2013/135/Ue

Proroga al 31 dicembre 2013 dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel a shampoo e balsami e alle pompe di calore elettriche

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Commissione europea

Decisione Commissione Ue 15 marzo 2013, 2013/135/Ue

(Guue 19 marzo 2013 n. L 75)

Decisione che modifica le decisioni 2007/506/Ce e 2007/742/Ce al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio comunitario di qualità ecologica dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/506/Ce della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli2 , si applica fino al 31 marzo 2013.

(2) La decisione 2007/742/Ce della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas3 , si applica fino al 31 marzo 2013.

(3) È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni in esame. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di riesame di dette decisioni, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici che queste stabiliscono nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2007/506/Ce e 2007/742/Ce deve essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2007/506/Ce e 2007/742/Ce.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2007/506/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "saponi, shampoo e balsami per capelli" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013".

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2007/742/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas" e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013".

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013.

Note ufficiali

1.

Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

2.

Gu L 186 del 18 luglio 2007, pag. 36.

3.

Gu L 301 del 20 novembre 2007, pag. 14.

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