Legge 1° febbraio 2013, n. 11
Conversione in legge del Dl 1/2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale
Ultima versione disponibile al 01/09/2024
Parlamento italiano
Legge 1° febbraio 2013, n. 1
(Gu 2 febbraio 2013 n. 28)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° febbraio 2013
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1
Al decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1
All'articolo 1:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Articolo 1-bis. — 1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: "ad aprile" sono sostituite dalle seguenti: "a luglio"".
All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "14 giugno 2012" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni".
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "possono essere concessi contributi" sono inserite le seguenti: ", anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,"".