Imballaggi

Normativa Vigente

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Commissione europea

Direttiva 7 febbraio 2013, n. 2013/2/Ue

(Guue 8 febbraio 2013, n. L37)

Direttiva 2013/2/Ue recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consi­glio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di im­ballaggio, in particolare l'articolo 3, punto 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/Ce reca la definizione di "imballaggio" e fissa una serie di criteri. Gli articoli elencati nell'allegato I della direttiva sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri.

(2) Ai fini della certezza del diritto e di un'interpretazione armonizzata della definizione di "imballaggio", occorre rivedere e modificare l'elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all'auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l'applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno.

(3) Occorre pertanto modificare la direttiva 94/62/Ce.

(4) Il comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/Ce non ha emesso un parere [sulle misure previste dalla presente direttiva] e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in merito e l'ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi di cui all'articolo 5-bis della decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 94/62/Ce è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2013

Allegato

 

"Allegato I

Esempi illustrativi per i criteri previsti all'articolo 3, punto 1

 

Esempi illustrativi per il criterio i)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

 

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Cassette di attrezzi

Bustine da tè

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

Grucce per indumenti (vendute separatamente)

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile)

 

Esempi illustrativi per il criterio ii)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze monouso

Pellicola retrattile

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

 

Articoli non considerati imballaggio

Agitatori

Posate monouso

Carta da imballaggio (venduta separatamente)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

Pizzi per torte venduti senza le torte

 

Esempi illustrativi per il criterio iii)

Articoli considerati imballaggio

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto

 

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe)

 

Articoli non considerati imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)"

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Giustizia Ue 10 novembre 2016, cause riunite C-313/15 e C-530/15 Imballaggi – Nozione - Articolo 3, direttiva 94/62/Ce – Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili ("Mandrini") – Applicabilità - Direttiva 2013/2/Ue – Modifica da parte della Commissione Ue dell'elenco degli esempi illustrativi di imballaggio - Validità

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