Imballaggi

Normativa Vigente

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Dm Salute 9 luglio 2012, n. 139

Modifiche al Dm 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o di uso personale

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero della salute

Decreto 9 luglio 2012, n. 139

(Gu 17 agosto 2012 n. 191)

Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato

Il Ministro della salute

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, recante le modalità per l'individuazione dei materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari;

Visto il regolamento (Ce) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Visto il regolamento (Ce) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento (Ce) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (Ce) n. 2023/2006;

Visto il regolamento (Ue) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e sue successive modificazioni;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie di polietilentereftalato riciclato;

Vista la richiesta dell'associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato anche al settore delle bibite analcoliche;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 8 luglio 2011;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 21 settembre 2011;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 11 ottobre 2011 ai sensi della direttiva 98/34/Ce;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 21 giugno 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Integrazione dell'articolo 13-ter del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973

1. All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, dopo la parola "naturale" sono aggiunte le seguenti "e bevande analcoliche".

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 luglio 2012

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