Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

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Roma, 26 ottobre 2000

'Seveso bis': sull'aggravio del rischio nessuna innovazione

(Paola Ficco)

Sulla Gazzetta ufficiale del 23 agosto è stato pubblicato il Dm 9 agosto 2000 con il quale i Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'interno e dell'industria hanno dato attuazione all'articolo 10, comma 1, Dlgs 334/1999 (cd. "decreto Seveso bis", che abrogato quasi interamente il precedente Dpr 175/1988). Il Dm individua le modifiche di:

  • impianti;
  • depositi;
  • processi industriali;
  • natura o quantitativi di sostanze pericolose

che potrebbero costituire aggravamento del preesistente livello di rischio.

Il Dm in esame rappresenta la seconda delle tredici tappe previste per l'attuazione del citato Dlgs 334/1999. La prima è rappresentata dal Dm 9 agosto 2000 (Gazzetta ufficiale 22 agosto 2000 n. 195) che ha introdotto le linee-guida per il sistema di gestione della sicurezza. In tal modo è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, "Seveso bis". In entrambi i casi, comunque, si tratta di interventi effettuati con circa otto mesi di ritardo rispetto al 28 dicembre 1999 che era la data stabilita per la loro emanazione.

 

Il Dm in esame non rappresenta una novità nell'ambito del sistema di prevenzione dei rischi di incidente rilevante. Infatti, sotto la vigenza del citato Dpr 175/1988; analoghe previsioni, infatti, costituivano oggetto del Dm 13 maggio 1996.

Anche da un punto di vista più strettamente di merito, la riformulazione del provvedimento non si discosta granché dal pregresso, poiché la semplificazione procedurale (autocertificazione) prevista nel Dm non differisce, nella sostanza, da quella a suo tempo già prevista.

Inoltre, non subiscono variazioni né le soglie quantitative di incremento della presenza di sostanze pericolose (25% sull'intero impianto o 20% sulla singola apparecchiatura) al di sopra delle quali non è possibile adottare la procedura semplificata, né lo strumento di semplificazione utilizzato (dichiarazione del gestore che la modifica "non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio", resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

 

Obblighi del gestore

Nel ricordare che, ai sensi della disciplina "Seveso bis" (articolo 3):

"gestore" è "la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto";

— "stabilimento" è "tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse";

— "impianto" è "un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose". In tale definizione è ricompreso tutto ciò che è necessario per il funzionamento dell'impianto (dagli utensili ai moli).

Attraverso le disposizioni del Dm in esame, il gestore deve:

  • riesaminare (e se necessario modificare) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione e le procedure di notifica nonché quelle relative al rapporto di sicurezza, trasmettendo alle autorità competenti utili informazioni;
  • riesaminare (e se necessario modificare) il rapporto di sicurezza, trasmettendo alle autorità competenti utili informazioni;
  • comunicare la modifica all'autorità competente in materia di valutazione d'impatto ambientale (Servizio Via Ministero dell'ambiente o autorità regionale designata) che porrà in essere la procedura di "scoping" al fine di verificare se la modifica è soggetta a Via oppure no.

In ogni caso, non sono soggetti alle disposizioni sull'aggravio del rischio gli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, ecc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e con le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali (comprese tubazioni di collegamento, strumentazione, sistemi di controllo e sicurezza, accessibilità dell'area).

Tali adempimenti riguardano le modifiche indicate nell'allegato al Dm e devono essere effettuati prima di dare inizio alle modifiche stesse. In tal caso, il gestore deve anche osservare quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, Dlgs 334/1999 (controllo dell'urbanizzazione).

Inoltre, laddove la modifica riguardi stabilimenti soggetti al rapporto di sicurezza (si tratta di quelli in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, pari 1 e 2 , colonna 3, Dlgs "Seveso bis"), il gestore prima di procedere alle modifiche deve ottenere il nulla osta di fattibilità ed il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'articolo 8, del medesimo Dlgs "Seveso bis".

 

La procedura semplificata

Per le modifiche che, invece, non sono ricomprese in tale allegato l'articolo 2 del Dm prevede una procedura semplificata in base alla quale il gestore deve presentare al Comitato tecnico regionale e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 15/1968, dove attesta che la modifica è progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il comma 2 di tale articolo 2 scende nel dettaglio specifico dei contenuti della dichiarazione.

Il gestore deve conservare (ed esibire a richiesta delle autorità competenti) la documentazione comprovante il non aggravio del rischio.

In tal caso, il gestore deve aggiornare la scheda di informazione di cui all'allegato V al Dlgs 334/1999.

Rispetto al suindicato Dm 13 maggio 1996, il decreto in esame (pur ricalcando le orme di tale abrogato provvedimento) se ne differenzia in termini di chiarezza delle disposizioni introdotte; esso infatti appare decisamente più esplicativo e dettagliato, il che gioverà di certo all'uniformità di interpretazione ed applicazione della semplificazione sul territorio di una disciplina così complessa come quella "Seveso".

 

Attuazione dell'articolo 14, Dlgs 334/1999: controllo dell'urbanizzazione

Si tratta del punto nodale di tutta la nuova disciplina; infatti, il decreto (Dm 9 maggio 2001, in So n.151 alla Gu 16 giugno 2001 n. 138) individua le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, nonché gli obiettivi di prevenzione degli incidenti o di limitazione delle loro conseguenze.

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