Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Marche 22 giugno 2012, n. 466

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Conclusione del procedimento - Termine - Natura perentoria - Obbligo dell'Amministrazione di chiudere la procedura nei termini - Sussiste - Verifica dell'andamento dei sub-procedimenti collegati - Necessità

L'Ente che rilascia l'autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 deve seguire l'andamento dei sub-procedimenti autorizzatori collegati, al fine di rispettare il termine finale perentorio per il rilascio dell'autorizzazione unica.
Il Tar delle Marche (sentenza 22 giugno 2012, n. 466) ribadisce la particolare responsabilità dell'Autorità che "governa" il procedimento unico di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel quale confluiscono tutti gli atti, pareri, autorizzazioni, assensi comunque denominati (articolo 12, Dlgs 387/2003). La responsabilità della Regione (ente competente in questo caso) individuata dai Giudici del Tar è stata di non avere concluso il procedimento nei tempi previsti (180 giorni allora, oggi sono 90, dopo le modifiche del Dlgs 28/2011) in particolare non avendo seguito con sollecitudine l'iter del sub-procedimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di competenza provinciale.
Nel caso di specie (autorizzazione di un impianto a biomassa), nel momento in cui la Provincia ha concluso il sub-procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 Dlgs n. 152/2006 la Regione aveva l'obbligo di concludere il procedimento di autorizzazione unica, nel quale confluiscono tutti gli altri atti o pareri necessari, tra i quali anche l'autorizzazione alle emissioni.

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Biomasse / Biocombustibili | Autorizzazioni | Autorizzazioni | Biomasse / Biocombustibili | Energie rinnovabili | Procedure semplificate | Controlli

Tar Marche

Sentenza 22 giugno 2012, n. 466

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2011, proposto da:

(omissis) Snc, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

Regione Marche Giunta, Regione Marche Servizio industria artigianato energia — Rete elettrica regionale, non costituita;

 

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del dirigente della P.F. Rete elettrica regionale autorizzazioni energetiche gas idrocarburi n. 46 EFR del 19 maggio 2011, emesso dalla Regione Marche in data 19 maggio 2011 n. 46/efr comunicato alla società ricorrente e alle altre amministrazioni interessate con nota protocollo n. 0315623 EFR 11/13 in data 25 maggio 2011 ricevuta dalla società ricorrente in data 4 giugno 2011, recante il diniego di rilascio dell'autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a biomasse da allocare nel Comune di Monteprandone,

 

e per la condanna

della Regione Marche al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

1. La società ricorrente, la quale aveva presentato in data 8 agosto 2008 domanda di rilascio dell'autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs n. 387/2003, riferita ad un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomasse da ubicare nel territorio di Monteprandone, impugna il provvedimento con cui il competente dirigente regionale ha negato il rilascio dell'atto in esame, e ciò in quanto il progetto – in base alla sopravvenuta disposizione di cui all'articolo 57 Lr n. 31/2009 – deve essere sottoposto a Via.

2. La ricorrente così riepiloga le fasi principali che hanno contraddistinto il lungo procedimento sfociato nell'adozione dell'atto impugnato:

— dopo la presentazione della domanda, in data 11 novembre 2008 veniva indetta la prima conferenza di servizi dedicata all'esame della pratica;

— nel maggio 2009 la Regione rendeva noto alla ricorrente che la conferenza di servizi aveva richiesto documentazione integrativa;

— nello stesso mese di maggio 2009 il Comune di Monteprandone esprimeva il proprio parere favorevole al progetto;

— nell'agosto 2009 la ricorrente inviava alla Regione una prima diffida a concludere il procedimento;

— nel mese di ottobre 2009 si teneva presso la Provincia di Ascoli Piceno la conferenza di servizi nell'ambito del sub-procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (conclusasi con il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 Dlgs n. 152/2006);

— in data 25 dicembre 2009 entrava in vigore il predetto articolo 57 Lr n. 31/2009 (vedasi l'articolo 60 della medesima legge);

— con sentenza n. 332/2010 la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso proposto dal Governo, dichiarava incostituzionali i commi 1-3 del suddetto articolo 57;

— nei mesi di luglio e settembre 2010 e nel mese di marzo 2011 la ricorrente sollecitava nuovamente la Regione a concludere favorevolmente il procedimento;

— la Regione rispondeva infine con il provvedimento odiernamente impugnato.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

— violazione del termine di 180 previsto dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 per la conclusione del procedimento e del termine “interno” di 30 giorni per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi;

— violazione del principio di leale collaborazione (in quanto la richiesta di integrazioni del novembre 2008 è stata trasmessa alla ditta solo nel mese di maggio 2009);

— violazione del principio di irretroattività della legge;

— violazione articolo 3, comma 4, legge n. 241/1990.

La ditta (omissis) chiede altresì la condanna della Regione al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 338.500,00.

4. Si è costituita la Regione, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 549/2011 è stata fissata per il 7 giugno 2012 l'udienza di trattazione del merito.

5. Il ricorso va accolto con riguardo alla domanda impugnatoria, mentre la domanda risarcitoria va respinta.

6. Il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda impugnatoria in base alle seguenti considerazioni:

— in primo luogo, la giurisprudenza più recente (oltre alla decisione del Tar Catania n. 1277/2008, richiamata in ricorso, vedasi l'approfondita sentenza del Cga n. 1368/2010, che, proprio sul presupposto della perentorietà del termine di 180 giorni previsto dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da un'impresa alla quale l'autorizzazione unica era stata rilasciata dopo circa 4 anni dalla presentazione della domanda) afferma che il termine di cui all'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 non ha natura meramente sollecitatoria, non già nel senso che il suo mancato rispetto implica la formazione del silenzio-assenso, bensì nel senso che il suo ingiustificato superamento è fonte di responsabilità per l'autorità procedente;

— pertanto, salvo casi particolari, l'autorità competente al rilascio del titolo deve curare che l'istruttoria si svolga con particolare sollecitudine;

— nel caso di specie, la Regione è venuta meno a tale obbligo, sia nel momento in cui ha ingiustificatamente omesso di rendere edotta per tempo la società ricorrente circa la richiesta di integrazione documentale sollecitata dalla Provincia di Ascoli Piceno, sia nel momento in cui non si è premurata di seguire l'andamento del sub-procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni in atmosfera;

— se il primo profilo può al momento essere accantonato (potendo venire in rilievo solo in sede di esame della domanda di risarcimento del danno per equivalente), il secondo assume invece rilevanza decisiva;

— infatti, a giudizio del Tribunale, nel momento in cui la Provincia ha concluso il sub-procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 Dlgs n. 152/2006 (18 dicembre 2009), la Regione aveva l'obbligo di concludere il procedimento ex articolo 12 Dlgs n. 387/2003;

— a questa conclusione si deve pervenire muovendo da due diversi punti di partenza. In primis, il sub-procedimento ex articolo 269 T.u.a. era compreso nel procedimento principale (l'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 ribadisce che il procedimento è unico – sul punto vedasi la citata sentenza n. 1368/2010 del Cga), ergo la Regione era pur sempre chiamata a verificare il rispetto della tempistica prevista dalla legge, essendo comunque responsabile per il caso di superamento del termine di 180 giorni. In secondo luogo, seppure formalmente la nota con cui la Provincia di Ascoli Piceno ha inviato copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è pervenuta alla Regione in un momento in cui l'articolo 57 era già vigente, il dirigente della P.F. Rete elettrica regionale – autorizzazioni energetiche gas idrocarburi doveva far riferimento alla normativa in vigore al momento della conclusione del sub-procedimento (e ciò in quanto già in data 18 dicembre 2009 l'autorizzazione unica ex articolo 12 doveva essere rilasciata, essendo già ampiamente decorso — e non per fatto imputabile alla società ricorrente — il termine massimo per la conclusione del procedimento);

— ogni altra diversa conclusione darebbe luogo ad una indebita penalizzazione della ditta (omissis) (la quale ha prontamente soddisfatto ogni richiesta di integrazione documentale formulata nel corso del lungo procedimento dalle varie autorità che hanno curato l'istruttoria) e premierebbe un atteggiamento della P.a. che in alcuni casi potrebbe anche essere volutamente dilatorio (in sostanza, essendo a conoscenza del fatto che è in corso di approvazione una normativa più rigida, l'autorità compente potrebbe artatamente ritardare la conclusione del procedimento e poi opporre a giustificazione del diniego lo ius superveniens);

— detto che nella specie non si ravvisa un comportamento volutamente ostruzionistico della Regione (almeno nella fase terminale del procedimento), non è nemmeno possibile eccepire che la ditta Urbinati avrebbe dovuto sollecitare, anche mediante il ricorso avverso il silenzio, la celere conclusione del procedimento, onde non incorrere nell'applicazione dell'articolo 57. In effetti nella presente vicenda, tenuto conto della circostanza che il sub-procedimento ex articolo 269 T.u.a. si è concluso appena sette giorni prima dell'entrata in vigore dell'articolo 57, mancava il tempo materiale per il ricorso ai predetti strumenti sollecitatori;

— le superiori conclusioni consentono altresì di prescindere dall'esame dei profili di possibile incostituzionalità dell'articolo 57, nella parte in cui la norma non prevede una salvaguardia per i procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore e non conclusi nel termine di 180 giorni per fatto non imputabile al soggetto privato.

7. Non è invece fondata la dedotta violazione dell'articolo 3, comma 4, legge n. 241/1990, in quanto l'omessa indicazione del termine e dell'autorità giudiziaria competente a conoscere dell'impugnazione del provvedimento non ha impedito alla ricorrente di adire tempestivamente questo Tribunale.

8. In parte qua il ricorso va dunque accolto; da ciò, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, let. e), cod. proc. amm., discende l'obbligo per la Regione di rilasciare alla ricorrente l'autorizzazione unica ex articolo 12, non essendo emerse al riguardo altre ragioni ostative.

9. La domanda risarcitoria, al contrario, non può allo stato trovare accoglimento, per due diverse ragioni:

— per quanto concerne le spese di progettazione dell'impianto e di istruttoria della domanda, le stesse sarebbero state sostenute in ogni caso e dunque il ritardato rilascio dell'autorizzazione unica non incide sotto questo profilo;

— per quanto concerne il mancato guadagno (e le presenti considerazioni valgono in parte anche per la voce di danno di cui sopra), se è vero che la ditta Urbinati avrebbe conseguito presumibilmente a far tempo dal 1° settembre 2009 gli utili derivanti dall'attivazione dell'impianto, è altrettanto vero che tali profitti non sono andati definitivamente perduti. In effetti, se l'impianto entrerà a regime con un ritardo in ipotesi pari a 3 anni rispetto a quanto preventivato, ne consegue che esso funzionerà per ulteriori tre anni rispetto al momento in cui ne era stata inizialmente prevista la disattivazione (e quindi i guadagni non percepiti in passato saranno percepiti in futuro). Sotto questo profilo, invece, le spese risarcibili sono principalmente quelle riferite all'incremento dei costi di costruzione (ivi inclusi quelli riferiti alla progettazione) e di conduzione dell'impianto, agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall'immobilizzazione dei capitali, al decremento (o alla perdita definitiva) di eventuali sussidi o finanziamenti o agevolazioni pubblici previsti dalla vigente normativa e alla variazione delle tariffe stabilite dall'Aeeg. Ma sotto questo aspetto, nessun elemento probatorio è rinvenibile nel ricorso e nella perizia di parte allegata allo stesso, il che conduce al rigetto anche in parte qua della domanda risarcitoria.

Peraltro, tenuto conto del fatto che la maggior parte delle predette voci di danno saranno quantificabili effettivamente solo al momento della realizzazione dell'impianto, la domanda risarcitoria è sempre riproponibile.

10. In conclusione, il ricorso va accolto solo con riguardo alla domanda impugnatoria, mentre va allo stato respinta la domanda risarcitoria.

Le spese di giudizio — liquidate in dispositivo — vanno pertanto compensate solo in parte, mentre per la parte restante vanno poste a carico della Regione Marche.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

— accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione;

— liquida in € 4.000,00 (oltre ad accessori di legge) le spese di giudizio, che compensa per metà e che per la restante metà pone a carico della Regione Marche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 22 giugno 2012.

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