Energia

Normativa Vigente

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Ministero dello sviluppo economico

Decreto 13 febbraio 2013

(Gu 5 marzo 2013 n. 54)

Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/Ce, che modifica la direttiva 98/70/Ce, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/Ce per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/Cee;

Visto l'articolo 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/2006;

Visto il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, prevedente che le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, "Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti", emanato ai sensi dell'articolo 2-quater, punto 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto il comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa.

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Decreta:

Articolo 1

Modifiche alle specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo

1. L'allegato 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, "Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti" è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

2. Per il gas propano ottenuto dalla idrogenazione degli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie il contenuto energetico per peso, ovvero il potere calorifico inferiore, è pari a 46,3 MJ/Kg.

3. Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1  dell'articolo 33, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, contribuiscono nella misura di 86,4 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 85,3 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di palma. Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie contribuiscono altresì al rispetto del citato obbligo nella misura di 5,0 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 5,2 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di palma, qualora tale gas propano sia immesso in consumo per uso carburazione.

Articolo 2

Invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni in materia di accisa di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 13 febbraio 2013

Allegato 1

Carburante Massa volumica a 15° C
kg/dm3
Potere calorifico inferiore
Gcal/tonn MJ/kg MJ/dm3
Gasolio 0,840 10,270 43,0 36,1
Benzina 0,750 10,342 43,3 32,5
Biodiesel 0,880 8,932 37,4 32,9
Bioetanolo 0,790 6,305 26,4 20,9
ETBE (°) 0,740 8,574 35,9 26,6
Gas propano 0,470 (liquido) 11,606 46,3 21,8
Biometanolo 0,796 4,778 20,0 15,9
BioMTBE (°°) 0,745 8,361 35,0 26,1
BioDME 0,670 6,689 28,0 18,8
BioTAEE (°°°) 0,750 9,078 38,0 28,5
Biobutanolo 0,813 7,883 33,0 26,8
Diesel Fisher-Tropsch 0,779 10,511 44,0 34,3
Olio Vegetale Idrotrattato 0,779 10,511 44,0 34,3
Olio Vegetale Puro 0,919 8,839 37,0 34,0
Biogas (°°°°) 11,945 50
(°) considerato rinnovabile per il 47% in volume
(°°) considerato rinnovabile per il 36% in volume
(°°°) considerato rinnovabile per il 29% in volume
(°°°°) immesso in consumo come biometano

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