Disposizioni trasversali/Aua

Documentazione Complementare

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Comunicazione Autorità garante della concorrenza e del mercato 4 febbraio 2013

Modalità di scioglimento o alienazione delle partecipazioni in società controllate da parte delle Amministrazioni pubbliche

Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Comunicazione 4 febbraio 2013

Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135

Ambito di applicazione e obblighi delle Amministrazioni

1. La presente comunicazione si applica alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come individuate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, tenute allo scioglimento o all'alienazione, con procedura a evidenza pubblica, delle partecipazioni delle società, controllate direttamente o indirettamente, che abbiano realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90% per prestazioni di servizi alla pubblica Amministrazione.

2. Si definiscono strumentali all'attività della pubblica Amministrazione, in funzione della loro attività, tutti quei beni e servizi erogati da società a diretto e immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95/2012 prevede misure finalizzate allo scioglimento o, in alternativa, alla privatizzazione delle società strumentali. In particolare, è stabilita una duplice alternativa modalità di dismissione della partecipazione pubblica attraverso: i) lo scioglimento della società, entro il 31 dicembre 2013; ii) l'alienazione dell'intera partecipazione detenuta dalla pubblica Amministrazione, entro il 30 giugno 2013, mediante procedure ad evidenza pubblica. In caso di alienazione, il servizio strumentale è assegnato alla società privatizzata per 5 anni (non rinnovabili) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Deroga dagli obblighi previsti nei casi di impossibilità di ricorrere al mercato

4. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95/2012 prevede, altresì, che le Amministrazioni individuate del comma 1 possano derogare dagli obblighi sopra richiamati, inter alia, nell'ipotesi in cui "per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'Amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione di un parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione".

5. L'articolo 4 del decreto-legge n. 95/2012 impone alle Amministrazioni pubbliche lo scioglimento, ovvero l'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società strumentali controllate e, contestualmente, l'obbligo a partire dal 1° gennaio 2014, di reperire sul mercato i servizi e/o i beni forniti dalle società dismesse, quale principio di carattere generale. Le ipotesi di deroga previste dal comma 3 dello stesso articolo 4 rivestono quindi carattere eccezionale, e devono formare oggetto di adeguata istruttoria e relativa motivazione e giustificazione da parte delle Amministrazioni. In tal senso, al fine di dimostrare, mediante adeguati ed oggettivi elementi informativi, l'impossibilità di ottenere, mediante un ricorso al mercato, condizioni complessivamente più vantaggiose per la prestazione dei servizi offerti all'amministrazione dalla società interessata, la relazione prevista dalla norma dovrà essere fondata su un'adeguata analisi di mercato, che illustri le caratteristiche e la struttura dei mercati interessati e degli operatori presenti, evidenzi l'esistenza di benchmark di costo per l'acquisizione dei beni e/o servizi nonché l'eventuale presenza di manifestazioni di interesse alla fornitura provenienti dal mercato.

 

Presentazione della richiesta di parere all'Autorità

6. L'Amministrazione che ritenga di versare nella summenzionata ipotesi di deroga, deve quindi presentare una richiesta di parere, utilizzando l'allegato "Formulario per la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135", corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Piazza Verdi 6/A, 00198 Roma, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, tenendo conto del termine di sessanta giorni per il rilascio del parere vincolante, decorrente dal ricevimento della richiesta.

7. L'Amministrazione deve fornire all'Autorità almeno:

a) tutte le indicazioni soggettive relative alla/e società affidataria/e dei servizi strumentali, fra cui l'atto costitutivo, lo statuto, gli ultimi tre bilanci approvati e le informazioni relative al campo di attività della stessa;

b) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione, nonché indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento dell'attività svolta dalla società interessata;

c) indicazioni in merito a eventuali interventi di ricapitalizzazione e/o ripatrimonializzazione intervenuti negli ultimi tre anni;

d) una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti che non sia oggettivamente possibile un efficace e utile ricorso al mercato per l'approvvigionamento dei servizi forniti dalla società controllata. Detta relazione dovrà contenere, in particolare:

1) informazioni concernenti le caratteristiche economiche sociali, ambientali e geomorfologiche, anche territoriali, del contesto di riferimento;

2) informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato;

3) indicazioni in merito ai principali operatori attivi;

4)  valutazione comparativa dei costi attuali di approvvigionamento dei servizi rispetto a eventuali disponibili benchmark di mercato;

5)  indicazioni in merito ad eventuali manifestazioni di interesse provenienti dal mercato a seguito di idonea pubblicizzazione degli elementi di cui al punto sub b).

 

Rilascio del parere

8. L'Autorità rilascia il parere di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione, che contenga le informazioni previste dal formulario e sia corredata degli allegati e degli elementi essenziali ad una completa valutazione da parte dell'Autorità.

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