Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Campania 4 febbraio 2013, n. 330

Rifiuti - Rifiuti solidi urbani - Rimozione - Piazzole di sosta del raccordo autostradale - Competenza - Comune - Esclusione - Anas

Tar Campania

Sentenza 4 febbraio 2013, n. 330

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania

Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2009, proposto da Società Anas Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Solofra, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

dell'ordinanza emessa dal Sindaco di Solofra in data 10 giugno 2009, contraddistinta con il n. 52/09, con la quale ordina all'Anas Spa, in persona del legale rappresentante p.t. di provvedere alla pulizia delle piazzole di sosta del raccordo autostradale Salerno-Avellino e ricadenti nel territorio di quel Comune con smaltimento dei rifiuti raccolti nei modi e nelle forme di legge e,

per quanto occorra, della nota del Comune di Solofra prot. n. 10229, datata 9 giugno 2009, del a firma del funzionario del Servizio ecologia, del funzionario del Servizio tributi, del Segretario generale e del Sindaco p.t.,

e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Solofra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con ricorso, notificato al Comune di Solofra il 28 settembre 2009 e depositato il successivo 22 ottobre, l'Anas Spa impugna l'ordinanza, meglio descritta in epigrafe, con la quale il Sindaco di Solofra ordinava alla ricorrente di provvedere alla pulizia delle piazzole di sosta del raccordo autostradale Salerno-Avellino e ricadenti nel territorio di quel Comune, ai sensi dell'articolo 14 del Codice della Strada (Dlgs 285/1992).

Avverso tale ordinanza la ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:

1) violazione dell'articolo 145 C.p.c., per avere notificato l'ordinanza al Compartimento di Napoli, anziché alla sede centrale della società per azioni;

2) eccesso di potere per erroneità, travisamento, arbitrarietà, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, dovendosi ritenere applicabile l'articolo 198 del Dlgs 152/2006, in quanto norma speciale, e non l'articolo 14 del Codice della strada, e spettando quindi al Comune e non alla ricorrente la rimozione dei rifiuti solidi urbani;

3) violazione dell'art. 152 Dlgs 152/2006, dell'articolo 40 C.p. e degli articoli 192-198 Dlgs 152/2006, eccesso di potere per erroneità, travisamento, arbitrarietà, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, dovendosi ritenere superato, dalla normativa invocata, anche l'obbligo in capo all'ente proprietario del suolo della rimozione dei rifiuti e considerato altresì che l'Anas non è neanche proprietaria della strada,

4) eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, difetto di legittimazione passiva dell'Anas, mancanza di indicazione circa l'individuazione di colpa o dolo in capo all'Anas, violazione dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006;

5) violazione dell'articolo 109 Tuel dell'articolo 192 Dlgs 152/2006, degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, dell'art. 24 Cost. ed eccesso di potere per erroneità, travisamento, arbitrarietà, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento.

La ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti.

Il Comune si è costituito per resistere nel merito.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

Il ricorso è infondato.

Va, innanzitutto, esaminata la censura con la quale la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 145 C.p.c. per avere il Comune notificato l'ordinanza al Compartimento di Napoli, anziché alla sede centrale della società per azioni.

A prescindere dalla applicabilità, nel caso in questione, delle norme del Codice del processo amministrativo in materia di notifica degli atti processuali, l'avere notificato l'ordinanza di rimozione rifiuti al Compartimento territorialmente competente dell'Anas non appare circostanza idonea a viziare il provvedimento, tanto più che essa ha certamente raggiunto gli organi competenti ad eseguirlo, come dimostra il fatto che l'Anas ha provveduto a ripulire le piazzole di sosta.

In senso analogo si è anche espressa la giurisprudenza del Giudice amministrativo rilevando che il Compartimento è una struttura operativa dotata di autonomia organizzativa e gestionale su base territoriale, per cui appare correttamente indirizzata all'ufficio cui territorialmente competono i compiti di sorveglianza e di manutenzione stradale eventuali ordinanze di rimozione rifiuti (cfr. Tar Bari, Sezione I, 9 febbraio 2012, n. 299).

Infondate sono anche le restanti censure, tutte fondate sull'erroneo presupposto dell'applicabilità degli articoli 192-198 Dlgs 152/2006 ed, in particolare, dell'articolo 198 del Dlgs che costituirebbe norma speciale rispetto all'articolo 14 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada).

Premesso che l'ordinanza sindacale qui gravata si fonda sull'articolo 14 del Codice della Strada, in quanto i rifiuti urbani, di cui si ordina la rimozione all'Anas, risultano collocati nelle piazzole di sosta del raccordo autostradale, non è condivisibile la ritenuta prevalenza, nel caso in esame, dell'articolo 198 Dlgs 152/2006 sulla prima disposizione.

La norma dell'articolo 14 della Codice della strada, intitolato "… poteri e compiti degli enti proprietari delle strade …" ,e per essi dei concessionari, dispone che detti proprietari e concessionari, "… allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione …", debbano provvedere (lettera a) "… alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi …",

La disposizione va letta in combinato disposto con l'articolo 3, comma 1, n. 38, del Codice laddove quest'ultimo articolo chiarisce che nell'ambito di "… strada …" vanno ricomprese anche le "… piazzole di sosta …", definite espressamente "… parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli …".

Alla luce di tali disposizioni, ad avviso del Collegio, non vi sono dubbi che trovi applicazione la norma del codice della strada della quale sussistono tutti i presupposti.

Come rilevato dal Consiglio di Stato, "anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti una diversa interpretazione non trova apprezzabili riscontri, perché sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe l'occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale, specialmente di un raccordo autostradale, come nel caso in esame.

È soltanto l'ente proprietario o gestore della strada che, infatti, può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare "in sicurezza" la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie" (Cfr. Consiglio di Stato, IV, 2677/2011, che conferma Tar Lazio 7027/2009, Tar Napoli 7428/2006 e Tar Basilicata n. 441/2010).

La citata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene l'articolo 14 della Codice della strada norma speciale di settore che, per sua natura, non può ritenersi derogata se non da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia, ovvero disponga diversamente per ipotesi individuate.

Né il Dlgs 22 del 1997, previgente, né l'attuale Dlgs 152/2006, contengono previsioni specifiche in materia di sicurezza stradale.

Da qui l'estraneità della disciplina richiamata dall'Anas, di cui agli articoli 192 e ss del Dlgs 152/2006.

Non può, pertanto, rilevare la giurisprudenza relativa ad ordinanze di rimozione di rifiuti urbani da luoghi diversi dalla sede autostradale e sue pertinenze, trattandosi di ipotesi nelle quali, trovandosi i rifiuti "nelle vicinanze della sede stradale", non sussistevano i presupposti minimi richiesti dalla più volte citata norma del codice della strada.

La norma applicata dal Comune, ovvero l'articolo 14 del Codice della strada, inoltre, prescinde da qualsivoglia accertamento in contraddittorio del dolo o della colpa, avendo quale finalità prevalente ed espressa quella di garantire "la sicurezza e la fluidità della circolazione" (articolo 14, primo comma) ed è incontestata la circostanza che i rifiuti, trovandosi nelle piazzole di sosta lungo l'autostrada, possano costituire pericolo alla sicurezza e fluidità della circolazione.

Alla luce delle sopra esposte osservazioni il ricorso va respinto, poiché infondato.

Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali nella materia di cui al presente gravame, ritiene il Collegio equo compensare le spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 4 febbraio 2013.

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